| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme per la concessione di mutui
agevolati per la prima casa, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dell'erogazione di mutui assistiti
dal contributo statale del 40 per cento sugli interessi, allo
scopo utilizzando i fondi corrispondenti al gettito della
trattenuta ex-GESCAL;
b) precisazione delle finalità del mutuo che deve
essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto o la
costruzione della prima casa;
c) specificazione delle modalità per la
individuazione degli aventi diritto, con particolare riguardo
agli sfrattati ed alle coppie in via di formazione, precisando
che il richiedente comunque non deve avere un reddito
familiare superiore a 50 milioni di lire annui;
d) individuazione della tipologia degli immobili le
cui dimensioni dovranno variare esclusivamente in relazione al
numero dei componenti del nucleo familiare. Le abitazioni non
possono superare in nessun caso i 120 metri quadrati e non
possono avere caratteristiche di lusso, ma devono
corrispondere all'accatastamento nelle categorie A/2 e A/3;
e) obbligo da parte degli istituti di credito di
concessione del mutuo per un ammontare pari al 90 per cento
del valore dell'immobile; gli interessi sono calcolati con
tasso indicizzato;
f) previsione della esenzione dalle spese notarili
per la stipula dei contratti di mutuo agevolato di cui alla
presente legge,
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e durata degli stessi per periodi di 15, 25 e 30 anni;
g) previsione della possibilità di usufruire del
mutuo agevolato anche per la ristrutturazione ed il recupero
di immobili nel rispetto delle caratteristiche di cui alla
lettera d);
h) previsione di condizioni di decadenza e revoca
dal beneficio del contributo statale sugli interessi, specie
nel caso in cui l'immobile venga alienato o ceduto in
locazione entro 10 anni dalla data dell'acquisto, della
costruzione o del recupero del medesimo.
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