| 1. Presso ogni ufficio delle entrate dei capoluoghi di
provincia è istituita una commissione provinciale per
l'ammissione al servizio fiscale gratuito.
2. La commissione è composta da:
a) un funzionario dell'ufficio delle entrate di cui
al comma 1, presidente, designato dal dirigente del medesimo
ufficio;
b) un componente della commissione tributaria di
primo grado designato dal presidente della stessa
commissione;
c) un professionista designato dal presidente della
commissione tributaria di primo grado.
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3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo
di uno dei componenti della commissione, la sostituzione deve
aver luogo entro trenta giorni.
4. Ai componenti della commissione per l'ammissione al
servizio fiscale gratuito spettano i compensi previsti per i
membri delle commissioni tributarie di primo grado; i compensi
sono corrisposti dall'ufficio delle entrate.
5. In relazione al carico delle domande di ammissione, il
dirigente dell'ufficio delle entrate può istituire altre
commissioni in ambito provinciale.
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