| 1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli
derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo
di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano
controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti,
o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano
posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate
autorità in Haiti.
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2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle
ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.
3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica
nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente
assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti
di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che
detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal
presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al
Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso.
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