| 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle
disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti
approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n.
1608/93 e n. 3028/93, relativi all'embargo nei confronti di
Haiti, e al regolamento dello stesso Consiglio dei Ministri n.
2967/93, relativo all'embargo nei confronti del movimento
UNITA in Angola.
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo,
anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le
quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si
applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore
dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La
predetta sanzione si applica anche con riguardo alle
infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti
menzionati al comma 1.
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e
II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148.
| |