Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3282
DDL0212-0002
Progetto di legge Camera n. 212 - testo presentato - (DDL12-212)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C212. TESTIPDL
...C212.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC212 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questa
  proposta di legge, già presentata nella X e nella XI
  legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
    L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
  ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
  nella integralità dell'articolato e della relazione.
    La legislazione italiana - tra cui il decreto del
  Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e il
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 - sulla
  raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli
  speciali e tossico-nocivi, nonché alcuni decreti-legge più
  recenti, sullo smaltimento dei rifiuti industriali -
  quantunque articolata con la individuazione delle competenze
  fra Stato,
  regioni e comuni, ed a parte il fatto che per larga parte non
  è ancora entrata in attuazione per la mancanza dei relativi
  regolamenti, a nostro giudizio contiene una lacuna che deve
  essere specificatamente colmata.
    Si tratta, e ci sembra una questione di primaria
  importanza, di sapere esattamente su chi deve ricadere la
  responsabilità nel caso in cui durante il trasporto e lo
  smaltimento dei rifiuti si manifestino inquinamenti,
  contaminazioni, intossicazioni, danni ecologici, morie ed
  altro, e chi deve pagare i danni.
    In genere, le industrie, le aziende, gli enti che producono
  questi rifiuti, una volta consegnata la merce ai
  trasportatori, ad aziende specializzate, ritengono di essersi
  sottratti a qualsiasi responsabilità, e non solo non si
  curano, ma neppure
 
                               Pag. 2
 
  vogliono sapere, come si svolga il trasporto, dove vada a
  finire e con quali sistemi il prodotto venga reso inerte o
  riciclato.
    In altre parole, chi produce, si mette al riparo da ogni
  responsabilità, sia civile che penale, con la consegna a terzi
  dei rifiuti.
    Con la presente proposta di legge intendiamo invece
  affermare che la responsabilità civile e penale, in caso di
  incidenti, ricade sempre sulla industria, ditta, azienda, che
  ha prodotto le scorie o i rifiuti e che questa responsabilità
  cessa solamente quando il materiale venga scaricato nelle
  discariche.  Siccome l'inquinamento, la contaminazione, e
  fenomeni similari possono avvenire anche per imperizia,
  incuria o negligenza del trasportatore, abbiamo previsto il
  concorso solidale di questi nella responsabilità.  Sarà poi il
  magistrato a graduarla in relazione alle rispettive
  situazioni.
    Analogamente responsabile deve essere il proprietario della
  discarica quando questa non sia debitamente autorizzata e
  soprattutto quando non sia stata abilitata a ricevere quel
  determinato tipo di rifiuti.
    In tal modo intendiamo garantire i diritti dei terzi, che,
  altrimenti, si trovano
  di fronte al solito rimbalzo di responsabilità e non riescono
  mai ad ottenere una concreta giustizia e ad essere liquidati
  nei danni.
    Analogamente la responsabilità si estende ai trasporti dei
  rifiuti verso gli altri Paesi, siano essi o meno facenti parte
  della Comunità europea.
    Resi attenti da quanto avvenuto con gli scarichi di
  materiali pericolosi ed inquinanti a Lagos, abbiamo dettato
  anche una norma per i trasporti via mare: il comandante della
  nave deve far pervenire alle autorità marittime del porto
  nazionale di partenza che hanno autorizzato il viaggio, una
  apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità dello Stato
  in cui sono stati trasferiti i rifiuti, sia per comprovare che
  lo scarico è avvenuto con il consenso del Paese ricevente ma
  anche per dimostrare che i rifiuti non sono stati scaricati in
  alto mare, ed in caso di illecito la responsabilità solidale
  coinvolge l'armatore ed il comandante.
    Data l'importanza che il problema dei rifiuti ha assunto,
  abbiamo inteso tutelare il cittadino, e siamo certi che gli
  onorevoli colleghi vorranno darci la loro approvazione.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-212 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0212 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=021200 00 FASCIDC=12DDL0212 SORTNAV=0021200 000 00000 ZZDDLC212 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati