| Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questa
proposta di legge, già presentata nella X e nella XI
legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
nella integralità dell'articolato e della relazione.
La legislazione italiana - tra cui il decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e il
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 - sulla
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli
speciali e tossico-nocivi, nonché alcuni decreti-legge più
recenti, sullo smaltimento dei rifiuti industriali -
quantunque articolata con la individuazione delle competenze
fra Stato,
regioni e comuni, ed a parte il fatto che per larga parte non
è ancora entrata in attuazione per la mancanza dei relativi
regolamenti, a nostro giudizio contiene una lacuna che deve
essere specificatamente colmata.
Si tratta, e ci sembra una questione di primaria
importanza, di sapere esattamente su chi deve ricadere la
responsabilità nel caso in cui durante il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti si manifestino inquinamenti,
contaminazioni, intossicazioni, danni ecologici, morie ed
altro, e chi deve pagare i danni.
In genere, le industrie, le aziende, gli enti che producono
questi rifiuti, una volta consegnata la merce ai
trasportatori, ad aziende specializzate, ritengono di essersi
sottratti a qualsiasi responsabilità, e non solo non si
curano, ma neppure
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vogliono sapere, come si svolga il trasporto, dove vada a
finire e con quali sistemi il prodotto venga reso inerte o
riciclato.
In altre parole, chi produce, si mette al riparo da ogni
responsabilità, sia civile che penale, con la consegna a terzi
dei rifiuti.
Con la presente proposta di legge intendiamo invece
affermare che la responsabilità civile e penale, in caso di
incidenti, ricade sempre sulla industria, ditta, azienda, che
ha prodotto le scorie o i rifiuti e che questa responsabilità
cessa solamente quando il materiale venga scaricato nelle
discariche. Siccome l'inquinamento, la contaminazione, e
fenomeni similari possono avvenire anche per imperizia,
incuria o negligenza del trasportatore, abbiamo previsto il
concorso solidale di questi nella responsabilità. Sarà poi il
magistrato a graduarla in relazione alle rispettive
situazioni.
Analogamente responsabile deve essere il proprietario della
discarica quando questa non sia debitamente autorizzata e
soprattutto quando non sia stata abilitata a ricevere quel
determinato tipo di rifiuti.
In tal modo intendiamo garantire i diritti dei terzi, che,
altrimenti, si trovano
di fronte al solito rimbalzo di responsabilità e non riescono
mai ad ottenere una concreta giustizia e ad essere liquidati
nei danni.
Analogamente la responsabilità si estende ai trasporti dei
rifiuti verso gli altri Paesi, siano essi o meno facenti parte
della Comunità europea.
Resi attenti da quanto avvenuto con gli scarichi di
materiali pericolosi ed inquinanti a Lagos, abbiamo dettato
anche una norma per i trasporti via mare: il comandante della
nave deve far pervenire alle autorità marittime del porto
nazionale di partenza che hanno autorizzato il viaggio, una
apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità dello Stato
in cui sono stati trasferiti i rifiuti, sia per comprovare che
lo scarico è avvenuto con il consenso del Paese ricevente ma
anche per dimostrare che i rifiuti non sono stati scaricati in
alto mare, ed in caso di illecito la responsabilità solidale
coinvolge l'armatore ed il comandante.
Data l'importanza che il problema dei rifiuti ha assunto,
abbiamo inteso tutelare il cittadino, e siamo certi che gli
onorevoli colleghi vorranno darci la loro approvazione.
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