| 1. La responsabilità civile per intossicazioni,
contaminazioni, inquinamento, degrado ecologico, morìe di
animali ed altro, causati dal trasporto e dallo smaltimento di
rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi, di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, fa solidalmente carico all'ente,
industria o azienda che produce tali rifiuti e ai titolari
dell'impresa di trasporto di smaltimento, che sono
corresponsabili anche penalmente.
2. La responsabilità dei soggetti di cui al comma 1 cessa
quando i rifiuti sono scaricati nella discarica, purché sia
autorizzata ai sensi delle vigenti leggi ed abilitata a
ricevere quel tipo di rifiuti; in caso contrario, la
responsabilità civile e penale si estende al proprietario
della discarica stessa.
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