| 1. La responsabilità solidale di cui all'articolo 1 permane
per i trasporti transfrontalieri dei rifiuti sia verso i paesi
della Comunità europea, sia verso Paesi terzi.
2. Per i trasporti via mare, il comandante della nave ha
l'obbligo di consegnare alle autorità marittime del porto di
partenza che hanno autorizzato il viaggio, una dichiarazione
di consegna dei rifiuti rilasciata dalle autorità dello Stato
della Comunità europea o del Paese terzo, anche al fine di
comprovare che i rifiuti non sono stati smaltiti in mare.
3. In ogni caso di violazione la eventuale responsabilità
si estende all'armatore della nave ed al comandante.
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