| 1. I lavoratori posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria per ristrutturazione o riorganizzazione
dell'azienda hanno l'obbligo di frequentare corsi di
riqualificazione o di specializzazione.
2. I corsi di cui al comma 1 sono indetti dall'azienda per
tutti o parte dei lavoratori, sentite le organizzazioni
sindacali.
3. All'onere relativo a tali corsi lo Stato partecipa con
un proprio contributo, nella misura del 50 per cento.
4. La mancata frequenza o la irregolare presenza ai corsi
di riqualificazione o di specializzazione, quando non siano
determinate da accertate cause di forza maggiore, comporta per
l'interessato la perdita dei benefici della cassa integrazione
salariale straordinaria, e la conservazione dei soli benefici
relativi alla cassa integrazione ordinaria.
5. Nel caso di persistente mancata frequenza di un
ulteriore corso di riqualificazione o di specializzazione,
l'interessato perde ogni diritto nei confronti della cassa
integrazione salariale.
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