| 1. I lavoratori soggetti alla cassa integrazione ordinaria
e straordinaria, quando non risultano impegnati nei corsi di
riqualificazione o specializzazione indetti dall'azienda o in
quelli previsti dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, possono essere impiegati dalle amministrazioni
statali, dalle regioni, dalle province e dai comuni per la
esecuzione di lavori di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione per l'impiego della manodopera in cassa
integrazione salariale
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è concessa dal prefetto, sentiti l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione competente per
territorio, e le organizzazioni sindacali.
3. L'autorizzazione del prefetto vale per i lavoratori in
cassa integrazione residenti nella provincia e per i lavori da
effettuare nell'ambito della provincia stessa.
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