| 1. Il lavoratore in cassa integrazione impiegato in lavori
di pubblica utilità riceve, dagli enti di cui all'articolo 2,
una retribuzione pari alla differenza fra quanto erogato dalla
cassa integrazione guadagni e l'ammontare dell'ultima
retribuzione percepita dall'azienda, oppure pari alla
differenza fra l'erogazione della cassa integrazione e la
retribuzione tabellare relativa al lavoro che è chiamato a
prestare, quando questa sia superiore all'ammontare
dell'ultima retribuzione percepita.
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