| 1. Il lavoratore che non accetta il nuovo lavoro o che si
assenta per cause di
Pag. 5
non comprovata forza maggiore perde il diritto a godere del
trattamento della cassa integrazione guadagni a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui viene emanata
la decisione.
2. La decisione della controversia, su denuncia del datore
di lavoro, è presa dall'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione sentite le parti, che possono essere
rappresentate o assistite nel corso della vertenza.
3. La decisione deve essere presa entro quindici giorni
dalla prima audizione e viene subito comunicata, a cura
dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione, alla sede
provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
| |