| Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questa
proposta di legge già presentata nella X e nella XI
legislatura all'attenzione degli onorevoli colleghi.
L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
nell'integralità dell'articolato e della relazione.
La difficoltà e la gravità delle condizioni in cui versa il
nostro Paese, per un flusso migratorio che non accenna a
diminuire, ma che al contrario, in seguito ai recenti fatti
dell'Europa dell'Est, rischia di aggravarsi sempre più, sono
ormai talmente evidenti, che qualsiasi commento appare
inutile.
I nostri durissimi quanto argomentati rilievi nei confronti
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, disattesi
da quasi tutti gli altri gruppi politici, hanno, purtroppo,
trovato la loro triste conferma nelle violente proteste dei
cittadini italiani, i quali vedono in questo fenomeno una
crescente minaccia al proprio benessere ed alla pubblica
sicurezza.
Abbiamo da sempre fermamente sostenuto la primaria
necessità di un'attenta regolazione dei flussi di lavoratori
extracomunitari che venisse incontro tanto alle esigenze di
coloro i quali si trovano già nel
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territorio nazionale, quanto a quelle di coloro che entrano
successivamente, tenendo in particolare considerazione le
concrete possibilità economiche e sociali di accoglimento del
nostro Paese.
Tali proposte miravano ad assicurare le condizioni
essenziali di vita, di assistenza sanitaria e di previdenza,
evitando al tempo stesso lo sfruttamento di questi lavoratori
da parte di datori di lavoro spregiudicati, con danno tanto
per i lavoratori medesimi quanto per il lavoro e la produzione
nazionale.
Parimenti avevamo, più volte, sollecitato il Governo ad
astenersi da qualunque intervento che tentasse, attraverso
provvedimenti urgenti e quindi mal ponderati, di introdurre
sanatorie per gli extracomunitari già entrati nello Stato,
sanatorie che avrebbero determinato la creazione di nuove
situazioni di emergenza tali da stimolare fasce ancora più
vaste di extracomunitari all'esercizio del lavoro nero, di
attività illecite, oppure alla criminalità organizzata.
Assolutamente ingiustificate, quindi, ci sono parse quelle
parti della normativa che, non prevedendo la regola della
reciprocità di trattamento normativo, hanno sostanzialmente
operato una discriminazione ai danni dei cittadini italiani,
in materia di autorizzazioni amministrative (in particolare,
licenze di commercio), rispetto agli extracomunitari.
Accanto ad un problema sociale e ad un problema di
clandestini sul territorio, tutti da risolvere, rimangono
gravi dubbi sulle concrete possibilità di controllo del
fenomeno immigrazionale, per le gravi smagliature del sistema
di controllo previsto dalla cosiddetta "legge Martelli"; la
mera intimazione di espulsione, infatti, è una vera presa in
giro, che aggrava i problemi di clandestinità e accresce, non
diminuisce, il lavoro della Polizia di Stato. Lo stesso
Ministro per gli affari sociali riconobbe, nel corso della
audizione avanti alla I Commissione della Camera del 21
febbraio 1991, che per un effettivo riscontro della normativa
vigente, l'attuazione del provvedimento di espulsione deve
essere assicurata mediante l'accompagnamento personale dello
straniero alla frontiera.
Questa nostra iniziativa vuole anche sottolineare la
difformità della normativa vigente in Italia rispetto a quelle
ben più restrittive degli altri Paesi della Comunità europea,
e la necessità, vista la gravità dell'attuale situazione, di
un immediato adeguamento della nostra disciplina a tali
normative europee.
Da queste elementari ma importanti considerazioni nasce la
presente proposta di legge, che costituisce una incisiva
novella al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
I punti che proponiamo siano rivisti, sono i seguenti:
- specificazione delle norme in base alle quali gli
stranieri, che si presentano ai posti di frontiera, devono
essere provvisti della necessaria documentazione da cui
risulti che il loro ingresso non rappresenta un pericolo né
per la sanità pubblica, né per la sicurezza dei cittadini
italiani;
- quindi, per le stesse ragioni, si ritiene opportuno che
venga negato o revocato il visto o il permesso di soggiorno a
coloro che si siano resi responsabili di reati particolarmente
gravi verso lo Stato o i privati cittadini;
- e ancora si ritiene necessario rivedere l'articolo 3
del decreto-legge in esame, affinché, con un semplice
controllo preventivo, ci si assicuri che gli stranieri che
entrano nel territorio dello Stato siano in possesso dei
necessari mezzi di sostentamento, in relazione alle specifiche
ragioni del loro ingresso nonché alla durata del permesso loro
concesso;
- inoltre, appare inopportuno quanto disposto dal comma 6
dell'articolo 3 del citato decreto-legge, che assicura il
diritto di ammissione del lavoratore extracomunitario, cui sia
stato garantito, da parte di un privato, un lavoro
regolarmente retribuito, per i prevedibili abusi che tale
ipotesi avallerebbe;
- al fine di limitare il più possibile i casi di
lavoratori clandestini, si afferma la necessità di limitare la
validità del visto e/o permesso di soggiorno per le specifiche
finalità per cui è stato concesso;
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- così, anche quando si disponga l'espulsione dello
straniero, appare ben poco concreta l'attuale normativa, che
non prevede un valido strumento di intervento dell'ordine di
sicurezza pubblica che assicuri l'applicazione della legge con
l'accompagnamento coatto dello straniero alla frontiera;
- allo stesso tempo, non si può riconoscere allo
straniero il diritto di rinnovare il permesso di soggiorno per
una durata di validità doppia rispetto a quella
precedentemente concessa; ma appare più conveniente
riconoscere tale possibilità solo per una durata pari a quella
prevista dal precedente permesso, almeno fino a quando le
ragioni della permanenza sul suolo italiano non siano mutate e
siano tali da giustificare un permesso di altra natura e
durata;
- quindi, si ritiene discriminatorio nei confronti dei
cittadini italiani, quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
5 del decreto-legge in esame intorno alla possibilità di
sospensione del procedimento di espulsione, con semplice
ricorso; mentre appare più giusto conformare la presente
disciplina alla normativa prevista per i cittadini italiani,
mediante la semplice abrogazione del suddetto comma;
- le modifiche che si propongono all'articolo 10
prevedono, anzittutto, il ripristino
della condizione di reciprocità per l'esercizio, da
parte degli immigrati extracomunitari, di attività artigianali
o commerciali; una nazione di emigranti come l'Italia non può
rinunziare alla tutela dello spirito di impresa dei nostri
emigranti che portano fuori dalla comunità capacità
professionali, di natura artigiana o commerciale. Sempre
all'articolo 10 si ritiene necessario sopprimere, al comma 3,
l'esclusione per gli extracomunitari degli obblighi scolastici
per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426. E, inoltre, per evitare disparità clamorose nei
confronti dei cittadini italiani, si propone di sopprimere lo
specialissimo diritto per gli extracomunitari abilitati al
commercio ambulante, di tenere fino a cinque lavoratori
dipendentì, il che consente di moltiplicare gli occupati in
un'attività economica, anche in contrasto con la ricordata
programmazione dei flussi migratori, affermata dall'articolo
2, comma 3, del decreto. Per ultimo si propone di inserire, al
comma 7 dell'articolo 10, la condizione di reciprocità per gli
esami di abilitazione alle professioni e per l'esercizio delle
medesime, da parte degli extracomunitari in possesso di laurea
o diploma, come sembra doveroso per un Paese ad alto tasso,
specie nel Mezzogiorno, di disoccupazione intellettuale.
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