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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3293
DDL0214-0002
Progetto di legge Camera n. 214 - testo presentato - (DDL12-214)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C214. TESTIPDL
...C214.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC214 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questa
  proposta di legge già presentata nella X e nella XI
  legislatura all'attenzione degli onorevoli colleghi.
    L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
  ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
  nell'integralità dell'articolato e della relazione.
    La difficoltà e la gravità delle condizioni in cui versa il
  nostro Paese, per un flusso migratorio che non accenna a
  diminuire, ma che al contrario, in seguito ai recenti fatti
  dell'Europa dell'Est, rischia di aggravarsi sempre più, sono
  ormai talmente evidenti, che qualsiasi commento appare
  inutile.
    I nostri durissimi quanto argomentati rilievi nei confronti
  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, disattesi
  da quasi tutti gli altri gruppi politici, hanno, purtroppo,
  trovato la loro triste conferma nelle violente proteste dei
  cittadini italiani, i quali vedono in questo fenomeno una
  crescente minaccia al proprio benessere ed alla pubblica
  sicurezza.
    Abbiamo da sempre fermamente sostenuto la primaria
  necessità di un'attenta regolazione dei flussi di lavoratori
  extracomunitari che venisse incontro tanto alle esigenze di
  coloro i quali si trovano già nel
 
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  territorio nazionale, quanto a quelle di coloro che entrano
  successivamente, tenendo in particolare considerazione le
  concrete possibilità economiche e sociali di accoglimento del
  nostro Paese.
    Tali proposte miravano ad assicurare le condizioni
  essenziali di vita, di assistenza sanitaria e di previdenza,
  evitando al tempo stesso lo sfruttamento di questi lavoratori
  da parte di datori di lavoro spregiudicati, con danno tanto
  per i lavoratori medesimi quanto per il lavoro e la produzione
  nazionale.
    Parimenti avevamo, più volte, sollecitato il Governo ad
  astenersi da qualunque intervento che tentasse, attraverso
  provvedimenti urgenti e quindi mal ponderati, di introdurre
  sanatorie per gli extracomunitari già entrati nello Stato,
  sanatorie che avrebbero determinato la creazione di nuove
  situazioni di emergenza tali da stimolare fasce ancora più
  vaste di extracomunitari all'esercizio del lavoro nero, di
  attività illecite, oppure alla criminalità organizzata.
    Assolutamente ingiustificate, quindi, ci sono parse quelle
  parti della normativa che, non prevedendo la regola della
  reciprocità di trattamento normativo, hanno sostanzialmente
  operato una discriminazione ai danni dei cittadini italiani,
  in materia di autorizzazioni amministrative (in particolare,
  licenze di commercio), rispetto agli extracomunitari.
    Accanto ad un problema sociale e ad un problema di
  clandestini sul territorio, tutti da risolvere, rimangono
  gravi dubbi sulle concrete possibilità di controllo del
  fenomeno immigrazionale, per le gravi smagliature del sistema
  di controllo previsto dalla cosiddetta "legge Martelli"; la
  mera intimazione di espulsione, infatti, è una vera presa in
  giro, che aggrava i problemi di clandestinità e accresce, non
  diminuisce, il lavoro della Polizia di Stato.  Lo stesso
  Ministro per gli affari sociali riconobbe, nel corso della
  audizione avanti alla I Commissione della Camera del 21
  febbraio 1991, che per un effettivo riscontro della normativa
  vigente, l'attuazione del provvedimento di espulsione deve
  essere assicurata mediante l'accompagnamento personale dello
  straniero alla frontiera.
    Questa nostra iniziativa vuole anche sottolineare la
  difformità della normativa vigente in Italia rispetto a quelle
  ben più restrittive degli altri Paesi della Comunità europea,
  e la necessità, vista la gravità dell'attuale situazione, di
  un immediato adeguamento della nostra disciplina a tali
  normative europee.
    Da queste elementari ma importanti considerazioni nasce la
  presente proposta di legge, che costituisce una incisiva
  novella al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
    I punti che proponiamo siano rivisti, sono i seguenti:
      - specificazione delle norme in base alle quali gli
  stranieri, che si presentano ai posti di frontiera, devono
  essere provvisti della necessaria documentazione da cui
  risulti che il loro ingresso non rappresenta un pericolo né
  per la sanità pubblica, né per la sicurezza dei cittadini
  italiani;
      - quindi, per le stesse ragioni, si ritiene opportuno che
  venga negato o revocato il visto o il permesso di soggiorno a
  coloro che si siano resi responsabili di reati particolarmente
  gravi verso lo Stato o i privati cittadini;
      - e ancora si ritiene necessario rivedere l'articolo 3
  del decreto-legge in esame, affinché, con un semplice
  controllo preventivo, ci si assicuri che gli stranieri che
  entrano nel territorio dello Stato siano in possesso dei
  necessari mezzi di sostentamento, in relazione alle specifiche
  ragioni del loro ingresso nonché alla durata del permesso loro
  concesso;
      - inoltre, appare inopportuno quanto disposto dal comma 6
  dell'articolo 3 del citato decreto-legge, che assicura il
  diritto di ammissione del lavoratore extracomunitario, cui sia
  stato garantito, da parte di un privato, un lavoro
  regolarmente retribuito, per i prevedibili abusi che tale
  ipotesi avallerebbe;
      - al fine di limitare il più possibile i casi di
  lavoratori clandestini, si afferma la necessità di limitare la
  validità del visto e/o permesso di soggiorno per le specifiche
  finalità per cui è stato concesso;
 
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      - così, anche quando si disponga l'espulsione dello
  straniero, appare ben poco concreta l'attuale normativa, che
  non prevede un valido strumento di intervento dell'ordine di
  sicurezza pubblica che assicuri l'applicazione della legge con
  l'accompagnamento coatto dello straniero alla frontiera;
      - allo stesso tempo, non si può riconoscere allo
  straniero il diritto di rinnovare il permesso di soggiorno per
  una durata di validità doppia rispetto a quella
  precedentemente concessa; ma appare più conveniente
  riconoscere tale possibilità solo per una durata pari a quella
  prevista dal precedente permesso, almeno fino a quando le
  ragioni della permanenza sul suolo italiano non siano mutate e
  siano tali da giustificare un permesso di altra natura e
  durata;
      - quindi, si ritiene discriminatorio nei confronti dei
  cittadini italiani, quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
  5 del decreto-legge in esame intorno alla possibilità di
  sospensione del procedimento di espulsione, con semplice
  ricorso; mentre appare più giusto conformare la presente
  disciplina alla normativa prevista per i cittadini italiani,
  mediante la semplice abrogazione del suddetto comma;
      - le modifiche che si propongono all'articolo 10
  prevedono, anzittutto, il ripristino
  della condizione di reciprocità per l'esercizio, da
  parte degli immigrati extracomunitari, di attività artigianali
  o commerciali; una nazione di emigranti come l'Italia non può
  rinunziare alla tutela dello spirito di impresa dei nostri
  emigranti che portano fuori dalla comunità capacità
  professionali, di natura artigiana o commerciale.  Sempre
  all'articolo 10 si ritiene necessario sopprimere, al comma 3,
  l'esclusione per gli extracomunitari degli obblighi scolastici
  per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno
  1971, n. 426. E, inoltre, per evitare disparità clamorose nei
  confronti dei cittadini italiani, si propone di sopprimere lo
  specialissimo diritto per gli extracomunitari abilitati al
  commercio ambulante, di tenere fino a cinque lavoratori
  dipendentì, il che consente di moltiplicare gli occupati in
  un'attività economica, anche in contrasto con la ricordata
  programmazione dei flussi migratori, affermata dall'articolo
  2, comma 3, del decreto.  Per ultimo si propone di inserire, al
  comma 7 dell'articolo 10, la condizione di reciprocità per gli
  esami di abilitazione alle professioni e per l'esercizio delle
  medesime, da parte degli extracomunitari in possesso di laurea
  o diploma, come sembra doveroso per un Paese ad alto tasso,
  specie nel Mezzogiorno, di disoccupazione intellettuale.
 
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