| 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Ai controlli di frontiera possono entrare nel
territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:
a) passaporto valido o documento riconosciuto come
equipollente dalle autorità italiane competenti;
b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni
vigenti in materia;
c) attestazione rilasciata dal consolato
territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni
dettate in merito dal Ministro degli affari esteri da cui
risulti:
1) che le condizioni di salute dello straniero non sono
pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini
italiani;
2) che lo straniero non ha riportato condanne penali
nel proprio paese per le quali sia stata comminata una pena
detentiva superiore a 30 giorni o sia sottoposto a
procedimento penale per un reato per il quale è prevista una
pena della stessa natura o entità".
| |