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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3294
DDL0214-0003
Progetto di legge Camera n. 214 - testo presentato - (DDL12-214)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C214. TESTIPDL
...C214.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC214 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre
  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
    "1.  Ai controlli di frontiera possono entrare nel
  territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:
        a)  passaporto valido o documento riconosciuto come
  equipollente dalle autorità italiane competenti;
        b)  visto, ove richiesto, secondo le disposizioni
  vigenti in materia;
        c)  attestazione rilasciata dal consolato
  territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni
  dettate in merito dal Ministro degli affari esteri da cui
  risulti:
        1) che le condizioni di salute dello straniero non sono
  pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini
  italiani;
        2) che lo straniero non ha riportato condanne penali
  nel proprio paese per le quali sia stata comminata una pena
  detentiva superiore a 30 giorni o sia sottoposto a
  procedimento penale per un reato per il quale è prevista una
  pena della stessa natura o entità".
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-214 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0214 TOTPAG=0012 TOTDOC=0024 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=021400 00 FASCIDC=12DDL0214 SORTNAV=0021400 000 00000 ZZDDLC214 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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