| 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:
"1- bis. Il visto non può essere rilasciato allo
straniero che sia stato condannato
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con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che
costituiscono motivo di espulsione dal territorio dello Stato
di cui al comma 1 dell'articolo 7".
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