| 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:
"5- bis. I cittadini stranieri extracomunitari che si
presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per
motivi di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto
devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di
sostentamento in Italia di entità proporzionate alla durata
prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per
rientrare in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi
dello articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente
comma".
| |