| 1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
"5. Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per
motivi diversi da quelli per i quali è stato concesso, a meno
che non sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o
autonomo e lo straniero
Pag. 6
sia in grado di dimostrare di disporre dei mezzi
adeguati alla permanenza in Italia a nuovo titolo".
| |