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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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32
DDL0003-0012
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Maggiore rappresentatività delle
           confederazioni sindacali e dei sindacati
                   nazionali di categoria).
    1.  Il requisito della maggiore rappresentatività, che sia
  richiesto e previsto da
 
                              Pag. 19
 
  norme di legge per farne conseguire diritti ad una
  confederazione sindacale, o specifici effetti di atti e
  comportamenti suoi o di sindacati di categoria che ad essa
  aderiscano, si ritiene raggiunto quando la confederazione
  sindacale abbia ricevuto complessivamente almeno il 10 per
  cento dei voti validi nell'elezione dei membri sindacali degli
  organi di controllo dell'Istituto nazionale della previdenza
  sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i
  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
    2.  Il requisito di maggiore rappresentatività richiesto e
  previsto da disposizioni di legge, per i fini di cui al comma
  1, per associazioni sindacali nazionali di categoria, aderenti
  o non aderenti a confederazioni sindacali, si intende
  realizzato quando l'associazione sindacale abbia presentato,
  nella ultima elezione della rappresentanza unitaria di cui
  all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, come
  sostituito dall'articolo 2 della presente legge, liste di
  candidati che abbiano ricevuto almeno il 5 per cento dei voti
  validamente espressi, ovvero almeno il 5 per cento dei voti
  espressi in occasione dell'elezione del comitato nazionale dei
  delegati, ovvero conti il 5 per cento degli iscritti tra i
  lavoratori interessati debitamente certificati, tenendo anche
  conto della loro diffusione nel territorio nazionale.
    3.  Ai fini del requisito di maggiore rappresentatività di
  cui al comma 2, si tiene conto dei dati trasmessi al Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale dagli uffici provinciali
  del lavoro e della massima occupazione non oltre sette giorni
  dalla loro comunicazione da parte delle commissioni elettorali
  costituite per la elezione dei consigli unitari aziendali ed
  interaziendali.
 
                              Pag. 20
 
                                                 Allegato  A.
                                        (Articolo 19, comma 3,
                         della legge 20 maggio 1970, n. 300)
            REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE
                DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA
 
DATA=930705 FASCID=DDL12-3 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0003 TOTPAG=0026 TOTDOC=0028 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=032 PAGFIN=0020 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=000300 00 FASCIDC=12DDL0003 SORTNAV=0000300 000 00000 ZZDDLC3 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003
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