| (Maggiore rappresentatività delle
confederazioni sindacali e dei sindacati
nazionali di categoria).
1. Il requisito della maggiore rappresentatività, che sia
richiesto e previsto da
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norme di legge per farne conseguire diritti ad una
confederazione sindacale, o specifici effetti di atti e
comportamenti suoi o di sindacati di categoria che ad essa
aderiscano, si ritiene raggiunto quando la confederazione
sindacale abbia ricevuto complessivamente almeno il 10 per
cento dei voti validi nell'elezione dei membri sindacali degli
organi di controllo dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
2. Il requisito di maggiore rappresentatività richiesto e
previsto da disposizioni di legge, per i fini di cui al comma
1, per associazioni sindacali nazionali di categoria, aderenti
o non aderenti a confederazioni sindacali, si intende
realizzato quando l'associazione sindacale abbia presentato,
nella ultima elezione della rappresentanza unitaria di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, liste di
candidati che abbiano ricevuto almeno il 5 per cento dei voti
validamente espressi, ovvero almeno il 5 per cento dei voti
espressi in occasione dell'elezione del comitato nazionale dei
delegati, ovvero conti il 5 per cento degli iscritti tra i
lavoratori interessati debitamente certificati, tenendo anche
conto della loro diffusione nel territorio nazionale.
3. Ai fini del requisito di maggiore rappresentatività di
cui al comma 2, si tiene conto dei dati trasmessi al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale dagli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione non oltre sette giorni
dalla loro comunicazione da parte delle commissioni elettorali
costituite per la elezione dei consigli unitari aziendali ed
interaziendali.
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Allegato A.
(Articolo 19, comma 3,
della legge 20 maggio 1970, n. 300)
REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE
DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA
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