| 1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
"4. Il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto
può essere sospeso,
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su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo
regionale di cui al comma 3".
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