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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3303
DDL0214-0012
Progetto di legge Camera n. 214 - testo presentato - (DDL12-214)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C214. TESTIPDL
...C214.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC214 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre
  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
    "1.  Sono espulsi dal territorio dello Stato, con
  accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano
  riportato una condanna in primo grado per:
        a)  delitti contro la personalità dello Stato
  previsti nel titolo I del libro secondo del codice penale per
  i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
  minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;
        b)  delitto di devastazione e saccheggio previsto
  dall'articolo 419 del codice penale;
        c)  delitti contro l'incolumità pubblica previsti
  dal titolo VI del libro secondo del codice penale per i quali
  è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
  a 3 anni o nel massimo a 10 anni;
        d)  delitti contro la libertà sessuale previsti dal
  capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale;
        e)  delitti contro la vita e l'incolumità
  individuale di cui agli articoli 575, 578, 579, 580 e 581,
  nonché all'articolo 582 del codice penale, quando ricorrano le
  circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice
  penale;
        f)  delitto di omicidio preterintenzionale di cui
  all'articolo 584 del codice penale;
        g)  delitti di omicidio colposo e lesioni personali
  colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale;
 
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        h)  delitti di omissione di soccorso e diffamazione
  di cui agli articoli 593 e 595 del codice penale;
        i)  delitti contro la personalità individuale
  previsti dagli articoli 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 e
  607 del codice penale;
      l)  delitto di furto, quando ricorre la circostanza
  aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977,
  n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste
  dall'articolo 625 del codice penale;
        m)  delitto di violenza privata di cui all'articolo
  610 del codice penale;
        n)  delitto di violenza o minaccia per costringere a
  commettere un reato di cui all'articolo 611 del codice
  penale;
        o)  delitto di cui all'articolo 613 del codice
  penale;
        p)  delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
  codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del
  codice penale;
        q)  delitto di illegale fabbricazione, introduzione
  nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
  guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine,
  nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste
  dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.
  110, come sostituto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio
  1990 n. 36;
        r)  delitto concernente sostanze stupefacenti o
  psicotrope punito a norma dell'articolo 73 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
  ottobre 1990, n. 309;
        s)  delitti commessi per finalità di terrorismo o di
  eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
  stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
  5 anni o nel massimo a 10 anni;
        t)  delitto di promozione, costituzione, direzione e
  organizzazione delle associazioni segrete previste
  dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, della
  associazione
 
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  di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis,
  primo comma, del codice penale, delle associazioni di
  carattere militare previste dal decreto legislativo 14
  febbraio 1948, n. 43, ratificato dall'articolo 1 della legge
  17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o
  dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno
  1952, n. 645, come modificati dalla legge 22 maggio 1975, n.
  152;
        u)  delitto di promozione, direzione, costituzione e
  organizzazione di associazione per delinquere previsto
  dall'articolo 416, commi primo e terzo, del codice penale, se
  l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra
  quelli previsti dalle lettere  a), b), c),
  p), q)  ed  s) ".
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-214 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0214 TOTPAG=0012 TOTDOC=0024 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=004 PAGFIN=0009 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=021400 00 FASCIDC=12DDL0214 SORTNAV=0021400 000 00000 ZZDDLC214 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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