| 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Sono espulsi dal territorio dello Stato, con
accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano
riportato una condanna in primo grado per:
a) delitti contro la personalità dello Stato
previsti nel titolo I del libro secondo del codice penale per
i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti
dal titolo VI del libro secondo del codice penale per i quali
è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a 3 anni o nel massimo a 10 anni;
d) delitti contro la libertà sessuale previsti dal
capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale;
e) delitti contro la vita e l'incolumità
individuale di cui agli articoli 575, 578, 579, 580 e 581,
nonché all'articolo 582 del codice penale, quando ricorrano le
circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice
penale;
f) delitto di omicidio preterintenzionale di cui
all'articolo 584 del codice penale;
g) delitti di omicidio colposo e lesioni personali
colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale;
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h) delitti di omissione di soccorso e diffamazione
di cui agli articoli 593 e 595 del codice penale;
i) delitti contro la personalità individuale
previsti dagli articoli 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 e
607 del codice penale;
l) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 625 del codice penale;
m) delitto di violenza privata di cui all'articolo
610 del codice penale;
n) delitto di violenza o minaccia per costringere a
commettere un reato di cui all'articolo 611 del codice
penale;
o) delitto di cui all'articolo 613 del codice
penale;
p) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del
codice penale;
q) delitto di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine,
nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste
dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.
110, come sostituto dall'articolo 1 della legge 21 febbraio
1990 n. 36;
r) delitto concernente sostanze stupefacenti o
psicotrope punito a norma dell'articolo 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
s) delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
5 anni o nel massimo a 10 anni;
t) delitto di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, della
associazione
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di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis,
primo comma, del codice penale, delle associazioni di
carattere militare previste dal decreto legislativo 14
febbraio 1948, n. 43, ratificato dall'articolo 1 della legge
17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o
dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno
1952, n. 645, come modificati dalla legge 22 maggio 1975, n.
152;
u) delitto di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione di associazione per delinquere previsto
dall'articolo 416, commi primo e terzo, del codice penale, se
l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra
quelli previsti dalle lettere a), b), c),
p), q) ed s) ".
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