| 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:
"2- bis. Sono comunque espulsi dal territorio dello
Stato, con accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che
abbiano riportato una condanna per delitti per i quali la
legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a tre mesi o coloro che abbiano comunque trascorso, in
esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato,
più di 30 giorni in un istituto di pena".
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