| 1. Il Ministro dell'interno con decreto motivato o il
prefetto, con uguale provvedimento, devono disporre
l'espulsione dello straniero quando questi sia sottoposto a
giudizio per i reati di cui alle lettere: b) c)
d), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r), s),
t), u) del comma 1 dell'articolo 7 del
decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come
sostituito dall'articolo 10 della presente legge.
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