| 1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro di cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426, di cittadini
extracomunitari si applicano le norme di cui agli articoli 5 e
6 della medesima legge n. 426 del 1971".
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