| 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge
Pag. 12
28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:
"3- bis. Nell'emanazione del decreto per la erogazione
di contributi, di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei ministri deve tener conto della programmazione dei flussi
di ingresso di cui al comma 3 dell'articolo 2".
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