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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3317
DDL0215-0002
Progetto di legge Camera n. 215 - testo presentato - (DDL12-215)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C215. TESTIPDL
...C215.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC215 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- A seguito dell'entrata in vigore del
  decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, con cui è stata
  recepita la direttiva n. 86/457/CEE che disciplina la
  formazione specifica in medicina generale, si è elevata
  sull'intero territorio nazionale la protesta corale di tutti i
  medici che intendono accedere al Servizio sanitario nazionale
  come medici di base; tale reazione ha trovato ampia
  rispondenza sulla stampa nazionale.
    La protesta - è bene chiarirlo subito - non è stata
  determinata dal recepimento della citata direttiva CEE, che è
  un atto dovuto, ma dal fatto che il suddetto decreto
  legislativo, andando al di là ed al di fuori del semplice
  recepimento, ha introdotto una serie di norme irrazionali che,
  se applicate, determinerebbero delle assurde
  sperequazioni, disattendendo i diritti dei medici che
  entro il 31 dicembre 1994 saranno stati abilitati alla
  professione superando le prove stabilite dalla commissione per
  gli esami di Stato.  Infatti, in base al citato decreto
  legislativo n. 256 del 1991, i medici che intendono accedere
  al Servizio sanitario nazionale nel ruolo di medici di base,
  una volta superati gli esami di Stato, ora dovranno superare
  un concorso selettivo.  Ma non basta, poiché questo concorso
  non è fine a se stesso, ma è la condizione indispensabile per
  poter essere ammessi ad un corso biennale, e solamente così
  ottenere un "attestato di formazione in medicina generale".  Ma
  il medico, con tanto di attestato, non avrà il posto garantito
  nel Servizio sanitario nazionale, bensì solo il diritto
 
                               Pag. 2
 
  ad essere inserito nelle graduatorie, con la "speranza"
  di trovare un posto disponibile.
    Indipendentemente dalla possibilità di trovare un posto
  disponibile, questo sistema creato dal citato decreto
  legislativo n. 256 del 1991 determina un problema che investe
  la stessa università (il corso di studi in medicina e
  chirurgia), poiché sovrappone al valore della laurea e al
  rigore degli esami di Stato, un corso biennale obbligatorio
  che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria scuola
  di specializzazione extrauniversitaria.
    Ciò vuol dire - a chiare lettere - una delegittimazione del
  prestigio delle nostre facoltà di medicina e chirurgia, quasi
  che il corso degli studi universitari, confermato dall'esito
  degli esami di Stato, non serva ad altro che a dimostrare -
  rispetto alle conclamate esigenze di un medico di base
  del Servizio sanitario nazionale - una inadeguata
  preparazione dei medici.
    I corsi di qualificazione, dovrebbero, poi, essere gestiti
  da medici denominati  "tutor",  ma a questi docenti si
  chiede come requisito semplicemente di essere convenzionati da
  dieci anni e di avere almeno 750 mutuati.  A dire il vero, ci
  sembra che simili requisiti per chi dovrà svolgere i corsi che
  portano all'"attestato" e che legittimano il medico di base,
  siano per lo meno risibili.
    Onorevoli colleghi, di fronte a questa situazione, con la
  presente proposta di legge intendiamo apportare una serie di
  modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, ed al
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che riteniamo
  indispensabili per la tutela della categoria dei medici e del
  prestigio delle nostre facoltà di medicina e chirurgia.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-215 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0215 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=021500 00 FASCIDC=12DDL0215 SORTNAV=0021500 000 00000 ZZDDLC215 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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