| 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 256, è sostituito dal seguente:
"2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo
la previsione di cui all'articolo 3, comporta un impegno a
tempo pieno per coloro che fruiscono di una borsa di studio ed
un impegno a tempo ridotto per gli altri partecipanti, con
obbligo della frequenza alle attività didattiche sia pratiche
sia teoriche, e si conclude con il rilascio dell'attestato di
formazione in medicina generale, conforme al modello allegato,
previo adempimento delle seguenti condizioni:
a) che l'orario della formazione a tempo ridotto
non sia inferiore al 60 per cento dell'orario settimanale a
tempo pieno;
b) che la formazione a tempo ridotto comporti la
frequenza di un determinato numero di periodi di formazione a
tempo pieno, sia per la parte dispensata presso un centro
ospedaliero, sia per la parte dispensata presso un ambulatorio
di medicina generale riconosciuto dal Servizio sanitario
nazionale, nel quale i medici dispensano cure primarie".
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