| 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "con il decreto previsto
dall'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'università";
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b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La capacità didattica del medico tutore deve essere
verificata ogni due anni, con le stesse procedure utilizzate
per l'assegnazione delle borse di studio, sotto il diretto
controllo dell'università.".
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