| Onorevoli Deputati! -- Con l'articolo 1 del presente
decreto-legge si intende ripianare la situazione debitoria
collegata al funzionamento dell'asilo nido del Ministero della
sanità, nonché prevedere il finanziamento per la sua gestione
futura.
Tale finanziamento era stato assicurato dalla legge 8
gennaio 1986, n. 57, fino al 31 dicembre 1989. Venuta a
scadenza la
data prevista dalla citata legge n. 57 del 1986, il Ministero
si fece promotore di apposita iniziativa legislativa per
assicurare la continuità dei servizi (Atto Camera n. 2417, X),
ma il disegno di legge non terminò l' iter a causa dello
scioglimento delle Camere; successivamente, e nonostante fosse
stata riconosciuta l'esigenza del servizio (tant'è che la
legge finanziaria
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1992 aveva previsto specifici accantonamenti nel fondo
speciale di parte corrente), analoghe iniziative non si sono
concluse positivamente.
Pur in assenza di una soluzione legislativa l'asilo nido ha
proseguito nel suo funzionamento venendo a determinare a
favore del comune di Roma una posizione creditoria ammontante
a lire 571.190.550.
Per dare soluzione a detta situazione debitoria, si propone
di procedere alla riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 1104 (spese per l'informazione sanitaria ai fini
della promozione della salute; spese per l'organizzazione e
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
manifestazioni; spese per l'iscrizione a convegni, congressi
ed altre manifestazioni; quote associative ad organismi
internazionali) dello stato di previsione del Ministero della
sanità per il 1994, che presenta una disponibilità di lire
1.230.000.000.
Con lo stesso provvedimento ci si propone poi di assicurare
la continuazione del servizio, per la cui gestione si ipotizza
la spesa di lire 150.000.000 annui, offrendo, come copertura
dell'onere, la riduzione del citato capitolo 1104 di un
importo pari alla spesa corrente per la gestione dell'asilo
nido.
L'articolo 2 modifica l'articolo 7, primo comma, della
legge 24 luglio 1985, n. 409.
Tale modifica, recependo espressamente quanto previsto
dalla direttiva 78/687/CEE, consente una più precisa e
puntuale applicazione della normativa comunitaria ai fini del
riconoscimento di lauree in odontoiatria conseguite da
cittadini comunitari che - in vari casi - non hanno però
acquisito una completa formazione in Paesi della Comunità
europea ma, almeno in parte e con diverso percorso formativo,
in Paesi terzi.
L'articolo 3 è motivato dall'esigenza di adeguarsi alla
decisione 93/513/CEE, del 21 settembre 1993, con cui il
Consiglio dei ministri della Comunità europea ha deliberato
(sulla base della direttiva 85/73/CEE) che fino al 31 dicembre
1994 il tasso di conversione da applicare per l'ECU è quello
in vigore al 1^ settembre 1992 in materia di contributi da
riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai
controlli sanitari delle carni fresche.
La disposizione dell'articolo 3 è quindi un atto dovuto in
quanto la ricordata decisione è un atto che ha carattere
vincolante per gli Stati membri.
L'articolo 4 prevede la parziale modifica dell'articolo 15
del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (commi 3 e 4),
trasformando le previste sanzioni della chiusura e della
decadenza dell'esercizio, in sanzioni pecuniarie
amministrative. Ciò in quanto, per la vendita di prodotti
ritirati dal commercio, nei casi previsti dal comma 1 del
medesimo articolo 15 vi è a monte anche la responsabilità del
produttore.
Lo stesso articolo prevede la soppressione di norme
contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
relative a sanzioni amministrative per i farmacisti; prevede
inoltre la soppressione di norme contenute nel predetto
decreto, relative alla sanzione di chiusura della farmacia,
nonché l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Quest'ultima disposizione
va opportunamente soppressa in quanto non può dirsi imputabile
al farmacista una difformità della composizione del farmaco
rispetto a quella dichiarata.
L'articolo disciplina, altresì, alcuni aspetti relativi
alla vendita di medicinali veterinari al fine di assicurare
omogeneità di trattamento.
L'articolo 5 proroga al 30 aprile 1994 il termine entro cui
coloro che esercitano attività relative alla distribuzione
all'ingrosso dei medicinali possono continuare ad esercitarle
a condizione che presentino tempestiva domanda di
autorizzazione, come previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
L'articolo 6 del provvedimento in esame introduce una
disciplina della pubblicità dei prodotti dietetici, degli
integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria, i quali
ultimi, allo stato attuale, non essendo soggetti a forme di
autorizzazione alla immissione in commercio, maggiormente
espongono i consumatori a forme di
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pubblicità fuorvianti, quando non propriamente ingannevoli,
con rischi per la salute (vedasi, ad esempio, i prodotti
cosiddetti dimagranti).
L'articolo prevede, altresì, i casi in cui i prodotti sono
esonerati dall'applicazione del regime autorizzatorio.
L'articolo 7 ha lo scopo di consentire il mantenimento dei
fondi previsti per gli indennizzi di cui al capitolo 2599
dello stato di previsione del Ministro della sanità.
L'articolo 8 è finalizzato a risolvere la problematica
posta dalle strutture sanitarie operanti presso il Ministero
degli affari esteri.
L'articolo 9 introduce specifiche disposizioni in materia
di vaccinazioni obbligatorie, pienamente in linea con i
princìpi costituzionali e i più moderni orientamenti in tale
materia.
L'articolo 10 riformula in parte l'articolo 2 della legge
n. 210 del 1992, precisando la natura dell'indennizzo previsto
dall'articolo 1 di tale legge, i termini del riferimento alla
indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo (comma
2) e prevedendo l'assegno una tantum in caso di morte
(commi 3 e 4).
L'articolo 11 prevede la facoltà del Ministero della sanità
di effettuare visite di controllo sia autonomamente sia a
richiesta da parte di pubbliche amministrazioni o degli
interessati, ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari
all'accertamento di lesioni ed infermità che danno diritto a
pensione vitalizia, assegno annuo o ad indennità una
tantum, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle A e B).
Le visite di controllo sono effettuate da un collegio
medico presieduto dal direttore dell'ufficio medico legale del
Ministero della sanità, da un medico del Servizio sanitario
nazionale, con funzioni di relatore, e da un esperto scelto
tra docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario
nazionale.
L'articolo 12 prevede l'attribuzione della somma di lire
100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese per
l'assistenza sanitaria agli indigenti.
L'articolo 13 è finalizzato a conservare alla Croce rossa
italiana (CRI) la connotazione di ente pubblico.
I motivi essenziali per i quali la CRI deve rimanere ente
pubblico, qual è stata tuttora, abolendo quindi lo stato
giuridico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 613 del 1980, che ha definito la CRI "ente
privato d'interesse pubblico", si rifanno alla natura dei
seguenti compiti assegnati alla stessa:
sgombero e cura dei feriti e malati di guerra in tempo di
guerra e di conflitti armati;
svolgimento dei compiti di carattere sanitario e
assistenziale connessi all'attività di difesa civile;
disimpegno del servizio di ricerca e di assistenza dei
prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
integrazione dell'operato dello Stato nell'azione di
assistenza sanitaria (attualmente la CRI svolge, tra l'altro,
per conto del Ministero della sanità il servizio di pronto
soccorso sanitario negli aeroporti nazionali ed internazionali
aperti al traffico civile);
trasporto infermi con 1.600 ambulanze e assistenza
handicappati nei centri di Roma, Napoli, Bergamo, Firenze;
scuole infermieri in diverse sedi;
raccolta sangue.
Inoltre si deve tener presente che in sede di proclamazione
dei princìpi fondamentali della Croce rossa (XX Conferenza
internazionale - Vienna 1965) è stato formalmente sancito il
ruolo della Croce rossa come ente ausiliario dei poteri
pubblici.
In relazione a tutto ciò si rammenta che la Croce rossa
annovera tra le sue componenti il Corpo militare e il Corpo
delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate. Non
si concepisce in quale maniera dei corpi militari a tutti gli
effetti possano essere integrati in un ente privato.
L'articolo 14 del presente decreto-legge concerne le
attività trasfusionali della Croce rossa italiana ed è
motivato dalla
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esigenza di superare le difficoltà connesse alle
problematiche relative all'attuazione dell'articolo 19 della
legge 4 maggio 1990, n. 107. Tali difficoltà non hanno
consentito finora di raggiungere concreti risultati sul piano
operativo, considerata anche la volontà della Croce rossa
italiana di mantenere il Centro nazionale trasfusione sangue
sito in Roma (Villa Ramazzini). A ciò si aggiungono le
difficoltà che incontra la regione Lazio a risolvere il
problema della sistemazione del personale del Centro, sia di
quello di ruolo della Croce rossa italiana, sia di quello in
servizio ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, nonché
soprattutto del numeroso personale precario, che è stato da
tempo utilizzato dalla Croce rossa italiana e che ha acquisito
indubbie caratteristiche di alta professionalità nel settore
trasfusionale.
L'articolo 15 riguarda l'utilizzo dei cittadini
extracomunitari o apolidi per l'esercizio di professioni
sanitarie e detta al
riguardo norme migliorative più puntuali e specifiche,
rispetto alla vigente normativa concernente sia il
riconoscimento dei titoli abilitanti sia l'utilizzo con
contratti biennali di diritto privato, come previsti dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39.
L'articolo 16 subordina ad autorizzazione, da parte della
unità sanitaria locale, la produzione, il commercio e la
detenzione dei coloranti per alimenti.
L'articolo 17 detta una specifica disciplina relativa al
risarcimento del danno per fatti commessi da parte degli
amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali,
delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
ospedalieri disciolti, prevedendo al riguardo la prescrizione
in cinque anni.
L'articolo 18 disciplina la conferma temporanea da parte
delle università dei rapporti convenzionali con il personale
medico-laureato, subordinandola a rigorosi criteri.
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