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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


332
DDL0019-0002
Progetto di legge Camera n. 19 - testo presentato - (DDL12-19)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C19. TESTIPDL
...C19.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC19 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con l'articolo 1 del presente
  decreto-legge si intende ripianare la situazione debitoria
  collegata al funzionamento dell'asilo nido del Ministero della
  sanità, nonché prevedere il finanziamento per la sua gestione
  futura.
    Tale finanziamento era stato assicurato dalla legge 8
  gennaio 1986, n. 57, fino al 31 dicembre 1989.  Venuta a
  scadenza la
  data prevista dalla citata legge n. 57 del 1986, il Ministero
  si fece promotore di apposita iniziativa legislativa per
  assicurare la continuità dei servizi (Atto Camera n. 2417, X),
  ma il disegno di legge non terminò l' iter  a causa dello
  scioglimento delle Camere; successivamente, e nonostante fosse
  stata riconosciuta l'esigenza del servizio (tant'è che la
  legge finanziaria
 
                               Pag. 2
 
  1992 aveva previsto specifici accantonamenti nel fondo
  speciale di parte corrente), analoghe iniziative non si sono
  concluse positivamente.
    Pur in assenza di una soluzione legislativa l'asilo nido ha
  proseguito nel suo funzionamento venendo a determinare a
  favore del comune di Roma una posizione creditoria ammontante
  a lire 571.190.550.
    Per dare soluzione a detta situazione debitoria, si propone
  di procedere alla riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 1104 (spese per l'informazione sanitaria ai fini
  della promozione della salute; spese per l'organizzazione e
  partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
  manifestazioni; spese per l'iscrizione a convegni, congressi
  ed altre manifestazioni; quote associative ad organismi
  internazionali) dello stato di previsione del Ministero della
  sanità per il 1994, che presenta una disponibilità di lire
  1.230.000.000.
    Con lo stesso provvedimento ci si propone poi di assicurare
  la continuazione del servizio, per la cui gestione si ipotizza
  la spesa di lire 150.000.000 annui, offrendo, come copertura
  dell'onere, la riduzione del citato capitolo 1104 di un
  importo pari alla spesa corrente per la gestione dell'asilo
  nido.
    L'articolo 2 modifica l'articolo 7, primo comma, della
  legge 24 luglio 1985, n. 409.
    Tale modifica, recependo espressamente quanto previsto
  dalla direttiva 78/687/CEE, consente una più precisa e
  puntuale applicazione della normativa comunitaria ai fini del
  riconoscimento di lauree in odontoiatria conseguite da
  cittadini comunitari che - in vari casi - non hanno però
  acquisito una completa formazione in Paesi della Comunità
  europea ma, almeno in parte e con diverso percorso formativo,
  in Paesi terzi.
    L'articolo 3 è motivato dall'esigenza di adeguarsi alla
  decisione 93/513/CEE, del 21 settembre 1993, con cui il
  Consiglio dei ministri della Comunità europea ha deliberato
  (sulla base della direttiva 85/73/CEE) che fino al 31 dicembre
  1994 il tasso di conversione da applicare per l'ECU è quello
  in vigore al 1^ settembre 1992 in materia di contributi da
  riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai
  controlli sanitari delle carni fresche.
    La disposizione dell'articolo 3 è quindi un atto dovuto in
  quanto la ricordata decisione è un atto che ha carattere
  vincolante per gli Stati membri.
    L'articolo 4 prevede la parziale modifica dell'articolo 15
  del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (commi 3 e 4),
  trasformando le previste sanzioni della chiusura e della
  decadenza dell'esercizio, in sanzioni pecuniarie
  amministrative.  Ciò in quanto, per la vendita di prodotti
  ritirati dal commercio, nei casi previsti dal comma 1 del
  medesimo articolo 15 vi è a monte anche la responsabilità del
  produttore.
    Lo stesso articolo prevede la soppressione di norme
  contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
  relative a sanzioni amministrative per i farmacisti; prevede
  inoltre la soppressione di norme contenute nel predetto
  decreto, relative alla sanzione di chiusura della farmacia,
  nonché l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 23 del decreto
  legislativo 29 maggio 1991, n. 178.  Quest'ultima disposizione
  va opportunamente soppressa in quanto non può dirsi imputabile
  al farmacista una difformità della composizione del farmaco
  rispetto a quella dichiarata.
    L'articolo disciplina, altresì, alcuni aspetti relativi
  alla vendita di medicinali veterinari al fine di assicurare
  omogeneità di trattamento.
    L'articolo 5 proroga al 30 aprile 1994 il termine entro cui
  coloro che esercitano attività relative alla distribuzione
  all'ingrosso dei medicinali possono continuare ad esercitarle
  a condizione che presentino tempestiva domanda di
  autorizzazione, come previsto dall'articolo 2 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
    L'articolo 6 del provvedimento in esame introduce una
  disciplina della pubblicità dei prodotti dietetici, degli
  integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria, i quali
  ultimi, allo stato attuale, non essendo soggetti a forme di
  autorizzazione alla immissione in commercio, maggiormente
  espongono i consumatori a forme di
 
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  pubblicità fuorvianti, quando non propriamente ingannevoli,
  con rischi per la salute (vedasi, ad esempio, i prodotti
  cosiddetti dimagranti).
    L'articolo prevede, altresì, i casi in cui i prodotti sono
  esonerati dall'applicazione del regime autorizzatorio.
    L'articolo 7 ha lo scopo di consentire il mantenimento dei
  fondi previsti per gli indennizzi di cui al capitolo 2599
  dello stato di previsione del Ministro della sanità.
    L'articolo 8 è finalizzato a risolvere la problematica
  posta dalle strutture sanitarie operanti presso il Ministero
  degli affari esteri.
    L'articolo 9 introduce specifiche disposizioni in materia
  di vaccinazioni obbligatorie, pienamente in linea con i
  princìpi costituzionali e i più moderni orientamenti in tale
  materia.
    L'articolo 10 riformula in parte l'articolo 2 della legge
  n. 210 del 1992, precisando la natura dell'indennizzo previsto
  dall'articolo 1 di tale legge, i termini del riferimento alla
  indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo (comma
  2) e prevedendo l'assegno  una tantum  in caso di morte
  (commi 3 e 4).
    L'articolo 11 prevede la facoltà del Ministero della sanità
  di effettuare visite di controllo sia autonomamente sia a
  richiesta da parte di pubbliche amministrazioni o degli
  interessati, ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari
  all'accertamento di lesioni ed infermità che danno diritto a
  pensione vitalizia, assegno annuo o ad indennità  una
  tantum,  ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle A e B).
    Le visite di controllo sono effettuate da un collegio
  medico presieduto dal direttore dell'ufficio medico legale del
  Ministero della sanità, da un medico del Servizio sanitario
  nazionale, con funzioni di relatore, e da un esperto scelto
  tra docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario
  nazionale.
    L'articolo 12 prevede l'attribuzione della somma di lire
  100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese per
  l'assistenza sanitaria agli indigenti.
    L'articolo 13 è finalizzato a conservare alla Croce rossa
  italiana (CRI) la connotazione di ente pubblico.
    I motivi essenziali per i quali la CRI deve rimanere ente
  pubblico, qual è stata tuttora, abolendo quindi lo stato
  giuridico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 613 del 1980, che ha definito la CRI "ente
  privato d'interesse pubblico", si rifanno alla natura dei
  seguenti compiti assegnati alla stessa:
      sgombero e cura dei feriti e malati di guerra in tempo di
  guerra e di conflitti armati;
      svolgimento dei compiti di carattere sanitario e
  assistenziale connessi all'attività di difesa civile;
      disimpegno del servizio di ricerca e di assistenza dei
  prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
      integrazione dell'operato dello Stato nell'azione di
  assistenza sanitaria (attualmente la CRI svolge, tra l'altro,
  per conto del Ministero della sanità il servizio di pronto
  soccorso sanitario negli aeroporti nazionali ed internazionali
  aperti al traffico civile);
      trasporto infermi con 1.600 ambulanze e assistenza
  handicappati nei centri di Roma, Napoli, Bergamo, Firenze;
      scuole infermieri in diverse sedi;
      raccolta sangue.
    Inoltre si deve tener presente che in sede di proclamazione
  dei princìpi fondamentali della Croce rossa (XX Conferenza
  internazionale - Vienna 1965) è stato formalmente sancito il
  ruolo della Croce rossa come ente ausiliario dei poteri
  pubblici.
    In relazione a tutto ciò si rammenta che la Croce rossa
  annovera tra le sue componenti il Corpo militare e il Corpo
  delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate.  Non
  si concepisce in quale maniera dei corpi militari a tutti gli
  effetti possano essere integrati in un ente privato.
    L'articolo 14 del presente decreto-legge concerne le
  attività trasfusionali della Croce rossa italiana ed è
  motivato dalla
 
                               Pag. 4
 
  esigenza di superare le difficoltà connesse alle
  problematiche relative all'attuazione dell'articolo 19 della
  legge 4 maggio 1990, n. 107.  Tali difficoltà non hanno
  consentito finora di raggiungere concreti risultati sul piano
  operativo, considerata anche la volontà della Croce rossa
  italiana di mantenere il Centro nazionale trasfusione sangue
  sito in Roma (Villa Ramazzini).  A ciò si aggiungono le
  difficoltà che incontra la regione Lazio a risolvere il
  problema della sistemazione del personale del Centro, sia di
  quello di ruolo della Croce rossa italiana, sia di quello in
  servizio ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, nonché
  soprattutto del numeroso personale precario, che è stato da
  tempo utilizzato dalla Croce rossa italiana e che ha acquisito
  indubbie caratteristiche di alta professionalità nel settore
  trasfusionale.
    L'articolo 15 riguarda l'utilizzo dei cittadini
  extracomunitari o apolidi per l'esercizio di professioni
  sanitarie e detta al
  riguardo norme migliorative più puntuali e specifiche,
  rispetto alla vigente normativa concernente sia il
  riconoscimento dei titoli abilitanti sia l'utilizzo con
  contratti biennali di diritto privato, come previsti dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39.
    L'articolo 16 subordina ad autorizzazione, da parte della
  unità sanitaria locale, la produzione, il commercio e la
  detenzione dei coloranti per alimenti.
    L'articolo 17 detta una specifica disciplina relativa al
  risarcimento del danno per fatti commessi da parte degli
  amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali,
  delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti
  ospedalieri disciolti, prevedendo al riguardo la prescrizione
  in cinque anni.
    L'articolo 18 disciplina la conferma temporanea da parte
  delle università dei rapporti convenzionali con il personale
  medico-laureato, subordinandola a rigorosi criteri.
 
DATA=940309 FASCID=DDL12-19 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0019 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=020 PAGFIN=0004 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=001900 00 FASCIDC=12DDL0019 SORTNAV=0001900 000 00000 ZZDDLC19 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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