| 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "da un suo delegato e
composte" sono inserite le seguenti: "da un docente
universitario,"
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La graduatoria di ammissione dei partecipanti alla
formazione è determinata sulla base del punteggio conseguito
in una prova scritta, che può effettuarsi anche con domande a
risposta multipla attraverso una selezione di cento domande
ricavate da cinquemila domande a risposta multipla note al
candidato. Con decreto del Ministro della sanità sono
determinati le modalità dell'espletamento della prova
selettiva, unica su tutto il territorio nazionale, e i
punteggi a disposizione della commissione.";
c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "né comporta alcun tipo di punteggio ai fini della
graduatoria regionale. La frequenza del corso di formazione a
tempo ridotto non impedisce l'istituzione di rapporti di
lavoro precario con il Sistema sanitario nazionale e con
strutture private".
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