| 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 256, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "in qualità di medico di
medicina generale" sono inserite le seguenti: "i medici
chirurghi iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia
antecedentemente all'8 agosto 1991 e";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché i medici chirurghi abilitati entro il 31 dicembre
1994. Tali medici per richiedere l'attestato devono aver
acquisito una esperienza professionale di sei mesi, rilevata
tramite la graduatoria ufficiale regionale; tale attività di
sostituzione può essere effettuata anche posteriormente al 31
dicembre 1994".
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