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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3325
DDL0216-0002
Progetto di legge Camera n. 216 - testo presentato - (DDL12-216)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C216. TESTIPDL
...C216.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC216 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- I recenti incrementi della
  sinistrosità nelle statistiche relative all'autostrada
  Torino-Savona, con le perdite di vite umane ed i costi sociali
  che essa comporta, impongono l'adozione di strumenti
  straordinari per dare piena attuazione ai contenuti
  dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 531, norma con
  la quale il Parlamento già dodici anni fa si era preoccupato
  di individuare soluzioni atte a realizzare l'itinerario
  TorinoSavona.
    Numerosi ostacoli, soprattutto di natura finanziaria, si
  sono però frapposti al raggiungimento degli obiettivi e
  pertanto appare opportuno dettare norme eccezionali per
  risolvere definitivamente il problema.
    Si è pertanto prevista la incorporazione nella società
  Autostrade S.p.a. della attuale concessionaria società
  Autostrada TorinoSavona S.p.a., incorporazione resa più facile
  dalla circostanza che la società incorporante è già azionista
  di maggioranza di quella incorporata; le sinergie e le
  economie di scala implicite nel sistema di rete facente capo
  alla citata società Autostrade S.p.a. fanno inoltre ritenere
  più facilmente raggiungibili gli obiettivi che ispirano
  l'iniziativa.
    In un contesto simile, un'ulteriore proroga del periodo di
  concessione alla società Autostrade S.p.a., con il beneficio
  economico che ne deriva, ed, eventualmente, con manovre
  tariffarie mirate sull'intera rete, potrebbe migliorare i
  conti
 
                               Pag. 2
 
  economici della società e, quindi, creare margini per
  finanziare, in parte, le opere di raddoppio.
    In aggiunta a tali strumenti, ed a completamento degli
  stessi, si prevede che all'ulteriore fabbisogno si provveda
  mediante specifica previsione normativa
  che, utilizzando la sede più opportuna della legge
  finanziaria, consenta, in via speciale, l'erogazione dei
  contributi a carico dello Stato, che, peraltro, come per altre
  concessionarie, non dovranno superare il 65 per cento
  dell'investimento complessivo.
 
DATA=940416 FASCID=DDL12-216 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0216 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=021600 00 FASCIDC=12DDL0216 SORTNAV=0021600 000 00000 ZZDDLC216 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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