| Onorevoli Colleghi! -- I recenti incrementi della
sinistrosità nelle statistiche relative all'autostrada
Torino-Savona, con le perdite di vite umane ed i costi sociali
che essa comporta, impongono l'adozione di strumenti
straordinari per dare piena attuazione ai contenuti
dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 531, norma con
la quale il Parlamento già dodici anni fa si era preoccupato
di individuare soluzioni atte a realizzare l'itinerario
TorinoSavona.
Numerosi ostacoli, soprattutto di natura finanziaria, si
sono però frapposti al raggiungimento degli obiettivi e
pertanto appare opportuno dettare norme eccezionali per
risolvere definitivamente il problema.
Si è pertanto prevista la incorporazione nella società
Autostrade S.p.a. della attuale concessionaria società
Autostrada TorinoSavona S.p.a., incorporazione resa più facile
dalla circostanza che la società incorporante è già azionista
di maggioranza di quella incorporata; le sinergie e le
economie di scala implicite nel sistema di rete facente capo
alla citata società Autostrade S.p.a. fanno inoltre ritenere
più facilmente raggiungibili gli obiettivi che ispirano
l'iniziativa.
In un contesto simile, un'ulteriore proroga del periodo di
concessione alla società Autostrade S.p.a., con il beneficio
economico che ne deriva, ed, eventualmente, con manovre
tariffarie mirate sull'intera rete, potrebbe migliorare i
conti
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economici della società e, quindi, creare margini per
finanziare, in parte, le opere di raddoppio.
In aggiunta a tali strumenti, ed a completamento degli
stessi, si prevede che all'ulteriore fabbisogno si provveda
mediante specifica previsione normativa
che, utilizzando la sede più opportuna della legge
finanziaria, consenta, in via speciale, l'erogazione dei
contributi a carico dello Stato, che, peraltro, come per altre
concessionarie, non dovranno superare il 65 per cento
dell'investimento complessivo.
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