| 1. A parziale ristoro degli oneri connessi alla
realizzazione di cui all'articolo 1, alla società Autostrade
S.p.a. è accordata la proroga di quindici anni del periodo di
concessione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968,
n. 385, come determinato ai sensi dell'articolo 13, secondo
comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531.
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