| Pag. 5
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
L'asilo nido del Ministero della sanità è gestito
attraverso un'apposita convenzione stipulata tra il comune di
Roma ed il dopolavoro del Ministero della sanità in data 3
settembre 1986.
Nella convenzione fu stabilito che il comune di Roma
fornisse il personale necessario al funzionamento della
struttura e che il dopolavoro si facesse carico delle spese di
gestione.
All'articolo 7 di detta convenzione, la quota spettante
al comune di Roma venne stabilita in lire 70.000.000. In data
2 dicembre 1988 il comune di Roma con nota n. 104844 ritenne
necessario elevare la quota, come peraltro previsto
dall'articolo 10 dell'atto di convenzione, del 40 per cento,
per miglioramenti salariali del personale, portandola così a
lire 98.000.000.
Per quel che concerne gli oneri per assicurare
l'ordinaria gestione dell'asilo, il dopolavoro ha quantificato
la spesa minima in lire 25.000.000, fondo cui si aggiunge il
gettito derivante dalla retta mensile di lire 110.000 a carico
dei genitori utenti del servizio.
L'asilo nido usufruisce di un'area, adibita a giardino,
situata tra via della Pittura e via dell'Industria di
proprietà dell'Ente EUR. A seguito di rinnovo della
convenzione per l'uso riferito al triennio 19931995 l'onere da
sostenere è di lire 2.700.000 per il 1993 (canone + spese
contrattuali + imposta di registro) e di lire 2.300.000 annue
a regime. La manutenzione di detta area è curata dall'Ente con
un costo annuo di lire 1.000.000.
Per garantire, in conformità a quanto previsto per gli
altri asili nido, la copertura assicurativa per la sicurezza
dei bambini frequentatori dell'asilo, il dopolavoro, nel mese
di settembre 1993, ha aggiornato le precedenti polizze per la
responsabilità civile e per gli infortuni come di seguito:
per la responsabilità civile i massimali sono stati
elevati a lire 3.000.000.000, per il 1993, con una spesa di
lire 350.000 e con previsione di ulteriore aumento, per il
1994, del massimale a lire 5.000.000.000, con una spesa di
lire 500.000;
per la polizza infortuni si ritiene di aumentare il
massimale da lire 5.000.000, in caso di decesso, a lire
80.000.000 e da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 in caso di
invalidità permanente, nonché lire 1.000.000 per spesa medica;
l'onere per detta assicurazione ammonta a lire 17.000.000.
Pag. 6
Infine, considerato che tutte le voci di spesa sono
soggette ad adeguamento sulla base della intervenuta
variazione degli indici dei prezzi al consumo, per il 1994 è
stato previsto un aggiornamento minimo del 4 per cento.
| |