| Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questa
proposta di legge già proposta, nella X e nella XI
legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
nella integralità dell'articolato e della relazione.
Un'analisi dei criteri in base ai quali gli istituti di
pena italiani sono attualmente organizzati, nonché dei
concreti risultati ottenuti dal sistema carcerario nel
reinserimento sociale dei condannati, fa tristemente
riflettere sulla reale idoneità del suddetto sistema e ci
induce a proporre una norma che dia un carattere più incisivo
alla normativa vigente in tema di lavoro coatto per i
reclusi.
La parte del "Codice Rocco" che, dal 1930, impone il lavoro
coatto per i condannati a pene detentive, fu concepita nella
ferma convinzione che il lavoro costituisse uno strumento
fondamentale per la reintegrazione dei condannati nella
collettività; attualmente, però, questa parte del codice
penale è rimasta lettera morta, e assai rari sono i casi in
cui si ottempera alle disposizioni normative che obbligano i
detenuti al lavoro.
La disciplina introdotta con la legge 26 luglio 1975, n.
354, e con il relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431, abolendo ogni carattere meramente afflittivo della pena,
concepisce il lavoro penitenziario solo quale mezzo atto
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al reinserimento sociale dei detenuti, escludendo la
possibilità e l'opportunità di raggiungere anche altri fini.
Oggi, invece, per particolari categorie di condannati, appare
più che mai opportuno ripristinare quella parte della
disciplina che prescriveva il lavoro come un aspetto
fondamentale della pena detentiva, assicurandone sempre e
comunque una qualche utilità sociale. In particolare riteniamo
giusto che, ai detenuti per reati molto gravi, il lavoro
penitenziario venga imposto, non solo per lo specifico scopo
di riavviare gli stessi alla vita sociale, ma anche per
procurare un vantaggio immediato e diretto all'intera
collettività.
Ci sembra inoltre che i settori, in cui l'attività
lavorativa dei detenuti può recare beneficio, siano numerosi;
ma ve ne sono alcuni che, per la loro natura, possono, in
certo qual modo, favorire anche un riscatto morale del
condannato, in quanto, in alcuni casi, mirano alla
reintegrazione di quanto essi abbiano direttamente o
indirettamente contribuito a danneggiare, mentre in altri casi
mirano ad un generico e generale sviluppo della società nel
cui nome i condannati sono stati reclusi. La creazione ed il
ripristino di discariche pubbliche, la raccolta di rifiuti ed
in particolare quella di siringhe per gli spacciatori di
droga, il rimboschimento delle aree particolarmente soggette a
slavine fluviali, il ripristino degli argini dei fiumi
appaiono come i settori di impiego ideali per il
raggiungimento degli obiettivi su indicati.
E' giusto anche ricordare che la normativa contenuta nella
legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, che disciplina
dettagliatamente condizioni e modalità per l'"esercizio" delle
attività lavorative, ha offerto ai detenuti specifiche
opportunità per il loro addestramento professionale. In una
società di lavoratori, in cui la disoccupazione costituisce
una grave
minaccia, la possibilità di acquisire esperienze lavorative
ed elevate qualifiche professionali costituisce un'occasione
troppo "fortunata" per essere ingiustificatamente sciupata.
D'altro canto, se si tiene in conto l'idoneità di alcune
attività lavorative a sviluppare lo spirito associativo e di
collaborazione, appare evidente quanto la disciplina in
oggetto, se accompagnata da un più grave deterrente, possa
favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti
nella collettività.
Non va poi dimenticato che il lavoro può costituire una
fonte economica per coprire, almeno in parte, le spese
sopportate dallo Stato per il mantenimento dei detenuti,
nonché per la gestione degli istituti di pena; né si deve
trascurare il fatto che il lavoro dà al detenuto la
possibilità di guadagnare quanto gli necessita per sé o per la
sua famiglia.
In ordine al problema della sorveglianza sulle attività
lavorative esterne, quando il numero degli agenti o le
strutture già disponibili si rivelano insufficienti o
inadeguate, ci sembra opportuno proporre l'impiego di militari
favorendo, in tal guisa, un utilizzo di quest'ultima categoria
più direttamente confacente agli interessi sociali.
Poiché crediamo nella funzione di rieducazione della pena
detentiva e quindi nella idoneità del lavoro quale strumento
atto allo sviluppo della coscienza civica del condannato, ma
pure quale mezzo utile alla società, proponiamo che si dia un
carattere più incisivo alla attuale disciplina che sanziona
l'obbligo del lavoro coatto per i reclusi.
In particolare, vogliamo introdurre delle norme che
sanzionino la condotta del detenuto, in caso di inosservanza
dell'obbligo del lavoro, con un'ulteriore pena restrittiva
della libertà personale, rispetto a quella inflitta, di durata
pari al tempo in cui il recluso si rifiuta,
ingiustificatamente, di prestare l'attività lavorativa
ordinatagli.
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