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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3335
DDL0218-0002
Progetto di legge Camera n. 218 - testo presentato - (DDL12-218)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C218. TESTIPDL
...C218.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC218 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Intendiamo presentare questa
  proposta di legge già proposta, nella X e nella XI
  legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.
    L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono
  ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo
  nella integralità dell'articolato e della relazione.
    Un'analisi dei criteri in base ai quali gli istituti di
  pena italiani sono attualmente organizzati, nonché dei
  concreti risultati ottenuti dal sistema carcerario nel
  reinserimento sociale dei condannati, fa tristemente
  riflettere sulla reale idoneità del suddetto sistema e ci
  induce a proporre una norma che dia un carattere più incisivo
  alla normativa vigente in tema di lavoro coatto per i
  reclusi.
    La parte del "Codice Rocco" che, dal 1930, impone il lavoro
  coatto per i condannati a pene detentive, fu concepita nella
  ferma convinzione che il lavoro costituisse uno strumento
  fondamentale per la reintegrazione dei condannati nella
  collettività; attualmente, però, questa parte del codice
  penale è rimasta lettera morta, e assai rari sono i casi in
  cui si ottempera alle disposizioni normative che obbligano i
  detenuti al lavoro.
    La disciplina introdotta con la legge 26 luglio 1975, n.
  354, e con il relativo regolamento di esecuzione approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
  431, abolendo ogni carattere meramente afflittivo della pena,
  concepisce il lavoro penitenziario solo quale mezzo atto
 
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  al reinserimento sociale dei detenuti, escludendo la
  possibilità e l'opportunità di raggiungere anche altri fini.
  Oggi, invece, per particolari categorie di condannati, appare
  più che mai opportuno ripristinare quella parte della
  disciplina che prescriveva il lavoro come un aspetto
  fondamentale della pena detentiva, assicurandone sempre e
  comunque una qualche utilità sociale.  In particolare riteniamo
  giusto che, ai detenuti per reati molto gravi, il lavoro
  penitenziario venga imposto, non solo per lo specifico scopo
  di riavviare gli stessi alla vita sociale, ma anche per
  procurare un vantaggio immediato e diretto all'intera
  collettività.
    Ci sembra inoltre che i settori, in cui l'attività
  lavorativa dei detenuti può recare beneficio, siano numerosi;
  ma ve ne sono alcuni che, per la loro natura, possono, in
  certo qual modo, favorire anche un riscatto morale del
  condannato, in quanto, in alcuni casi, mirano alla
  reintegrazione di quanto essi abbiano direttamente o
  indirettamente contribuito a danneggiare, mentre in altri casi
  mirano ad un generico e generale sviluppo della società nel
  cui nome i condannati sono stati reclusi.  La creazione ed il
  ripristino di discariche pubbliche, la raccolta di rifiuti ed
  in particolare quella di siringhe per gli spacciatori di
  droga, il rimboschimento delle aree particolarmente soggette a
  slavine fluviali, il ripristino degli argini dei fiumi
  appaiono come i settori di impiego ideali per il
  raggiungimento degli obiettivi su indicati.
    E' giusto anche ricordare che la normativa contenuta nella
  legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel decreto del Presidente
  della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, che disciplina
  dettagliatamente condizioni e modalità per l'"esercizio" delle
  attività lavorative, ha offerto ai detenuti specifiche
  opportunità per il loro addestramento professionale.  In una
  società di lavoratori, in cui la disoccupazione costituisce
  una grave
  minaccia, la possibilità di acquisire esperienze lavorative
  ed elevate qualifiche professionali costituisce un'occasione
  troppo "fortunata" per essere ingiustificatamente sciupata.
  D'altro canto, se si tiene in conto l'idoneità di alcune
  attività lavorative a sviluppare lo spirito associativo e di
  collaborazione, appare evidente quanto la disciplina in
  oggetto, se accompagnata da un più grave deterrente, possa
  favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti
  nella collettività.
    Non va poi dimenticato che il lavoro può costituire una
  fonte economica per coprire, almeno in parte, le spese
  sopportate dallo Stato per il mantenimento dei detenuti,
  nonché per la gestione degli istituti di pena; né si deve
  trascurare il fatto che il lavoro dà al detenuto la
  possibilità di guadagnare quanto gli necessita per sé o per la
  sua famiglia.
    In ordine al problema della sorveglianza sulle attività
  lavorative esterne, quando il numero degli agenti o le
  strutture già disponibili si rivelano insufficienti o
  inadeguate, ci sembra opportuno proporre l'impiego di militari
  favorendo, in tal guisa, un utilizzo di quest'ultima categoria
  più direttamente confacente agli interessi sociali.
    Poiché crediamo nella funzione di rieducazione della pena
  detentiva e quindi nella idoneità del lavoro quale strumento
  atto allo sviluppo della coscienza civica del condannato, ma
  pure quale mezzo utile alla società, proponiamo che si dia un
  carattere più incisivo alla attuale disciplina che sanziona
  l'obbligo del lavoro coatto per i reclusi.
    In particolare, vogliamo introdurre delle norme che
  sanzionino la condotta del detenuto, in caso di inosservanza
  dell'obbligo del lavoro, con un'ulteriore pena restrittiva
  della libertà personale, rispetto a quella inflitta, di durata
  pari al tempo in cui il recluso si rifiuta,
  ingiustificatamente, di prestare l'attività lavorativa
  ordinatagli.
 
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