| 1. All'articolo 23 del codice penale sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"I detenuti e gli internati che, senza giustificazione
scritta rilasciata dal sanitario dell'istituto presso il quale
sono ristretti, attestante la inidoneità fisica o psichica
assoluta degli stessi all'espletamento di attività lavorativa,
omettono di svolgere l'attività lavorativa loro ordinata dal
direttore dell'istituto o da altro funzionario da questo
delegato, sono puniti con la reclusione per un periodo pari al
tempo di ingiustificato rifiuto od astensione dall'attività
lavorativa. Le frazioni di giorno, ai fini del computo della
pena, vengono considerate giorni interi di reclusione da
scontare.
Qualora il rifiuto all'espletamento dell'attività
lavorativa, nei limiti indicati dal comma precedente, si
protragga per un periodo anche non superiore ad un decimo
della pena detentiva inflitta, il detenuto perde il diritto a
chiedere la liberazione condizionale di cui all'articolo 176 e
all'indulto o alla grazia di cui all'articolo 174".
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