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Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge ha
come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari, per la durata della XII legislatura, a
norma dell'articolo 82 della Costituzione.
Nella storia dell'Italia repubblicana hanno già operato,
dal 1962 ad oggi, quattro Commissioni parlamentari che -
valendosi di poteri variamente definiti dalle rispettive leggi
istitutive - hanno posto al centro delle proprie indagini e
delle proprie iniziative il fenomeno della mafia, nelle sue
diverse espressioni, nella sua morfologia, nei suoi
collegamenti con la vita sociale e politica.
La prima Commissione antimafia fu istituita nel dicembre
del 1962 e terminò i suoi lavori nei primi mesi del 1976. Essa
aveva essenzialmente il compito di "proporre le misure
necessarie a reprimere le manifestazioni e ad eliminare le
cause" della mafia. I suoi lavori trovarono una conclusione
dopo quattordici anni di attività, non avendo la legge fissato
un termine finale.
La seconda Commissione antimafia fu istituita nel settembre
1982 dalla così detta "legge Rognoni-La Torre". Essa non aveva
poteri d'inchiesta e le fu attribuito il compito di verificare
l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità
della normativa e della conseguente azione dei pubblici
poteri, di suggerire al Parlamento misure legislative ed
amministrative. I suoi lavori terminarono nel 1987, con lo
scadere della IX legislatura.
La terza Commissione antimafia venne istituta nel marzo
1988. Aveva poteri d'inchiesta e terminò i suoi lavori con la
fine della legislatura nel 1992.
La quarta Commissione antimafia, istituita nell'agosto
1992, con poteri d'inchiesta,
ha svolto i suoi lavori per circa sedici mesi e li ha
conclusi alla fine della XI legislatura.
Negli stessi anni in cui ciascuna di queste Commissioni ha
preso vita ed ha adempiuto i propri compiti, il fenomeno
mafioso ha subito profonde modificazioni. E' cambiata la
natura dei suoi rapporti con la società e con le istituzioni;
si è accresciuto il volume degli affari gestiti o controllati
dalle grandi organizzazioni criminali; sono cambiati i
rispettivi gruppi dirigenti; l'attacco alla legalità è
divenuto più duro ed insidioso, assumendo un carattere
eversivo.
Le Commissioni hanno acquisito un ampio patrimonio
conoscitivo. Negli anni '60 e '70 ciò è avvenuto in una
situazione nella quale il contributo di accertamento della
verità proveniente dall'autorità giudiziaria era assai scarso.
Dall'inizio degli anni '80 in avanti la situazione è cambiata.
E' stata l'iniziativa giudiziaria ad imprimere una svolta ed è
storicamente di grande rilievo il ruolo svolto dal pool
antimafia dell'ufficio istruzione presso il tribunale di
Palermo. Nell'ordinanza di rinvio a giudizio del così detto
maxiprocesso, depositata l'8 novembre 1985, i giudici
istruttori di Palermo avvertirono l'esigenza di dedicare molte
pagine, in apertura del provvedimento, per la descrizione
specifica del fenomeno "Cosa nostra", non sufficientemente
conosciuto. Una Commissione antimafia si era ricostituita nel
1982, dopo un vuoto di sei anni, e per i suoi lavori il
contributo della magistratura inquirente di Palermo fu in
quegli anni un punto di riferimento essenziale.
Nelle Commissioni che hanno operato durante gli anni '80 vi
è stato un fortissimo sviluppo dell'attività propositiva,
specialmente durante il quadriennio 1988-1992: negli stessi
anni in cui l'attività giudiziaria
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subiva battute di arresto, a cominciare dallo smaltellamento
del pool antimafia di Palermo.
Infine, la Commissione antimafia istituita nella XI
legislatura ha svolto una imponente attività, nonostante il
breve periodo in cui ha operato, conseguendo risultati assai
rilevanti, sia sul terreno delle conoscenze sia su quello
delle proposte. Per la prima volta il tema delle connessioni
tra le organizzazioni mafiose ed il sistema
politico-istituzionale è stato messo a fuoco compiutamente.
Sono state approvate, a larghissima maggioranza, due
relazioni: la prima sul fenomeno "Cosa nostra", la seconda su
quello della camorra, ponendone in luce le interrelazioni. In
esse, tra l'altro, la valutazione relativa alle responsabilità
politiche veniva rigorosamente distinta dall'accertamento di
specifiche responsabilità penali, e ciò contribuiva ad una
impostazione più corretta dell'analisi e del giudizio sulle
forme diffuse di debolezza istituzionale e di degenerazione
della politica che hanno favorito i poteri mafiosi.
Nella XI legislatura la Commissione ha tenuto 89 sedute in
sede e ha svolto 29 missioni, visitando 43 località. Ha
ascoltato complessivamente 1810 persone, ha approvato 12
relazioni, ha costituito 8 gruppi di lavoro, ha tenuto 54
riunioni dell'ufficio di presidenza, ha preparato 6
dossier di documentazione, ha promosso tre forum
(sulle forze di polizia in Europa, sulle procure distrettuali
e sulla procura nazionale antimafia, su economia e
criminalità), con operatori e specialisti dei diversi
settori.
Si tratta di un lavoro che occorre proseguire con
continuità, approfondendo le conoscenze finora raggiunte,
aggiornando l'analisi e soprattutto verificando la
funzionalità degli strumenti istituzionali da impiegare
nell'azione di contrasto contro la mafia, nella prevenzione
delle attività criminali e della illegalità.
Presentiamo all'inizio della XII legislatura questa
proposta di legge e ci adopereremo subito per la sua sollecita
approvazione,
allo scopo di evitare ogni interruzione nell'impegno
antimafia del Parlamento italiano, sia sul terreno delle
conoscenze sia su quello delle proposte e dei controlli.
In piena continuità con le norme che istituivano la
Commissione nella passata legislatura, noi proponiamo che essa
abbia il carattere di una Commissione parlamentare di
inchiesta: che dunque proceda, secondo il dettato
dell'articolo 82 della Costituzione, "alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria".
L'articolo 1 della proposta di legge, oltre a fissare tale
carattere della Commissione, ne indica i compiti: accertare e
valutare la natura e le caratteristiche del fenomeno mafioso,
i suoi mutamenti e tutte le sue connessioni; verificare e
valutare l'attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro
efficacia rispetto all'azione antimafia e più in generale la
qualità dell'impegno dei pubblici poteri; riferire al
Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la
Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
L'ambito di competenza della Commissione si estende
naturalmente a tutte le associazioni di tipo mafioso (articolo
416 bis del codice penale), nelle varie aree geografiche
del Paese.
L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione,
la nomina del presidente, scelto di comune accordo dai
Presidenti delle due Assemblee, la elezione di due
vicepresidenti e di due segretari.
L'articolo 3 regola le audizioni e le testimonianze rese
davanti alla Commissione.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli
atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione,
i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere
assoggettati e l'obbligo di rispettare la segretezza, che
incombe sui componenti la Commissione, sui funzionari, sul
personale addetto, sui collaboratori.
L'articolo 6 regola infine la organizzazione interna della
Commissione.
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