| (Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità
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giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di
atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria,
ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo
329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di
rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità
giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al
vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto
all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla
presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
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