| (Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale
di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed
ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di
cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la
violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti
del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
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