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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3354
DDL0221-0002
Progetto di legge Camera n. 221 - testo presentato - (DDL12-221)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C221. TESTIPDL
...C221.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC221 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 15 della legge 30 luglio
  1973, n. 477 (recante delega al Governo per l'emanazione di
  norme sullo stato giuridico del personale della scuola), dopo
  aver stabilito, al primo comma, che a decorrere dal 1^ ottobre
  1974 il collocamento a riposo del personale ispettivo,
  direttivo, docente e non docente della scuola materna,
  primaria, secondaria ed artistica "avviene il 1^ ottobre
  successivo alla data di compimento del 65^ anno di età",
  consente, al secondo comma, al personale in servizio al 1^
  ottobre 1974 che, per effetto del primo comma, doveva essere
  collocato a riposo e non aveva raggiunto il numero di anni di
  servizio richiesto per il massimo della pensione, di "rimanere
  in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite
  massimo e comunque non oltre il 70^ anno di età".
    Il terzo comma prevede, nel testo vigente, che la
  disposizione di cui al secondo comma si applica anche al
  personale che, "in servizio al 1^ ottobre 1974, al compimento
  del 65^ anno di età non abbia raggiunto il numero di anni
  richiesto per ottenere il minimo della pensione".
    Passando al merito, va innanzitutto precisato che la norma,
  pur inserita in una legge di delega in materia di stato
  giuridico del personale della scuola, detta una disciplina di
  diretta ed immediata applicazione circa un aspetto della
  materia stessa, sul quale, pertanto, nulla hanno disposto le
  norme delegate.
    E' da rilevare che la Corte costituzionale ha avuto modo in
  varie occasioni di occuparsi di normative (statali e
  regionali) concernenti i limiti di età per il collocamento a
  riposo dei pubblici dipendenti, con particolare
 
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  riferimento al problema del trattenimento in servizio
  oltre tali limiti a fini previdenziali.
    Nella sentenza n. 238 del 1988, relativa a leggi delle
  regioni Calabria e Campania, le quali consentono ai dipendenti
  regionali ultrasessantacinquenni, che non hanno maturato il
  diritto al trattamento minimo di pensione, di essere mantenuti
  eccezionalmente in servizio per il periodo strettamente
  necessario al conseguimento di tale diritto, la Corte
  sottolineò che le norme impugnate rispondono a "finalità
  sociali di particolare pregio costituzionale", in quanto
  tendenti a conferire "il massimo di effettività alla garanzia
  del diritto sociale alla pensione", riconosciuto a tutti i
  lavoratori dall'articolo 38, secondo comma, della
  Costituzione.
    In una successiva sentenza (n. 461 del 1989), la Corte
  osservò che "nella prospettiva di una più ampia attuazione del
  diritto garantito dall'articolo 38, secondo comma, della
  Costituzione, l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto
  in servizio per il tempo necessario al conseguimento della
  pensione normale è meritevole di considerazione".
    Va poi rilevato che successivamente a dette pronunce sono
  intervenuti: il decretolegge 6 novembre 1989, n. 357,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
  n. 417, il quale, all'articolo 10, comma 6, dispone che il
  servizio utile da prendere in considerazione, ai fini della
  permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e
  terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "deve
  intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi
  riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di
  quiescienza con provvedimento formale"; il decreto-legge 27
  dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, prevede (articolo
  1, comma 4- quinquies,  introdotto dalla legge di
  conversione) l'estensione ai dirigenti civili dello Stato
  delle disposizioni di cui al citato articolo 15, secondo e
  terzo comma, della legge n. 477 del 1973.
    Tali disposizioni di legge denotano che il legislatore da
  un lato tende ad evitare il più possibile il verificarsi, per
  il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento
  del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo
  anno di età e, dall'altro, mira ad estendere ad altre
  categorie le norme derogatorie dettate per tale personale.  Si
  è, pertanto, in presenza di una evoluzione legislativa
  tendente a quella più compiuta attuazione dell'articolo 38,
  secondo comma, della Costituzione, auspicata dalla Corte
  costituzionale nelle pronunzie sopra menzionate.
    La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 444 del
  1990, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
  dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n.
  477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
  giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non
  docente della scuola materna, elementare, secondaria e
  artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al
  personale assunto dopo il 1^ ottobre 1974, che al compimento
  del 65^ anno di età non abbia raggiunto il numero di anni
  richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere
  in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale
  anzianità minima (e comunque non oltre il 70^ anno di età)".
  Pertanto in relazione a quanto esposto, si presenta questa
  proposta di legge all'attenzione ed alla approvazione degli
  onorevoli colleghi, sicuri di far convergere su di essa un
  largo consenso.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-221 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0221 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=063 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=022100 00 FASCIDC=12DDL0221 SORTNAV=0022100 000 00000 ZZDDLC221 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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