| Onorevoli Colleghi! -- L'articolo 15 della legge 30 luglio
1973, n. 477 (recante delega al Governo per l'emanazione di
norme sullo stato giuridico del personale della scuola), dopo
aver stabilito, al primo comma, che a decorrere dal 1^ ottobre
1974 il collocamento a riposo del personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente della scuola materna,
primaria, secondaria ed artistica "avviene il 1^ ottobre
successivo alla data di compimento del 65^ anno di età",
consente, al secondo comma, al personale in servizio al 1^
ottobre 1974 che, per effetto del primo comma, doveva essere
collocato a riposo e non aveva raggiunto il numero di anni di
servizio richiesto per il massimo della pensione, di "rimanere
in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite
massimo e comunque non oltre il 70^ anno di età".
Il terzo comma prevede, nel testo vigente, che la
disposizione di cui al secondo comma si applica anche al
personale che, "in servizio al 1^ ottobre 1974, al compimento
del 65^ anno di età non abbia raggiunto il numero di anni
richiesto per ottenere il minimo della pensione".
Passando al merito, va innanzitutto precisato che la norma,
pur inserita in una legge di delega in materia di stato
giuridico del personale della scuola, detta una disciplina di
diretta ed immediata applicazione circa un aspetto della
materia stessa, sul quale, pertanto, nulla hanno disposto le
norme delegate.
E' da rilevare che la Corte costituzionale ha avuto modo in
varie occasioni di occuparsi di normative (statali e
regionali) concernenti i limiti di età per il collocamento a
riposo dei pubblici dipendenti, con particolare
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riferimento al problema del trattenimento in servizio
oltre tali limiti a fini previdenziali.
Nella sentenza n. 238 del 1988, relativa a leggi delle
regioni Calabria e Campania, le quali consentono ai dipendenti
regionali ultrasessantacinquenni, che non hanno maturato il
diritto al trattamento minimo di pensione, di essere mantenuti
eccezionalmente in servizio per il periodo strettamente
necessario al conseguimento di tale diritto, la Corte
sottolineò che le norme impugnate rispondono a "finalità
sociali di particolare pregio costituzionale", in quanto
tendenti a conferire "il massimo di effettività alla garanzia
del diritto sociale alla pensione", riconosciuto a tutti i
lavoratori dall'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione.
In una successiva sentenza (n. 461 del 1989), la Corte
osservò che "nella prospettiva di una più ampia attuazione del
diritto garantito dall'articolo 38, secondo comma, della
Costituzione, l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto
in servizio per il tempo necessario al conseguimento della
pensione normale è meritevole di considerazione".
Va poi rilevato che successivamente a dette pronunce sono
intervenuti: il decretolegge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, il quale, all'articolo 10, comma 6, dispone che il
servizio utile da prendere in considerazione, ai fini della
permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e
terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "deve
intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi
riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di
quiescienza con provvedimento formale"; il decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, prevede (articolo
1, comma 4- quinquies, introdotto dalla legge di
conversione) l'estensione ai dirigenti civili dello Stato
delle disposizioni di cui al citato articolo 15, secondo e
terzo comma, della legge n. 477 del 1973.
Tali disposizioni di legge denotano che il legislatore da
un lato tende ad evitare il più possibile il verificarsi, per
il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento
del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo
anno di età e, dall'altro, mira ad estendere ad altre
categorie le norme derogatorie dettate per tale personale. Si
è, pertanto, in presenza di una evoluzione legislativa
tendente a quella più compiuta attuazione dell'articolo 38,
secondo comma, della Costituzione, auspicata dalla Corte
costituzionale nelle pronunzie sopra menzionate.
La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 444 del
1990, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n.
477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica dello Stato), nella parte in cui non consente al
personale assunto dopo il 1^ ottobre 1974, che al compimento
del 65^ anno di età non abbia raggiunto il numero di anni
richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere
in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale
anzianità minima (e comunque non oltre il 70^ anno di età)".
Pertanto in relazione a quanto esposto, si presenta questa
proposta di legge all'attenzione ed alla approvazione degli
onorevoli colleghi, sicuri di far convergere su di essa un
largo consenso.
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