| 1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio
1973, n. 477, è sostituito dal seguente:
"Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente
della scuola materna, primaria, secondaria e artistica, che
debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è
consentito di rimanere in servizio su richiesta, fino al
compimento del settantesimo anno di età, qualora non abbia
maturato il diritto al massimo della pensione".
2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio
1973, n. 477, è abrogato.
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