| 1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere
agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il
funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire
722.000.000 per l'anno 1994, comprensivo di debiti pregressi
ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990,
a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per
l'anno 1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, nonché
valutato in lire 150.000.000 a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti
al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della
sanità per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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