| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire cinquecento milioni per l'anno
finanziario 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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