Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3365
DDL0223-0002
Progetto di legge Camera n. 223 - testo presentato - (DDL12-223)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C223. TESTIPDL
...C223.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC223 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Gli statistici italiani hanno
  richiesto da oltre 25 anni l'istituzione del loro albo
  professionale.  La prima proposta di legge presentata alla
  Camera risale infatti al 1^ luglio 1966.  I tempi sono quindi
  più che maturi perché questa categoria di professionisti, al
  pari dei loro colleghi dei Paesi più avanzati sia europei che
  extra-europei, abbia il giusto riconoscimento giuridico.
    La disciplina statistica trova al giorno d'oggi
  applicazioni ampie ed articolate in ogni settore dell'attività
  umana.  Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali,
  si può affermare che non vi è campo dove la statistica non
  porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e
  l'analisi dei fenomeni, anche attraverso l'utilizzo di
  sofisticati mezzi elettronici, che la tecnica ha reso oggi
  ampiamente disponibili.
    E' la statistica che permette la determinazione delle leggi
  tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa delle
  interrelazioni tra essi esistenti.  Ma il pericolo che si corre
  in questo campo - a cui mediante questa legge s'intende porre
  rimedio - è che chiunque si dichiari "esperto", anche se non
  dispone della necessaria preparazione professionale che
  soltanto una laurea in discipline statistiche può fornire.
  L'improvvisazione e l'incompetenza di alcuni operatori nel
  campo statistico sono spesso causa di gravi inconvenienti,
  nonché di discredito della disciplina stessa.
    Capita sovente, infatti, che sulla base di dati non
  corretti o poco attendibili sui vari fenomeni si effettuino
  valutazioni o si prendano decisioni che, soprattutto nella
  pubblica amministrazione, possono portare a pesanti
  conseguenze per la collettività.
 
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    Pertanto si pone la necessità che la legge individui i
  professionisti qualificati e deputati all'attività statistica
  e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica,
  atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.
    Vorremmo brevemente esporre i motivi per i quali è
  indispensabile una rapida approvazione della presente proposta
  di legge.
    1.  Il primo è la necessità che lo Stato dia corpo e
  consistenza ai neoistituiti uffici di statistica nei vari
  Ministeri, indispensabile supporto tecnico all'attività
  amministrativa-decisionale, affidandone la direzione al
  professionista statistico.
    Questo lo impone il Sistema Statistico Nazionale - SISTAN -
  istituito in base al decreto legislativo n. 322 del 1989.
    Il secondo è legato all'emergere, in alcune leggi, della
  figura dello "statistico".  Il decreto del Presidente della
  Repubblica n. 761 del 1979, ad esempio, concernente lo "Stato
  giuridico del personale delle unità sanitarie locali", prevede
  tra le figure professionali del ruolo tecnico lo "statistico",
  con specifici compiti nel campo della rilevazione e analisi
  dei dati sanitari, indispensabili ai fini della programmazione
  sanitaria sia a livello centrale che periferico.  Inoltre, il
  decreto del Ministro della sanità n. 10 del 30 gennaio 1982,
  che disciplina i concorsi del personale delle unità sanitarie
  locali, prevede, quale condizione necessaria per accedere alla
  direzione dell'ufficio statistico dell'unità sanitaria locale,
  l'iscrizione all'albo professionale del laureato in scienze
  statistiche.  In tal modo Ministero della sanità, per primo, ha
  voluto garantire la presenza di un professionista qualificato
  nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
    Attualmente, uffici statistici sono stati istituiti nei
  Ministeri.  Nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
  l'articolo 24 della legge n. 400 del 1988 di riforma della
  Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il successivo
  decreto legislativo n. 322 del 1989 hanno previsto la
  costituzione di uffici di statistica a livello decentrato
  nella pubblica amministrazione (regioni, province, USL, camere
  di commercio, prefetture e comuni), unitamente alla riforma
  dell'ISTAT, ora denominato Istituto nazionale di
  statistica.
    Anche i tribunali hanno necessità che vi sia un albo degli
  statistici, per la nomina a perito di un professionista
  qualificato in questo particolare e sempre più richiesto campo
  di attività.
    2.  I fatti rilevati rappresentano già valide ragioni per
  promuovere una disciplina giuridica della professione di
  statistico.
    Si ritiene, tuttavia, utile aggiungere altre considerazioni
  sull'argomento, a maggior sostegno della presente proposta di
  legge.
    Un valido preminente motivo è determinato dalla stessa
  natura di tale professione quale oggi viene di fatto
  praticata.  La professione di statistico, con il progredire
  della statistica e cioè della scienza che ne costituisce la
  matrice, risulta caratterizzata da un contenuto di alta
  specializzazione che esige un impiego sempre più accentuato
  della preparazione e della responsabilità del
  professionista.
    La statistica, infatti, che nel linguaggio scientifico si
  definisce come "metodologia per l'osservazione e
  l'interpretazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni
  fisici, economici e sociali", all'atto della sua applicazione
  si presenta come uno strumento di analisi della realtà in
  movimento.  Esso viene costruito dallo stesso specialista che
  dovrà utilizzarlo con il duplice criterio dell'aderenza alla
  realtà e della massima efficienza in funzione dei problemi che
  si affrontano nella ricerca.
    Il ricercatore, pertanto, scegliendo le unità da osservare,
  i caratteri da rilevare i procedimenti da impiegare per la
  loro elaborazione, deve avere costantemente presenti le
  finalità della ricerca, adottando rigorosamente e
  coscienziosamente le scelte metodologiche più appropriate e,
  quindi, impegnando non solo tutta la sua scienza ed
  esperienza, ma anche tutta la sua responsabilità.  Talvolta,
  anche una limitata correzione del piano di rilevazione o dei
  procedimenti metodologici per l'analisi
 
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  e la sintesi dei risultati può condurre tale
  sensibilissimo strumento a fornire risposte difformi e persino
  contrastanti.  Inoltre è da considerare che codesta duttilità
  funzionale dello strumento statistico non si manifesta
  soltanto nelle ricerche di ampie dimensioni.  Essa si accentua
  proprio nelle ricerche di dimensioni limitate - che sono
  quelle più diffuse - nelle quali viene sottoposto ad
  osservazioni un ridotto numero di casi.  In tali casi,
  l'utilizzo esplicito od implicito della tecnica campionaria
  colloca subito i problemi di metodo e d'interpretazione dei
  risultati ad un livello di analisi critica estremamente
  impegnativo, che coinvolge sia la cultura e la formazione
  scientifica del ricercatore, sia la sua responsabilità
  professionale.
    Ne consegue che la presentazione dello statistico, che
  progetta o dirige la ricerca, assume un accentuato carattere
  fiduciario nei confronti del committente il quale ovviamente
  attende quell'opportuno intervento legislativo che non solo
  definisca il grado di cultura e di formazione specifica
  necessari per l'esercizio della professione di statistico ma
  anche stabilisca un'appropriata deontologia professionale per
  l'esercizio di tale attività.
    Un valido motivo, dunque, per il quale si impone la
  disciplina giuridica della professione di statistico, con
  l'istituzione dell'ordine professionale e del relativo albo,
  nasce da una esigenza di tutela degli utilizzatori dei
  risultati delle indagini statistiche, siano essi enti pubblici
  o privati.
    Una seconda esigenza di disciplina giuridica sorge dalla
  connessione della metodologia statistica, che - conviene
  ripeterlo - è il supporto scientifico della professione di
  statistico, con le altre numerose metodologie di analisi della
  realtà.  Si hanno, infatti, una statistica demografica che
  innesta strumentalmente la metodologia statistica alle analisi
  demografiche; una statistica sociale che realizza il medesimo
  innesto strumentale alle analisi della ricèrca sociale; una
  statistica sanitaria che nello stesso modo coordina la
  metodologia statistica con gli accertamenti delle scienze e
  delle materie sanitarie; e così, analogamente, una statistica
  economica, una statistica finanziaria e fiscale, una
  statistica monetaria e bancaria, ed altre numerose consimili,
  da tempo definite nelle loro specifiche applicazioni.  Altre
  applicazioni di nuova formazione, sia nel campo delle scienze
  umane, come l'urbanistica e l'ecologia, sia nel campo della
  programmazione economica, come la disciplina del traffico,
  stanno assumendo un'importanza crescente.
    Quando questi casi di collaborazione si verificano nel
  campo scientifico, i tecnici e gli specialisti delle diverse
  discipline interessate si trovano generalmente in condizioni
  di reciproco riconoscimento della loro specifica competenza; e
  ciò a prescindere dalla misura e dalla importanza dell'apporto
  che ciascuna disciplina potrà dare alla ricerca.  Ma quando la
  collaborazione si svolge nel campo professionale, si determina
  subito una condizione di disparità tra i ricercatori, perché
  mentre alcuni tra loro esercitano una professione legalmente
  riconosciuta e disciplinata, la professione dello statistico
  si presenta invece priva di una definizione accolta dalle
  leggi.
    A tale riguardo occorre ricordare che la ricerca statistica
  è stata inserita nello specifico comparto della ricerca
  prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12
  febbraio 1991, n. 171.
    L'ampliamento del campo di attività di una professione già
  riconosciuta legalmente, specie sotto il profilo fiscale, e,
  quindi, la nascita effettiva di una nuova branca professionale
  si verifica, in concreto, mediante semplici integrazioni delle
  norme sugli esami di Stato, emanate con decreto ministeriale e
  senza un intervento diretto del Parlamento.
    Anche per questi motivi, dunque, aumenta la frequenza,
  seppure non si arriva alla generalizzazione assoluta, dei casi
  in cui lo statistico viene chiamato a collaborare con tecnici
  professionisti che esercitano attività riconosciute e
  disciplinate per legge: in questi casi, è utile che l'apporto
  specifico dello statistico sia espresso anche in una
  condizione di piena autonomia psicologica.
 
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    E' evidente che, per eliminare tale anomalia della
  legislazione professionale, non esiste altro mezzo che quello
  proposto con l'allegata proposta di legge tendente a conferire
  anche allo statistico quel ruolo di "professionalità
  legalmente riconosciuta" che, in grande maggioranza, hanno già
  ottenuto i tecnici e i professionisti con i quali è chiamato a
  collaborare.
    In conclusione sono stati qui illustrati due rilevanti
  motivi che consigliano l'urgente intervento del legislatore
  per il riconoscimento e la disciplina della professione di
  statistico: il primo motivo ha origine dalla necessità di
  tutelare i diritti e gli interessi legittimi di coloro, enti o
  persone fisiche, che utilizzano le prestazioni professionali
  dello statistico e, più in generale, i diritti e gli interessi
  della collettività; il secondo motivo nasce dalla necessità
  giuridica e funzionale di porre il laureato in scienze
  statistiche nelle stesse condizioni di identificazione legale
  della sua attività professionale, nelle quali si trovano, già
  da molto tempo, gli altri professionisti con i quali lo
  statistico deve generalmente collaborare.
    Come si nota, dunque, non si tratta solo di istituire una
  protezione della legge a favore dell'attività dello
  statistico, ma anche del "riconoscimento" e della
  "definizione" del contenuto dell'attività stessa.
    L'istituzione degli ordini degli statistici e la formazione
  del relativo albo professionale costituiscono una
  indispensabile garanzia per tutti coloro che intendano
  affidare indagini statistiche a professionisti qualificati ed,
  inoltre, sottoposti alla disciplina professionale che
  l'appartenenza all'ordine impone.
    3.  Fin qui è stata illustrata la natura del problema che la
  proposta di legge si propone di risolvere.
    Occorre ora fare qualche cenno alla dimensione del problema
  prospettato.
    A questo scopo non è necessario illustrare diffusamente le
  crescenti applicazioni della statistica.  La vastità, la
  numerosità e la frequenza di tali applicazioni sono ben
  note.
    Conviene, dunque, ricordare anzitutto che ormai qualsiasi
  decisione di rilievo riguardante la condotta individuale,
  sociale o normativa esige il supporto conoscitivo della
  documentazione statistica.  Si può perfino affermare che le
  decisioni di rilievo prive di una convincente documentazione
  statistica, ancorché appoggiate da altre valide
  considerazioni, non sono ritenute, generalmente,
  obiettivamente documentate.
    L'utilizzazione della statistica in scala crescente,
  dunque, risponde ad un interesse di carattere generale che
  nessuno potrebbe smentire.
    E' noto come la statistica abbia acquisito negli ultimi
  anni un ruolo sempre più ampio nella struttura delle
  organizzazioni, sia private che pubbliche.  Al di là di una
  utilizzazione della statistica in chiave descrittiva, si sta
  sviluppando, anche nel settore dei servizi pubblici, una
  cultura statistica che basa la programmazione e i processi
  decisionali sulla conoscenza razionale delle relazioni
  esistenti.
    Una seconda considerazione, in termini quantitativi, è data
  dallo sviluppo crescente delle scuole di formazione
  statistica.  Ciò dimostra il crescente interesse dei giovani
  verso questa professione.
    L'insegnamento della statistica a livello universitario ha
  avuto inizio in Italia, fin dai primi anni dell'unità
  nazionale, nelle facoltà di giurisprudenza, nei cui
  ordinamenti ha conservato per lungo tempo il ruolo di
  insegnamento fondamentale.  Esso è stato poi largamente
  ampliato e frazionato in molteplici insegnamenti (statistica
  metodologica, statistica matematica, eccetera), ed integrato
  con numerose discipline applicative, negli istituti superiori
  di economia e commercio, trasformati in seguito in facoltà e,
  successivamente ancora, nelle facoltà di scienze politiche e
  sociali.
    Ma la statistica ha assunto il carattere di disciplina
  specializzata quando, nel 1926, è stata fondata, presso la
  facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
  dell'università di Roma, la "scuola di scienze statistiche ed
  attuariali" che ha iniziato, in Italia, il conferimento delle
  lauree in scienze statistiche ed attuariali.
 
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    La formazione universitaria dello statistico in Italia
  risultava però impostata, fin dall'apparizione della prima
  laurea in scienze statistiche, su una duplice preparazione e
  cioè su una preparazione metodologica di base, comune a tutte
  le applicazioni, e su una preparazione specifica e
  specialistica orientata verso una particolare applicazione
  della statistica.  In altri termini, l'ordine degli studi
  universitari di uno statistico rifletteva, fin dalla sua prima
  impostazione, quel carattere strumentale della statistica nei
  confronti di tutte le scienze positive, che da molti anni era
  stato messo autorevolmente in luce in sede dottrinale
  (Messedaglia).
    Era dunque da prevedere che si aprissero nuove scuole
  universitarie per estendere la preparazione nelle diverse
  applicazioni della statistica.  Infatti nello stesso anno 1926,
  a seguito della istituzione della facoltà di scienze politiche
  nell'università di Roma, veniva aperto un istituto di
  statistica.  Esso assunse ben presto il carattere di istituto
  interfacoltà perché, pur appartenendo alla facoltà di scienze
  politiche, fu messo a disposizione anche degli studenti di
  giurisprudenza, della scuola di geografia ed anche degli
  studenti iscritti alla scuola di scienze statistiche ed
  attuariali che, come si è detto, veniva contemporaneamente
  istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e
  naturali.
    Dall'istituto di statistica della facoltà di scienze
  politiche nacque, poi, nel 1927, una scuola di statistica che
  per molti anni ha conferito, dopo un solo biennio di studi
  universitari, un diploma di statistica apprezzato e ricercato
  da molti laureati in scienze politiche, in giurisprudenza e in
  economia e commercio, cosicché, sull'esempio dell'università
  di Roma, analoghe scuole di statistica sono state
  successivamente aperte presso la facoltà di scienze politiche
  o di economia e commercio delle università di Padova, di
  Bologna, di Milano, di Firenze, di Bari, di Messina e di
  Palermo.  A partire dal 1927, dunque, si è avuto in Italia il
  contemporaneo rilascio di due titoli di studio a livello
  universitario, qualificanti per la professione di statistico:
  un diploma di statistica, dopo un biennio di studi, da parte
  delle scuole di statistica istituite presso numerose
  università a corredo di lauree in scienze politiche ed in
  economia e commercio, ed una laurea in scienze statistiche ed
  attuariali dalla "scuola di scienze statistiche ed attuariali"
  istituita nella sola università di Roma presso la facoltà di
  scienze matematiche, fisiche e naturali.
    Ma codesta duplice struttura didatticoorganizzativa degli
  studi statistici a livello universitario va considerata come
  una forma di transizione che ha lentamente preparato e fatto
  maturare il rinnovamento avvenuto a partire dal 1926.  Si
  tratta di rinnovamento che si può considerare imposto dalla
  evoluzione che gli studi e le applicazioni della statistica
  registravano non solo in Italia, ma in tutti i Paesi del
  mondo.  Tale rinnovamento può considerarsi avvenuto in due
  successive fasi.
    La prima fase è segnata dalla istituzione, nell'università
  di Roma, nel 1936, delle facoltà di scienze statistiche,
  demografiche ed attuariali (1) sorta con la fusione delle due
  suddette scuole ("scuola di scienze statistiche ed attuariali"
  e "scuola di statistica").
    La nuova facoltà nella struttura dei suoi insegnamenti ha
  segnato un rinnovamento profondo non solo nel campo specifico
  dell'organizzazione didattica, ma soprattutto nella nuova
  impostazione scientifico-professionale della preparazione e
  della formazione degli statistici.  Infatti, la facoltà è stata
  fin dall'inizio organizzata per rilasciare tre titoli di
  studio e cioè: un diploma di statistica dopo un solo biennio
  di studi; dopo un quadriennio, non una sola laurea, ma due
  diverse lauree, e cioè una laurea in scienze statistiche ed
  attuariali ed una laurea in scienze statistiche e demografiche
  assolutamente nuova.  L'istituzione di tale nuova laurea in
  scienze statistiche ha rappresentato una importante
  innovazione didattico-scientifica e professionale, ed ha
  segnato l'inizio di un'autentica apertura verso ampie
  applicazioni della statistica alle moderne branche
    (1) Regio decreto 13 febbraio 1936, n. 466.
 
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  della scienza sociale, ed anche alle prestazioni di
  servizi professionali inerenti ai nuovi problemi della società
  moderna.
    Il processo evolutivo degli studi statistici universitari è
  stato poi interrotto dalla guerra e, successivamente, dal
  rinnovamento pressoché completo del corpo dei docenti
  verificatosi tra il 1948 ed il 1953 per raggiunti limiti di
  età di quei docenti che avevano avviato l'evoluzione degli
  studi di statistica a livello universitario.  Nel 1962 si attua
  una riforma della facoltà (2) con l'istituzione di due corsi
  di laurea quadriennali completamente distinti, quello per gli
  statistici attuari e quello per gli statistici demografi, e
  quindi con la eliminazione del primo biennio propedeutico
  comune.
    Questa riforma conferisce un ulteriore slancio all'apertura
  di nuovi corsi di laurea nelle scienze statistiche.  Numerose
  scuole di statistica, nelle università di Padova, Bologna e
  Palermo, riformano il loro ordine degli studi e si avviano, in
  gran parte, verso l'istituzione di corsi di laurea o
  addirittura si trasformano in facoltà.
    Attualmente, infatti, è già in funzione da qualche anno (3)
  una facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali
  nell'università di studi di Padova come
  trasformazione ed ampliamento della preesistente scuola di
  statistica.  Tale facoltà è abilitata al rilascio di tre titoli
  di studio: il diploma in statistica, la laurea in scienze
  statistiche ed economiche, la laurea in scienze statistiche e
  demografiche.  Pertanto, con quella di Padova e di Roma, sono
  due le facoltà di scienze statistiche, demografiche ed
  attuariali esistenti in Italia.  Ma le lauree in scienze
  statistiche sono rilasciate anche da altre università come a
  Bologna presso la facoltà di economia e commercio (4), a
  Palermo ancora presso la facoltà di economia e commercio (5) e
  a Siena presso la facoltà di scienze economiche e bancarie
  (6).
    Pertanto, riepilogando, i corsi di laurea attualmente
  riconosciuti dalle vigenti disposizioni sono tre:
      laurea in scienze statistiche ed attuariali;
      laurea in scienze statistiche e demografiche;
      laurea in scienze statistiche ed economiche;
  che vengono effettuati presso le università di Bologna Padova
  Messina, Palermo Roma Siena Trieste e Firenze come nel quadro
  che segue:
            Università                Corsi di laurea
                       Scienze statistiche ed economiche
    Padova ........    Scienze statistiche e demografiche
                       Scienze statistiche ed economiche
    Roma ..........    Scienze statistiche ed attuariali
                       Scienze statistiche ed economiche
                       Scienze statistiche e demografiche
    Palermo ........   Scienze statistiche ed economiche
    Messina ........   Scienze statistiche e demografiche
    Siena ..........   Scienze statistiche ed economiche
    Trieste ........   Scienze statistiche ed attuariali
    Firenze ........   Scienze statistiche ed attuariali
     (2) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
  1961, n. 101.
      (3) Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio
  1968, n. 850, e decreto del Presidente della Repubblica 27
  settembre 1970, n. 835.
      (4) Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
  1969, n. 664.
      (5) Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre
  1969, n. 982.
      (6) Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
  1970, n. 707.
 
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    Non può essere taciuto il fatto che presso i competenti
  organi ministeriali sono all'approvazione corsi di laurea in
  scienze statistiche con nuove specializzazioni presso le
  stesse università sopra menzionate, nonché presso altre
  università con le denominazioni già correnti.
    Oltre alle lauree in scienze statistiche, vi sono i diplomi
  in statistica che anche interessano ai fini della presente
  descrizione, e che, come già detto, vengono rilasciati dopo un
  corso di studi biennale.  Attualmente sono otto le università
  che hanno una scuola di statistica con struttura autonoma
  (Bari, Bologna, Firenze, Messina, Milano università statale,
  Milano università Sacro Cuore, Trieste, TeramoChieti) e tre le
  università che hanno il corso di diploma aggregato a facoltà
  (Padova, Palermo e Roma).
    Il fare menzione del diploma di statistica ha una specifica
  giustificazione, in quanto ha una propria valenza
  professionale.  Dal prossimo anno accademico il diploma
  biennale sarà sostituito da tre diplomi triennali in: 1)
  Statistica, 2) Statistica e informatica per la pubblica
  amministrazione, 3) Statistica e informatica per la gestione
  delle imprese.
    A questo si aggiunge che altre università, oltre quelle
  menzionate, hanno, in maniera analoga, progettato
  l'istituzione di corsi di laurea o di diploma in scienze
  statistiche.  Ciò mostra come sia elevato il fermento volto a
  stabilire un indirizzo didattico ad alto livello scientifico e
  professionale per la formazione di studiosi, tecnici e
  professionisti dotati di una nuova e moderna preparazione.
    Infine, l'evoluzione subìta negli anni recenti
  dall'insegnamento delle discipline statistiche è comprovata
  dal fatto che numerosi corsi di specializzazione o di
  perfezionamento, o dottorati di ricerca, sono stati istituiti
  presso alcune università per fornire una preparazione
  specifica in determinati settori.  Si tratta dei corsi di
  specializzazione in statistica sociale, in ricerca operativa,
  in statistica sanitaria e del corso di perfezionamento in
  applicazioni informatiche ed elettroniche, istituiti presso la
  facoltà di scienze statistiche di Roma, nonché della Scuola di
  perfezionamento in statistica, calcolo delle probabilità e
  scienze attuariali presso l'università di Bocconi di Milano e
  la Scuola di perfezionamento in scienze attuariali presso la
  facoltà di economia e commercio di Torino.
    Non certamente in subordine si trovano poi le molteplici
  attività di alcuni organismi scientifici e professionali che
  affrontano quotidianamente l'oneroso problema degli studi per
  il progresso della conoscenza e quello dell'aggiornamento
  professionale.  Essi affiancano e molto spesso stimolano
  l'istruzione pubblica fornendo materiale oggetto di analisi,
  spunti da approfondire, studi da acquisire, nuove metodologie
  e nuove applicazioni delle tecniche statistiche.
    E' sufficiente ricordare brevemente le più
  significative.
    Tra gli organismi di più antica data (ultraventicinquennali
  perlomeno) sono:
      la Società italiana di statistica (SIS);
      la Società italiana di economia, demografia e
  statistica;
      l'Istituto italiano degli attuari;
      il Comitato italiano per lo studio dei problemi della
  popolazione (CISPP).
    Menzione a parte va fatta dell'Associazione nazionale
  laureati in scienze statistiche, fondata a Roma nel 1953 e che
  nel marzo 1987 ha preso il nome di Associazione Nazionale
  Statistici (ANASTAT), dandosi un nuovo statuto.  Essa ha fra
  gli scopi quello di curare i rapporti tra i laureati ed i
  docenti delle facoltà di provenienza, nonché quello di curare
  l'inserimento professionale dei suoi iscritti attraverso una
  politica di informazione e di sollecitazione delle autorità
  pubbliche e delle amministrazioni private potenzialmente
  sensibili alla utilizzazione di questi nuovi tecnici.  Inoltre,
  l'ANASTAT svolge un'attività di aggiornamento sulla
  problematica della categoria e ne cura gli interessi.
 
                               Pag. 8
 
    4.  Ma proprio perché l'espansione delle applicazioni della
  statistica è crescente, la disciplina giuridica della
  professione di statistico va considerata come una questione di
  pubblico interesse.  E ciò tanto più che si tratta di una
  professione che deve svolgersi nel quadro di rigorosi princìpi
  deontologici, in quanto chi dirige o progetta un'indagine deve
  rispondere non solo della veridicità dei dati ma anche della
  coerenza delle deduzioni con le ipotesi assunte e con le stime
  e le valutazioni di cui occorre di solito servirsi nelle
  ricerche statistiche.  In queste condizioni il ricercatore
  statistico professionista deve essere non solo un competente,
  ma anche un "garante" del buon uso di una metodologia che può
  prestarsi ad alterazioni arbitrarie dei risultati.  S'impone
  quindi l'intervento del legislatore per la emanazione di
  quelle norme con le quali si è provveduto, in analoghi casi,
  alla disciplina giuridica delle professioni.
    Si pensi al funzionamento del Sistema statistico nazionale
  ed al relativo programma statistico, che deve coordinare gli
  uffici di statistica istituiti presso tutti gli enti
  pubblici.
                           *  *  *
    Onorevoli colleghi, per il complesso dei motivi esposti,
  ispirati a rigorosa professionalità, sia ritenuto opportuno
  presentare alla vostra attenzione - così come altri colleghi
  hanno fatto al Senato - una proposta di legge per
  l'ordinamento della professione di statistico.
    La proposta di legge è divisa in sette capi:
      capo I: oggetto della professione;
      capo II: albo degli statistici;
      capo III: diritti e doveri dello statistico;
      capo IV: Consiglio dell'ordine;
      capo V: Consiglio nazionale degli statistici;
      capo VI: assemblea degli iscritti - elezioni -
  ricorsi;
      capo VII: disposizioni transitorie e finali.
  CAPO I. -  Oggetto della professione.
    Nell'articolo 1 viene specificato che il titolo di dottore
  statistico spetta al professionista in possesso della laurea
  in scienze statistiche (7) che abbia superato l'esame di Stato
  per l'abilitazione professionale.  L'esercizio della
  professione è, poi, subordinato all'iscrizione all'albo degli
  statistici.
    Nell'articolo 2 si definisce l'oggetto della professione.
  Esso consta di quattro parti.  Nella prima parte si chiarisce
  che formano oggetto dell'attività professionale degli
  statistici le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione
  ed interpretazione dei dati nonché all'impostazione di studi e
  ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi
  natura.
    Pur non essendo espressamente richiamate nel testo della
  proposta di legge, sono fatte salve le competenze esclusive di
  altri ordinamenti professionali.  Così dicasi - esempio
  evidente di possibile sovrapposizione di competenze - di
  quelle analisi statistico-attuariali che vengono fatte con
  tecnica statistica, ma che sono utilizzate ai fini
  dell'approntamento dei bilanci tecnici degli istituti
  assicurativi, di competenza esclusiva degli iscritti
  all'ordine degli attuari.  Parimenti, non rientrano nel settore
  di competenza degli statistici la raccolta e
    (7) Ricordiamo che le lauree in scienze statistiche hanno
  diverse denominazioni.  Esse attualmente sono: laurea in
  scienze statistiche ed attuariali, laurea in scienze
  statistiche e demografiche, laurea in scienze statistiche ed
  economiche.  Sono allo studio altre specializzazioni.  Per non
  precludere la possibilità di accesso nell'ordine professionale
  a quei laureati in possesso di un titolo di studio avente come
  ceppo originario sempre le scienze statistiche ma denominato
  diversamente, a seconda del settore specifico di competenza,
  si usa, in generale, la dizione di laurea in scienze
  statistiche, che comprende le attuali specializzazioni e
  quelle che saranno istituite.
 
                               Pag. 9
 
  la elaborazione dei dati contabili che le aziende sono tenute
  ad effettuare per i bilanci ed ai fini fiscali e tributari, di
  pertinenza, questi, dei commercialisti e dei periti
  commerciali.  Viceversa, sono di competenza degli statistici
  quelle operazioni effettuate su dati aziendali (produzione,
  giacenze, vendite, per genere, territorio, rappresentanze,
  eccetera) che possono portare alla conoscenza della posizione
  aziendale sul mercato, ovvero quelle indagini comunemente note
  come ricerche di mercato condotte con le tecniche campionarie
  tendenti a dare allo  staff  dirigenziale di un'azienda la
  base conoscitiva per una programmazione della propria
  produzione o per l'introduzione di nuovi prodotti.
    Nella seconda parte dell'articolo 2 sono riportate, in via
  generica, le fasi di intervento dello statistico che vanno da
  quella iniziale di ideazione e progettazione di uno studio o
  ricerca, a quella comprendente tutte le operazioni per
  l'esecuzione del lavoro, per arrivare a quella finale relativa
  alla tabulazione dei dati, all'integrazione, comparazione ed
  interpolazione per l'eliminazione delle imperfezioni del
  materiale, e all'analisi metodologica mediante scelta di
  opportuni parametri statistici.
    L'intervento dello statistico si deve considerare concluso
  con le elaborazioni e descrizioni metodologiche sull'indagine
  svolta senza entrare nel merito delle competenze del settore
  in cui l'analisi è stata effettuata e senza, soprattutto,
  dover esprimere pareri sulla opportunità di prendere certe
  decisioni.  A titolo esemplificativo: una ricerca
  sull'efficacia di un certo farmaco su un dato gruppo di
  pazienti, condotta con tecnica probabilistica, si esaurisce
  con l'analisi delle risultanze, con l'accettazione o il
  rifiuto delle ipotesi di lavoro secondo i livelli di
  attendibilità stabiliti.  Quale deve essere l'interpretazione
  da un punto di vista medico e biologico è un fatto che esula
  dal campo dell'attività del professionista, che non deve
  essere necessariamente in grado di esprimersi compiutamente su
  un settore non di sua specifica competenza.  Analogamente: una
  analisi di mercato, condotta con una ricerca campionaria, si
  limita, da un punto di vista statistico, alla esposizione dei
  dati ottenuti, alla determinazione degli errori e quindi del
  livello di attendibilità.  All'interrogativo: "quali decisioni
  prendere a seguito di tali conclusioni?" lo statistico non è
  tenuto a rispondere, a meno che non sia espressamente
  richiesto nel contratto di prestazione d'opera.  Ciò, infatti,
  esula dalla competenza di molte attività professionali (si
  pensi al radiologo che fa una diagnosi, ma non dà un terapia
  avverso un certo fatto patologico osservato; si pensi al
  biologo che fa un'analisi chimica sulle urine,
  sull'espettorato o su parti di tessuti umani; si pensi, ancora
  al chimico che effettua l'analisi di certi campioni di vino o
  di olio adulterati.  Il biologo e il chimico terminano il loro
  intervento con la esposizione delle loro conclusioni.  Saranno
  poi altri professionisti, quali il medico ed il giudice, a
  valutare i risultati esposti).
    Nella terza parte dell'articolo 2 sono riportate in
  dettaglio le attività professionali dello statistico.  Molte
  delle voci riportate sono sufficientemente esplicite tanto da
  non meritare alcuna nota chiarificatrice.  Tuttavia è bene
  precisare che nella lettera  b),  laddove si parla di
  impostazione metodologica delle ricerche di mercato, si
  intende che l'intervento dello statistico è previsto in tutti
  quei casi in cui ci siano da effettuare ed elaborare
  valutazioni quantitative.  Sono escluse, ad esempio, la
  conduzione di ricerche motivazionali di pertinenza dello
  psicologo o la determinazione dei messaggi pubblicitari di
  pertinenza dei tecnici della pubblicità, mentre sono
  appannaggio dello statistico eventuali elaborazioni sulla
  significatività delle ricerche motivazionali ovvero
  valutazioni sull'efficacia del mezzo pubblicitario
  adottato.
    In quanto alla lettera  d),  relativa alla
  sperimentazione farmacologica, medica e biologica, va
  sottolineato che spesso vengono immessi in vendita al pubblico
  nuovi medicinali, ovvero sono adottate terapie senza che esse
  abbiano una convalida sperimentale determinata attraverso
 
                              Pag. 10
 
  opportuni  test  di significatività sui piccoli
  campioni.
    Nella lettera  g)  si fa menzione degli schemi di
  estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio condotte con
  tecniche probabilistiche.  Lo statistico deve intervenire e
  dare il suo parere tecnico sulla procedura adottata al fine di
  assicurare una perfetta aleatorietà del sorteggio tenendo
  conto dei fattori in gioco.  Si pensi, ad esempio, alle
  estrazioni casuali delle lotterie nazionali oppure alle
  estrazioni per l'assegnazione di alloggi nelle cooperative
  edilizie dove si deve tener conto di un certo numero di
  elementi.
    Alla lettera  h)  si accenna alla utilizzazione di
  opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione
  della moneta, quando siano implicati l'acquisizione od il
  mutamento di diritti.  Tale è il caso di certi contratti di
  affitto o contratti di appalto che recano clausole di
  rivalutazione dei prezzi o dei costi in funzione appunto del
  diminuito potere di acquisto della moneta attraverso il tempo.
  E' ovvio che i criteri di applicazione di questo principio
  presuppongono un rigorismo tecnico nella scelta degli indici
  al fine di eliminare sperequazioni nel godimento dei diritti
  reali spettanti ad un singolo individuo o ad una
  collettività.
    Nella quarta ed ultima parte dell'articolo 2 si chiarisce
  che l'elencazione di cui al comma 3 non è limitativa ma
  essenzialmente esemplificativa e che quindi non sono
  pregiudicate altre attività che rientrano nel settore di
  competenza dello statistico.
    L'articolo 3 tratta le competenze esclusive dello
  statistico che intervengono in una serie di casi riportati
  alle lettere  a),   b)  e  c).  Infatti, fermo
  rimanendo il principio generale che ogni attività
  professionale può essere svolta personalmente senza
  l'intervento del professionista, nel caso si chieda un
  supporto responsabile è necessario il lavoro del
  professionista.
    Nella fattispecie, un elemento di primo piano è costituito
  dal segreto professionale che vincola l'esecutore di un lavoro
  statistico e che garantisce l'interesse, la riservatezza e la
  personalità di ogni singola unità oggetto della ricerca.  Detta
  segretezza è prevista in modo chiaro nel decreto legislativo
  n. 322 del 1989.
    Più specificamente, per quanto riguarda la lettera  a)
  dell'articolo 3, l'esclusiva presenza dello statistico è
  richiesta in occasione di perizie ordinate dalla magistratura
  o da enti pubblici o quando sorga la necessità di decidere
  ricorsi o controversie presso organi dello Stato o di enti
  pubblici.  In quanto elementi caratterizzanti la figura del
  professionista (competenza specifica, rigorismo tecnico e
  segreto professionale), essi offrono una sicura garanzia, per
  la magistratura e per gli altri organi della pubblica
  amministrazione, della corretta interpretazione dei fatti
  obiettivi.
    Alla lettera  b)  si riafferma l'intervento dello
  statistico nella impostazione metodologica delle ricerche di
  marketing,  spesso affidate a personale non adeguato al
  compito, e che gettano discredito sulle scienze statistiche.
  Questo criticabile comportamento prende molto spesso avvio da
  indagini campionarie, reali o pretese tali, nelle quali non
  viene salvaguardata la riservatezza dell'intervistato in
  quanto le informazioni fornite in buona fede servono poi per
  successive "azioni promozionali" nelle quali si sollecitano
  individualmente i soggetti a seconda delle risposte fornite.
  Tutto ciò crea sfiducia nelle ricerche statistiche e molto
  spesso spinge gli intervistati a fornire informazioni non
  veritiere.  Lo statistico invece si rende garante di questa
  riservatezza individuale (definita amabilmente dagli inglesi
  privacy)  impedendo che si possano identificare i singoli
  interpellati.  Egli è tenuto perciò a determinare le tecniche
  di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche,
  i criteri di classificazione, di aggregazione e di
  elaborazione dei risultati, nonché le forme di pubblicazione e
  comunicazione dei risultati stessi in modo tale che opportuni
  provvedimenti tecnici vestano le operazioni menzionate con la
  garanzia della tutela del segreto statistico.
    Nella lettera  c)  dell'articolo 3 sono riportati
  alcuni punti per i quali specificamente si richiede
  l'intervento esclusivo
 
                              Pag. 11
 
  dello statistico.  Al primo punto si fa riferimento a quei
  casi in cui risultanze statistiche, generalmente rilevate su
  un ristretto numero di casi, vengono, con un procedimento di
  estrapolazione, estese all'intera collettività, divenendo poi
  di dominio pubblico sotto la veste di resoconti di attività
  demografica, economica, sociale o politica.
    A volte sono prese iniziative legislative o normative, a
  carattere globale o locale, per formulare od annullare
  provvedimenti prendendo lo spunto da dati statistici sulla cui
  attendibilità e significato il legislatore non è competente a
  giudicare.  Tali dati, poi, risultano il più delle volte
  osservati sotto ottiche diverse o faziose, che distorcono la
  reale dimensione dei problemi in esame portando ad una
  interpretazione dei fatti spesse volte distorta se non
  addirittura errata.  Anche in merito alle applicazioni delle
  norme giuridiche, laddove si tende al riconoscimento o al
  disconoscimento di certi diritti sulla base di informazioni
  statistiche, che possono avallare usi e consuetudini, troppo
  spesso vengono adottati criteri interpretativi che prescindono
  da un certo rigore metodologico.  Si pensi alla determinazione
  del criterio di "morale corrente" che nella sua accezione
  giuridica consente un vastissimo campo interpretativo proprio
  per la mancanza d'informazioni quantitative sulle tendenze
  della collettività in fatto di comportamento.
    Questi ed analoghi temi sono l'oggetto dei punti da 2 a 5
  della lettera  c).
    Un discorso più approfondito merita, viceversa, il punto 6
  della stessa lettera  c).  In esso si dichiara
  espressamente che l'intervento dello statistico è richiesto in
  esclusiva quando i dati ottenuti da un'indagine "vengono
  utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o
  privata, in modo da influenzare la pubblica opinione".  Troppo
  spesso leggiamo sulla stampa i risultati di certe indagini che
  le redazioni di giornali o periodici approntano con fini
  prettamente articolistici.  Tali indagini sono fatte su un
  ristrettissimo numero di casi, senza seguire alcun criterio
  metodologico.  Vengono portate all'attenzione del pubblico
  cifre e considerazioni emergenti da un campione contenente in
  partenza larghi margini di errore, che vengono interpretati
  con l'enfasi tipica del giornalista in modo da influenzare
  l'opinione pubblica.  Un ordinamento della professione di
  statistico permetterebbe anche la fine di questi abusi che
  contribuiscono a gettare discredito e sfiducia su una materia
  che è invece alla base conoscitiva di ogni fenomeno.
    Stabilito nel comma 1 in quali casi è necessario o
  imprescindibile l'intervento dello statistico, nel comma 2
  dell'articolo 3 viene fatta menzione di come si concretizza
  tale esclusività professionale: le relazioni conclusive che
  accompagnano i lavori e che rendono noti i risultati delle
  indagini statistiche ed i criteri tecnici seguiti per
  l'approntamento e l'esecuzione del lavoro devono essere in
  accordo con il principio della tutela del segreto
  professionale a salvaguardia degli interessi della popolazione
  e dei soggetti statistici.
  CAPO II. -  Albo degli statistici.
    L'articolo 4 tratta della obbligatorietà dell'iscrizione
  all'albo e all'elenco speciale per i capi degli uffici di
  statistica.
    L'articolo 5 definisce i requisiti formali per l'iscrizione
  nell'albo.
    Alla lettera  a)  si indica come condizione
  imprescindibile il possesso della laurea in scienze
  statistiche in una delle sue specializzazioni, attuali o
  future.  Non viene ammessa l'equipollenza con altre lauree
  anche se in forma generica o specifica possa farsi riferimento
  alle discipline statistiche, in quanto si presuppone che i
  laureati aderenti all'ordine provengono tutti da una stessa
  matrice: le scienze statistiche.  Solo queste sono
  propedeutiche allo svolgimento di qualsiasi tema nei settori
  più diversi.  La specializzazione (nelle discipline
  demografiche, attuariali, economiche, sociali, eccetera) è
  solo un'applicazione specifica di dette metodologie
  statistiche.
    Alla lettera  c)  dello stesso articolo 5 viene
  richiesta la cittadinanza italiana ma non la residenza in
  Italia, in quanto numerosi
 
                              Pag. 12
 
  laureati in scienze statistiche lavorano e risiedono
  all'estero ma sono ugualmente interessati all'adesione
  all'ordine professionale.  Inoltre sono ammessi anche i
  cittadini stranieri purché con lo Stato di appartenenza esista
  il trattamento reciproco; ciò in considerazione del fatto che
  i corsi di laurea in statistica sono frequentati da non pochi
  stranieri.
    Nel comma 2 dell'articolo 5 è stata vietata l'iscrizione
  simultanea in più albi statistici qualora vengano istituiti
  due o più ordini degli statistici.  Non essendo stabiliti
  vincoli legati alla residenza o al domicilio professionale, lo
  statistico è libero di scegliersi l'ordine che crede più
  opportuno.
    Il comma 4 prevede per i professori universitari di ruolo,
  insegnanti materie del gruppo statistico metodologico od
  applicativo, in deroga al tipo di laurea conseguito, la
  possibilità dell'iscrizione all'albo.
    In relazione al comma 5 è opportuno dare qualche
  informazione sull'abilitazione delle discipline statistiche
  che non fornisce alcuna garanzia giuridica e che è stata
  istituita anch'essa nel lontano 1930.  Tale abilitazione viene
  attualmente conseguita dopo aver superato un apposito esame di
  Stato, in assenza di una vera abilitazione all'esercizio della
  professione di statistico.
    In epoca non lontana sono state avanzate due proposte di
  legge per il riconoscimento di questa abilitazione: la prima
  (contraddistinta con il numero 3273) venne presentata alla
  Camera dei deputati il 1^ luglio 1966 dagli onorevoli Alba,
  Fornale, Leone Raffaele, Buttè; la seconda, anch'essa
  presentata alla Camera dei deputati (numero 2391) in data 20
  marzo 1970.  L'iniziativa di quest'ultima proposta di legge fu
  dei deputati Maggioni e Miotti Carli Amalia.  Entrambe le
  proposte erano, in termini sostanzialmente identici,
  favorevoli al riconoscimento dell'abilitazione nelle
  discipline statistiche come abilitazione all'esercizio della
  libera professione di statistico.  Questa possibilità era
  riservata, nell'intenzione dei proponenti, ai laureati in
  scienze statistiche e demografiche, ai laureati in scienze
  statistiche ed attuariali ovvero ad altri laureati, purché in
  possesso del diploma in statistica.
    Con la proposta di legge sulla istituzione dell'ordine e
  della professione di statistico si vuole superare questa
  impostazione del tutto parziale del problema.  Infatti, in
  primo luogo si faceva riferimento alle sole lauree in scienze
  statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed
  attuariali trascurando quelle in scienze statistiche ed
  economiche.  In secondo luogo, si proponeva il riconoscimento
  di una abilitazione quale abilitazione all'esercizio di una
  libera professione che, in realtà, giuridicamente ancora non
  esiste.
    Viceversa, la soluzione suggerita per la categoria
  interessata è per molti versi avveniristica e precorre i tempi
  nel senso che certe difficoltà tipiche dell'esercizio di una
  libera professione nei tempi odierni sono state affrontate ed
  hanno portato ad una identificazione non già della "libera
  professione", ma della "professione".  Infatti, non può
  trascurarsi il fatto che lo statistico per poter operare ha
  bisogno di un supporto tecnico e documentaristico non
  indifferente, tale cioè che difficilmente può essere
  costituito dal singolo.  Si pensi alla mole degli annuari e
  alle fonti statistiche che devono essere sempre a disposizione
  per ogni lavoro statistico, come pure alla necessità di
  adeguate attrezzature di calcolo che possono andare dai
  piccoli calcolatori da tavolo ai grandi elaboratori
  elettronici con elevate prestazioni.  Questo fa sì che
  individualmente non è facile reperire i mezzi per poter
  lavorare in maniera autonoma.
    La grande maggioranza dei laureati in scienze statistiche
  svolge la professione alle dipendenze di enti od
  amministrazioni.  Ecco quindi il bisogno di rivedere il
  concetto di prestazione professionale.  Quando si parla di
  libera professione si ha in mente il modo di operare in
  maniera autonoma esplicando le proprie capacità nel settore di
  competenza, mettendo a disposizione le proprie energie
  intellettuali.  Il termine "libero" sta ad identificare solo i
  termini del rapporto tra prestazione di
 
                              Pag. 13
 
  opera e committente e non già la qualità dell'opera stessa
  fornita dal professionista.  Anche il laureato alle dipendenze
  di un ente o di una impresa privata è un "professionista" in
  quanto dedica la sua capacità e la sua preparazione allo
  svolgimento di certi compiti che gli vengono affidati.  Da lui
  si esige un lavoro che abbia la stessa validità di quello
  svolto da un "libero professionista".  Ciò che cambia è il
  rapporto con il "datore di lavoro" che per il dipendente ha un
  carattere continuativo, non forfettario, soggetto a numerosi
  vincoli di natura legislativa in merito al lavoro subordinato
  e garantito da certe forme previdenziali ed assistenziali.  Il
  libero professionista, viceversa, con il ricavato del proprio
  impegno deve remunerare il lavoro e il capitale impiegato e
  provvedere da solo alla copertura di certi rischi di natura
  sanitaria, previdenziale, assicurativa e così di seguito.  Come
  si vede, la dicotomia menzionata non deve influenzare la
  qualità del lavoro prestato dallo statistico in quanto il
  professionista (sia libero che dipendente) è un tecnico, che
  utilizza la sua capacità organizzativa, le conoscenze
  metodologiche e la propria esperienza professionale per
  svolgere determinati incarichi.  Alla luce di queste
  considerazioni, l'ordinamento della professione di statistico,
  di cui all'allegato testo, è inteso a riconoscere e tutelare
  l'opera dello statistico indipendentemente dal rapporto
  giuridico esistente con il committente dell'opera stessa.
  L'adesione all'ordine professionale è, poi, una sicura
  garanzia che tale opera è svolta secondo certi canoni tecnici
  sulla base di opportune conoscenze metodologiche e con
  l'obiettività che la deontologia professionale presuppone.
    Nell'ordinamento professionale di statistico viene
  menzionata la possibilità di iscrizione in un elenco speciale
  già previsto per altre professioni orientate verso la
  statistica.  Ciò riguarda principalmente coloro che lavorano
  alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o private con un
  rapporto di impiego stabile.
    L'articolo 6 fornisce le indicazioni sulle modalità di
  iscrizione all'albo, sulla documentazione da presentare e
  sulle tasse da versare.
    L'articolo 7 sancisce la possibilità di iscrizione da parte
  dello statistico anche ad altri ordini professionali, diversi
  dallo statistico, come ad esempio l'ordine degli attuari,
  l'ordine dei commercialisti, eccetera, qualora (ovviamente)
  possieda i prescritti requisiti.
    Nell'articolo 8 sono stabiliti i casi nei quali si procede
  alla cancellazione dall'albo professionale, che può avvenire
  d'ufficio da parte del Consiglio dell'ordine o su richiesta di
  parte tramite l'intervento del pubblico ministero.  Non è stato
  espressamente menzionato, fra le cause della cancellazione, il
  decesso in quanto nella lettera  b)  del comma 1 è
  implicito che in tale  status  si perde la cittadinanza ed
  il godimento dei diritti civili.
    L'articolo 9, relativo alla tenuta ed all'aggiornamento
  dell'albo, merita qualche chiarimento.  In primo luogo, va
  fatto rilevare che sono previsti due tipi di albo: quello
  tenuto dal Consiglio dell'ordine e quello nazionale tenuto dal
  Consiglio nazionale degli statistici.  I due albi sono
  coincidenti nel caso di un solo ordine mentre sono distinti
  quando siano istituiti più ordini.  L'albo predisposto dal
  Consiglio dell'ordine infatti ha valore territoriale entro i
  limiti di competenza del consiglio stesso.  Esso contiene due
  tipi di registrazione: la prima cronologica secondo l'ordine
  di iscrizione, la seconda alfabetica.
    Il Consiglio dell'ordine cura la revisione annuale
  dell'albo nelle sue due registrazioni e ne invia copia al
  Consiglio nazionale degli statistici per la formazione
  dell'albo nazionale.  Questo è diviso in tre sezioni: nella
  prima sono compresi tutti gli iscritti in ordine alfabetico
  con a fianco l'ordine di appartenenza ed il numero di
  iscrizione nell'ordine; nella seconda parte gli iscritti sono
  inseriti in ordine cronologico di iscrizione all'albo
  nazionale.  Nell'ultima parte, divisa in tanti gruppi quanti
  sono gli ordini professionali, gli statistici sono ordinati
  secondo la progressione nell'albo nazionale.  Questa
  costituzione dell'albo dell'ordine e dell'albo nazionale
 
                              Pag. 14
 
  in più sezioni ha una precisa motivazione per
  stabilire alcuni diritti dei professionisti.  A titolo
  esemplicativo, qualora si verifichi il trasferimento da un
  ordine ad un altro, l'anzianità di iscrizione deve essere
  rispettata e perciò si provvederà ad inserire lo statistico
  nella graduatoria del nuovo ordine con l'anzianità globale
  maturata e non a partire dalla data di accettazione del
  trasferimento.  Ovviamente nessun problema sussiste per quanto
  riguarda l'albo nazionale in quanto il trasferimento implica
  solo l'inserimento del nominativo nella graduatoria di un
  ordine piuttosto che di un altro.  Nel caso ipotetico di uno
  statistico che abbia quindici anni di anzianità di iscrizione
  nell'ordine di Roma, qualora egli si trasferisca all'ordine di
  Milano, nell'albo di Roma verrà ovviamente cancellato e verrà
  inserito nella graduatoria dell'albo di Milano con quindici
  anni di anzianità.  Nell'albo nazionale, infine, la graduatoria
  di anzianità rimane immutata, cambierà solamente l'ubicazione
  dello statistico che non sarà più menzionato nella sezione
  relativa all'ordine di Roma bensì in quella dell'ordine di
  Milano.
  CAPO III. -  Diritti e doveri dello statistico.
    Dei diritti dello statistico al rimborso delle spese e al
  pagamento degli onorari fa menzione l'articolo 10.  Le tariffe
  e le relative modifiche sono predisposte dal Consiglio
  nazionale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, e sono
  presentate al Ministero di grazia e giustizia per la
  ratifica.
    Il diritto all'esercizio della professione non ha
  limitazioni territoriali in quanto un iscritto in un ordine
  può esercitare anche in una sede che non rientra nella
  competenza dell'ordine di appartenenza.
    Per salvaguardare il diritto della magistratura di
  costituire l'elenco dei propri periti in ogni sede
  generalmente secondo il criterio della disponibilità  in
  loco,  particolari vincoli potrebbero successivamente essere
  predisposti a cura del Consiglio dell'ordine onde limitare
  l'eccessiva mobilità dei periti.  Nel caso sorgano
  controversie, il Consiglio dell'ordine competente è quello di
  appartenenza dell'iscritto.  Il dettaglio della casistica
  possibile sarà meglio specificato nel regolamento di
  applicazione della legge istitutiva dell'ordine
  professionale.
    Nell'articolo 11 è sancito che lo statistico deve
  esercitare la professione con dignità e decoro ed è tenuto al
  rispetto del segreto professionale.
    L'articolo 12 stabilisce i diversi tipi di sanzioni
  disciplinari che si possono irrogare nei confronti degli
  statistici colpevoli di abuso o mancanza nell'esercizio della
  professione.
    L'articolo 13 definisce i casi di avvertimento.  La censura
  (articolo 14), la sospensione dall'albo (articolo 15) e la
  radiazione (articolo 16) completano il complesso dei
  provvedimenti disciplinari.  L'articolo 17 regolamenta il
  rapporto esistente tra procedimento disciplinare e giudizio
  penale.
    Nell'articolo 18 sono stabilite le competenze territoriali
  in merito ai giudizi disciplinari e le competenze gerarchiche
  nel caso in cui l'incolpato sia membro del Consiglio
  dell'ordine o del Consiglio nazionale.
    Nell'articolo 19 si fa menzione delle procedure da adottare
  per la notifica, l'accertamento e l'inflizione del carico
  disciplinare contemplando anche il caso di irreperibilità
  dell'incolpato.
    I casi di reiscrizione per i cancellati ed i radiati
  dall'albo sono previsti dall'articolo 20.
  CAPO IV. -  Consiglio dell'ordine.
    Con l'articolo 21, relativo alla composizione e sede del
  Consiglio dell'ordine, all'istituzione di altri ordini, ed
  alla fusione di due o più ordini, si apre il titolo IV della
  proposta di legge.  In merito a tale articolo i punti più
  importanti da mettere in evidenza sono:
        a)  il numero dei consiglieri è di nove, qualunque
  sia il numero degli iscritti;
 
                              Pag. 15
 
        b)  il Consiglio dell'ordine dura in carica quattro
  anni dalla data di elezione e non già dalla data di
  insediamento;
        c)  le cariche vengono stabilite in seno al
  Consiglio dell'ordine;
        d)  il Consiglio dell'ordine ha sede in Roma.
    Nel comma 2 si fa cenno alla possibilità di costituire
  altri ordini quando almeno cento iscritti ne facciano
  richiesta al Consiglio nazionale.  Cento è il limite che viene
  stabilito quale sufficiente per il funzionamento di un ordine;
  qualora gli iscritti ad un ordine scendano al di sotto di tale
  numero, il Consiglio nazionale può ordinare la fusione di
  detto ordine con altri.  Il Ministro di grazia e giustizia
  adotta il conseguente provvedimento.
    L'articolo 22 stabilisce le funzioni del Consiglio
  dell'ordine e del suo presidente.
    Nell'articolo 23, invece, sono fissati i criteri per le
  convocazioni del Consiglio dell'ordine.
    Il Consiglio dell'ordine, quando non è in grado di
  funzionare, può essere sciolto.  Il tal caso viene nominato un
  commissario a cui viene demandato il compito di indire nuove
  elezioni e di provvedere agli affari correnti.  Tutto ciò è
  menzionato nell'articolo 24.
  CAPO V. -  Consiglio nazionale degli statistici.
    Il Consiglio nazionale degli statistici è composto di nove
  membri (articolo 25), salvo il caso che vengano istituiti più
  ordini.  In tale evenienza si applicano le disposizioni
  previste dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
  relativo alla composizione dei Consigli nazionali.
  Nell'articolo 26 sono fissati i compiti del Consiglio
  nazionale e del suo presidente.
  CAPO VI. -  Assemblea degli iscritti - Elezioni -
  Ricorsi.
    La convocazione dell'assemblea degli iscritti viene curata
  dal Consiglio dell'ordine in via ordinaria una volta all'anno
  ed in via straordinaria secondo le modalità stabilite
  dall'articolo 27.  La comunicazione individuale, quando il
  numero degli statistici appartenenti all'ordine supera le
  cinquecento unità, può essere sostituita dalla pubblicazione
  dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno
  uno dei quotidiani economici nazionali per due volte
  consecutive.
    Le modalità per lo svolgimento dell'assemblea degli
  iscritti sono chiarite nell'articolo 28.
    Gli articoli 29, 30 e 31 concernono rispettivamente
  l'elettorato, le elezioni del Consiglio dell'ordine e le
  elezioni del Consiglio nazionale.  Per quanto concerne queste
  ultime in particolare si stabilisce (articolo 31) che presso
  gli ordini si procede alla nomina dei rappresentanti nel
  Consiglio nazionale secondo un criterio di proporzionalità
  legato al numero degli iscritti in ciascun ordine con un
  quorum  di almeno un rappresentante per ordine.
    Poiché le votazioni per la nomina dei consiglieri sia nel
  Consiglio dell'ordine che nel Consiglio nazionale rivestono
  una rilevante importanza, il numero dei votanti non può essere
  inferiore ad un quinto degli iscritti, in seconda convocazione
  (articolo 32).  Qualora non si raggiunga il  quorum
  previsto, a distanza di un mese dovrà essere effettuata
  un'altra ed ultima convocazione straordinaria.  Qualora non si
  raggiunga nemmeno in questo caso la rappresentanza prescritta,
  si apre un procedimento a carico del Consiglio dell'ordine a
  cura del Consiglio nazionale.
    Sulle operazioni di voto e di scrutinio è esplicito
  l'articolo 33.  Nell'articolo 34 sono fissate, poi, le modalità
  per la comunicazione agli interessati della elezione, per
  l'accettazione della carica e per l'opzione nel caso di nomina
  e per il Consiglio dell'ordine e per il Consiglio
  nazionale.
    Si prevede la sostituzione di un membro eletto dei casi
  previsti dall'articolo 35 con il candidato che risulta primo
  nella graduatoria dei non eletti.  Qualora la graduatoria non
  consenta di ricoprire il numero dei posti vacanti, è
  necessario effettuare elezioni suppletive con l'intesa che il
 
                              Pag. 16
 
  nuovo eletto indipendentemente dalla data di nomina rimarrà
  in carica fino alla data di scadenza del collegio già
  insediato.
    Gli articoli 36, 37 e 38, che dettano le norme sul modo di
  operare di fronte ad un ricorso avverso le deliberazioni del
  Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale, sono
  sufficientemente espliciti.
  CAPO VII. -  Disposizioni transitorie e finali.
    L'articolo 39 fissa i criteri per l'iscrizione nell'albo in
  sede di prima formazione.  Possono, cioè, presentare domanda i
  laureati in scienze statistiche che abbiano una pratica
  professionale di almeno due anni continuativi di lavoro dopo
  il conseguimento della laurea.  Sono ammessi senza formalità,
  ma solo su semplice esibizione della domanda e dei documenti
  di rito, i laureati in scienze statistiche e nell'elenco
  speciale i diplomati in statistica e gli altri laureati che
  abbiano già conseguito l'abilitazione nelle discipline
  statistiche.
    Sono ammessi  ope legis  gli iscritti all'ordine degli
  attuari che ne facciano domanda.
    Nell'articolo 40 è prescritto che, in sede di prima
  formazione dell'albo, gli interessati aventi titolo devono
  presentare domanda, corredata dalla documentazione richiesta,
  ad un'apposita commissione (articolo 42) nominata dal Ministro
  di grazia e giustizia.  A coloro che faranno pervenire la
  domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sarà
  riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione sia nell'albo
  dell'ordine che nell'albo nazionale.
    La commissione è tenuta all'aggiornamento dell'albo
  (articolo 41) fino a quando non sarà insediato il primo
  Consiglio dell'ordine.
    L'articolo 42 chiarisce la composizione ed il funzionamento
  della commissione esaminatrice delle domande di iscrizione.
  Essa ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è
  composta di otto membri scelti tra i rappresentanti della
  categoria iscritti all'Associazione nazionale statistici, tra
  persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano
  oggetto della professione di statistico e tra i titolari di
  cattedra universitaria nelle discipline di natura statistica
  (metodologica od applicata).  La scelta di questi membri,
  mentre da un lato deve essere intesa ad assicurare la
  rappresentanza delle forze culturali interessate, dall'altro
  non deve ricadere su componenti che hanno interessi o
  motivazioni particolaristiche come, ad esempio, iscritti ad
  altri ordini professionali.  Sarebbe auspicabile che i membri
  di questa commissione provenissero tutti dall'Associazione
  nazionale statistici in quanto fra gli aderenti al sodalizio
  non mancano validissimi rappresentanti, sia cattedratici, sia
  persone con notevole esperienza professionale.  Ciò
  costituirebbe inoltre un giusto riconoscimento
  all'Associazione nazionale statistici che per prima e da anni
  ha sentito profondamente il problema della valorizzazione di
  una professione e di una disciplina per molti versi
  emarginate.
    La commissione è presieduta da un magistrato d'appello con
  diritto di voto ed ha come segretario, senza diritto di voto,
  un magistrato o un cancelliere appartenente ai ruoli del
  Ministero di grazia e giustizia.
    Interessante e nuova è la procedura istituita per l'esame
  delle domande di iscrizione.  Ogni richiesta, corredata dei
  documenti necessari, viene mandata all'esame separato di due
  distinti membri della commissione i quali stendono relazioni
  separate.  La commissione, sentite le conclusioni delle due
  relazioni, decide sulla ammissibilità del candidato.  Il carico
  delle domande da esaminare viene ripartito tra gli otto membri
  della commissione in maniera uniforme e perfettamente casuale,
  evitando che agli stessi due membri siano assegnate per
  l'esame le stesse domande di ammissione.  Questa procedura
  dovrebbe consentire una pressoché perfetta obiettività di
  giudizio in quanto si dovrebbe ovviare all'inconveniente delle
  pressioni individuali essendo il parere di merito avanzato da
  due distinte voci.  Ovviamente i tempi di esame raddoppiano
  rispetto alla soluzione dell'istruttoria di una domanda per
  membro di commissione, ma il beneficio
 
                              Pag. 17
 
  di una serena ed obiettiva valutazione compensa
  ampiamente questo lieve inconveniente a tutto vantaggio
  dell'insieme dei professionisti statistici i quali, una volta
  insediati nell'ordine, dovranno essere i seri rappresentanti
  di una categoria di sicuro avvenire e di grande
  responsabilità.
    La parte restante dell'articolo 42 stabilisce i termini
  operativi per il funzionamento della commissione, ivi comprese
  le modalità per la prima formazione dell'albo.
    Qualora un candidato veda rifiutata la domanda di
  iscrizione nell'albo degli statistici, può ricorrere ad una
  commissione di appello entro trenta giorni dalla data di
  notifica del rigetto della domanda.  L'articolo 43 infatti
  stabilisce che gli interessati possono avanzare ricorso ad
  un'apposita commissione composta in totale da undici membri,
  presieduta da un magistrato d'appello.  Analogamente alla
  precedente, le funzioni di segretario sono affidate a
  magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
  Ovviamente, è implicito che i componenti di questa seconda
  commissione dovranno essere distinti dai membri della
  precedente commissione d'esame.
    Una volta terminato l'esame delle domande e formato l'albo
  degli iscritti, entro un mese dalla data di deposito
  dell'albo, il Ministro di grazia e giustizia nomina un
  commissario straordinario con l'incarico di svolgere le
  pratiche occorrenti per la convocazione della prima assemblea
  degli iscritti e le elezioni del Consiglio dell'ordine e del
  Consiglio nazionale.  E' questo il contenuto dell'articolo 44
  che precisa inoltre i compiti del commissario riguardo alle
  convocazioni e allo svolgimento delle votazioni.
    Nell'articolo 45 è stabilito in maniera perentoria ed
  inderogabile che le norme transitorie in merito alla
  iscrizione dei possessori della abilitazione nelle discipline
  statistiche e degli iscritti nell'ordine degli attuari e di
  coloro che, non essendo in possesso del prescritto titolo di
  studio, abbiano almeno dieci anni di attività professionale
  documentabile, hanno una validità che in nessun caso può
  eccedere due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
  della legge in esame.
    Infine, nell'articolo 46 è stabilito in un anno il termine
  entro cui dovranno essere emanate le norme regolamentari per
  il funzionamento dell'ordine.
 
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