| Onorevoli Colleghi! -- Gli statistici italiani hanno
richiesto da oltre 25 anni l'istituzione del loro albo
professionale. La prima proposta di legge presentata alla
Camera risale infatti al 1^ luglio 1966. I tempi sono quindi
più che maturi perché questa categoria di professionisti, al
pari dei loro colleghi dei Paesi più avanzati sia europei che
extra-europei, abbia il giusto riconoscimento giuridico.
La disciplina statistica trova al giorno d'oggi
applicazioni ampie ed articolate in ogni settore dell'attività
umana. Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali,
si può affermare che non vi è campo dove la statistica non
porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e
l'analisi dei fenomeni, anche attraverso l'utilizzo di
sofisticati mezzi elettronici, che la tecnica ha reso oggi
ampiamente disponibili.
E' la statistica che permette la determinazione delle leggi
tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa delle
interrelazioni tra essi esistenti. Ma il pericolo che si corre
in questo campo - a cui mediante questa legge s'intende porre
rimedio - è che chiunque si dichiari "esperto", anche se non
dispone della necessaria preparazione professionale che
soltanto una laurea in discipline statistiche può fornire.
L'improvvisazione e l'incompetenza di alcuni operatori nel
campo statistico sono spesso causa di gravi inconvenienti,
nonché di discredito della disciplina stessa.
Capita sovente, infatti, che sulla base di dati non
corretti o poco attendibili sui vari fenomeni si effettuino
valutazioni o si prendano decisioni che, soprattutto nella
pubblica amministrazione, possono portare a pesanti
conseguenze per la collettività.
Pag. 2
Pertanto si pone la necessità che la legge individui i
professionisti qualificati e deputati all'attività statistica
e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica,
atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.
Vorremmo brevemente esporre i motivi per i quali è
indispensabile una rapida approvazione della presente proposta
di legge.
1. Il primo è la necessità che lo Stato dia corpo e
consistenza ai neoistituiti uffici di statistica nei vari
Ministeri, indispensabile supporto tecnico all'attività
amministrativa-decisionale, affidandone la direzione al
professionista statistico.
Questo lo impone il Sistema Statistico Nazionale - SISTAN -
istituito in base al decreto legislativo n. 322 del 1989.
Il secondo è legato all'emergere, in alcune leggi, della
figura dello "statistico". Il decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979, ad esempio, concernente lo "Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali", prevede
tra le figure professionali del ruolo tecnico lo "statistico",
con specifici compiti nel campo della rilevazione e analisi
dei dati sanitari, indispensabili ai fini della programmazione
sanitaria sia a livello centrale che periferico. Inoltre, il
decreto del Ministro della sanità n. 10 del 30 gennaio 1982,
che disciplina i concorsi del personale delle unità sanitarie
locali, prevede, quale condizione necessaria per accedere alla
direzione dell'ufficio statistico dell'unità sanitaria locale,
l'iscrizione all'albo professionale del laureato in scienze
statistiche. In tal modo Ministero della sanità, per primo, ha
voluto garantire la presenza di un professionista qualificato
nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
Attualmente, uffici statistici sono stati istituiti nei
Ministeri. Nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
l'articolo 24 della legge n. 400 del 1988 di riforma della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il successivo
decreto legislativo n. 322 del 1989 hanno previsto la
costituzione di uffici di statistica a livello decentrato
nella pubblica amministrazione (regioni, province, USL, camere
di commercio, prefetture e comuni), unitamente alla riforma
dell'ISTAT, ora denominato Istituto nazionale di
statistica.
Anche i tribunali hanno necessità che vi sia un albo degli
statistici, per la nomina a perito di un professionista
qualificato in questo particolare e sempre più richiesto campo
di attività.
2. I fatti rilevati rappresentano già valide ragioni per
promuovere una disciplina giuridica della professione di
statistico.
Si ritiene, tuttavia, utile aggiungere altre considerazioni
sull'argomento, a maggior sostegno della presente proposta di
legge.
Un valido preminente motivo è determinato dalla stessa
natura di tale professione quale oggi viene di fatto
praticata. La professione di statistico, con il progredire
della statistica e cioè della scienza che ne costituisce la
matrice, risulta caratterizzata da un contenuto di alta
specializzazione che esige un impiego sempre più accentuato
della preparazione e della responsabilità del
professionista.
La statistica, infatti, che nel linguaggio scientifico si
definisce come "metodologia per l'osservazione e
l'interpretazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni
fisici, economici e sociali", all'atto della sua applicazione
si presenta come uno strumento di analisi della realtà in
movimento. Esso viene costruito dallo stesso specialista che
dovrà utilizzarlo con il duplice criterio dell'aderenza alla
realtà e della massima efficienza in funzione dei problemi che
si affrontano nella ricerca.
Il ricercatore, pertanto, scegliendo le unità da osservare,
i caratteri da rilevare i procedimenti da impiegare per la
loro elaborazione, deve avere costantemente presenti le
finalità della ricerca, adottando rigorosamente e
coscienziosamente le scelte metodologiche più appropriate e,
quindi, impegnando non solo tutta la sua scienza ed
esperienza, ma anche tutta la sua responsabilità. Talvolta,
anche una limitata correzione del piano di rilevazione o dei
procedimenti metodologici per l'analisi
Pag. 3
e la sintesi dei risultati può condurre tale
sensibilissimo strumento a fornire risposte difformi e persino
contrastanti. Inoltre è da considerare che codesta duttilità
funzionale dello strumento statistico non si manifesta
soltanto nelle ricerche di ampie dimensioni. Essa si accentua
proprio nelle ricerche di dimensioni limitate - che sono
quelle più diffuse - nelle quali viene sottoposto ad
osservazioni un ridotto numero di casi. In tali casi,
l'utilizzo esplicito od implicito della tecnica campionaria
colloca subito i problemi di metodo e d'interpretazione dei
risultati ad un livello di analisi critica estremamente
impegnativo, che coinvolge sia la cultura e la formazione
scientifica del ricercatore, sia la sua responsabilità
professionale.
Ne consegue che la presentazione dello statistico, che
progetta o dirige la ricerca, assume un accentuato carattere
fiduciario nei confronti del committente il quale ovviamente
attende quell'opportuno intervento legislativo che non solo
definisca il grado di cultura e di formazione specifica
necessari per l'esercizio della professione di statistico ma
anche stabilisca un'appropriata deontologia professionale per
l'esercizio di tale attività.
Un valido motivo, dunque, per il quale si impone la
disciplina giuridica della professione di statistico, con
l'istituzione dell'ordine professionale e del relativo albo,
nasce da una esigenza di tutela degli utilizzatori dei
risultati delle indagini statistiche, siano essi enti pubblici
o privati.
Una seconda esigenza di disciplina giuridica sorge dalla
connessione della metodologia statistica, che - conviene
ripeterlo - è il supporto scientifico della professione di
statistico, con le altre numerose metodologie di analisi della
realtà. Si hanno, infatti, una statistica demografica che
innesta strumentalmente la metodologia statistica alle analisi
demografiche; una statistica sociale che realizza il medesimo
innesto strumentale alle analisi della ricèrca sociale; una
statistica sanitaria che nello stesso modo coordina la
metodologia statistica con gli accertamenti delle scienze e
delle materie sanitarie; e così, analogamente, una statistica
economica, una statistica finanziaria e fiscale, una
statistica monetaria e bancaria, ed altre numerose consimili,
da tempo definite nelle loro specifiche applicazioni. Altre
applicazioni di nuova formazione, sia nel campo delle scienze
umane, come l'urbanistica e l'ecologia, sia nel campo della
programmazione economica, come la disciplina del traffico,
stanno assumendo un'importanza crescente.
Quando questi casi di collaborazione si verificano nel
campo scientifico, i tecnici e gli specialisti delle diverse
discipline interessate si trovano generalmente in condizioni
di reciproco riconoscimento della loro specifica competenza; e
ciò a prescindere dalla misura e dalla importanza dell'apporto
che ciascuna disciplina potrà dare alla ricerca. Ma quando la
collaborazione si svolge nel campo professionale, si determina
subito una condizione di disparità tra i ricercatori, perché
mentre alcuni tra loro esercitano una professione legalmente
riconosciuta e disciplinata, la professione dello statistico
si presenta invece priva di una definizione accolta dalle
leggi.
A tale riguardo occorre ricordare che la ricerca statistica
è stata inserita nello specifico comparto della ricerca
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171.
L'ampliamento del campo di attività di una professione già
riconosciuta legalmente, specie sotto il profilo fiscale, e,
quindi, la nascita effettiva di una nuova branca professionale
si verifica, in concreto, mediante semplici integrazioni delle
norme sugli esami di Stato, emanate con decreto ministeriale e
senza un intervento diretto del Parlamento.
Anche per questi motivi, dunque, aumenta la frequenza,
seppure non si arriva alla generalizzazione assoluta, dei casi
in cui lo statistico viene chiamato a collaborare con tecnici
professionisti che esercitano attività riconosciute e
disciplinate per legge: in questi casi, è utile che l'apporto
specifico dello statistico sia espresso anche in una
condizione di piena autonomia psicologica.
Pag. 4
E' evidente che, per eliminare tale anomalia della
legislazione professionale, non esiste altro mezzo che quello
proposto con l'allegata proposta di legge tendente a conferire
anche allo statistico quel ruolo di "professionalità
legalmente riconosciuta" che, in grande maggioranza, hanno già
ottenuto i tecnici e i professionisti con i quali è chiamato a
collaborare.
In conclusione sono stati qui illustrati due rilevanti
motivi che consigliano l'urgente intervento del legislatore
per il riconoscimento e la disciplina della professione di
statistico: il primo motivo ha origine dalla necessità di
tutelare i diritti e gli interessi legittimi di coloro, enti o
persone fisiche, che utilizzano le prestazioni professionali
dello statistico e, più in generale, i diritti e gli interessi
della collettività; il secondo motivo nasce dalla necessità
giuridica e funzionale di porre il laureato in scienze
statistiche nelle stesse condizioni di identificazione legale
della sua attività professionale, nelle quali si trovano, già
da molto tempo, gli altri professionisti con i quali lo
statistico deve generalmente collaborare.
Come si nota, dunque, non si tratta solo di istituire una
protezione della legge a favore dell'attività dello
statistico, ma anche del "riconoscimento" e della
"definizione" del contenuto dell'attività stessa.
L'istituzione degli ordini degli statistici e la formazione
del relativo albo professionale costituiscono una
indispensabile garanzia per tutti coloro che intendano
affidare indagini statistiche a professionisti qualificati ed,
inoltre, sottoposti alla disciplina professionale che
l'appartenenza all'ordine impone.
3. Fin qui è stata illustrata la natura del problema che la
proposta di legge si propone di risolvere.
Occorre ora fare qualche cenno alla dimensione del problema
prospettato.
A questo scopo non è necessario illustrare diffusamente le
crescenti applicazioni della statistica. La vastità, la
numerosità e la frequenza di tali applicazioni sono ben
note.
Conviene, dunque, ricordare anzitutto che ormai qualsiasi
decisione di rilievo riguardante la condotta individuale,
sociale o normativa esige il supporto conoscitivo della
documentazione statistica. Si può perfino affermare che le
decisioni di rilievo prive di una convincente documentazione
statistica, ancorché appoggiate da altre valide
considerazioni, non sono ritenute, generalmente,
obiettivamente documentate.
L'utilizzazione della statistica in scala crescente,
dunque, risponde ad un interesse di carattere generale che
nessuno potrebbe smentire.
E' noto come la statistica abbia acquisito negli ultimi
anni un ruolo sempre più ampio nella struttura delle
organizzazioni, sia private che pubbliche. Al di là di una
utilizzazione della statistica in chiave descrittiva, si sta
sviluppando, anche nel settore dei servizi pubblici, una
cultura statistica che basa la programmazione e i processi
decisionali sulla conoscenza razionale delle relazioni
esistenti.
Una seconda considerazione, in termini quantitativi, è data
dallo sviluppo crescente delle scuole di formazione
statistica. Ciò dimostra il crescente interesse dei giovani
verso questa professione.
L'insegnamento della statistica a livello universitario ha
avuto inizio in Italia, fin dai primi anni dell'unità
nazionale, nelle facoltà di giurisprudenza, nei cui
ordinamenti ha conservato per lungo tempo il ruolo di
insegnamento fondamentale. Esso è stato poi largamente
ampliato e frazionato in molteplici insegnamenti (statistica
metodologica, statistica matematica, eccetera), ed integrato
con numerose discipline applicative, negli istituti superiori
di economia e commercio, trasformati in seguito in facoltà e,
successivamente ancora, nelle facoltà di scienze politiche e
sociali.
Ma la statistica ha assunto il carattere di disciplina
specializzata quando, nel 1926, è stata fondata, presso la
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'università di Roma, la "scuola di scienze statistiche ed
attuariali" che ha iniziato, in Italia, il conferimento delle
lauree in scienze statistiche ed attuariali.
Pag. 5
La formazione universitaria dello statistico in Italia
risultava però impostata, fin dall'apparizione della prima
laurea in scienze statistiche, su una duplice preparazione e
cioè su una preparazione metodologica di base, comune a tutte
le applicazioni, e su una preparazione specifica e
specialistica orientata verso una particolare applicazione
della statistica. In altri termini, l'ordine degli studi
universitari di uno statistico rifletteva, fin dalla sua prima
impostazione, quel carattere strumentale della statistica nei
confronti di tutte le scienze positive, che da molti anni era
stato messo autorevolmente in luce in sede dottrinale
(Messedaglia).
Era dunque da prevedere che si aprissero nuove scuole
universitarie per estendere la preparazione nelle diverse
applicazioni della statistica. Infatti nello stesso anno 1926,
a seguito della istituzione della facoltà di scienze politiche
nell'università di Roma, veniva aperto un istituto di
statistica. Esso assunse ben presto il carattere di istituto
interfacoltà perché, pur appartenendo alla facoltà di scienze
politiche, fu messo a disposizione anche degli studenti di
giurisprudenza, della scuola di geografia ed anche degli
studenti iscritti alla scuola di scienze statistiche ed
attuariali che, come si è detto, veniva contemporaneamente
istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali.
Dall'istituto di statistica della facoltà di scienze
politiche nacque, poi, nel 1927, una scuola di statistica che
per molti anni ha conferito, dopo un solo biennio di studi
universitari, un diploma di statistica apprezzato e ricercato
da molti laureati in scienze politiche, in giurisprudenza e in
economia e commercio, cosicché, sull'esempio dell'università
di Roma, analoghe scuole di statistica sono state
successivamente aperte presso la facoltà di scienze politiche
o di economia e commercio delle università di Padova, di
Bologna, di Milano, di Firenze, di Bari, di Messina e di
Palermo. A partire dal 1927, dunque, si è avuto in Italia il
contemporaneo rilascio di due titoli di studio a livello
universitario, qualificanti per la professione di statistico:
un diploma di statistica, dopo un biennio di studi, da parte
delle scuole di statistica istituite presso numerose
università a corredo di lauree in scienze politiche ed in
economia e commercio, ed una laurea in scienze statistiche ed
attuariali dalla "scuola di scienze statistiche ed attuariali"
istituita nella sola università di Roma presso la facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
Ma codesta duplice struttura didatticoorganizzativa degli
studi statistici a livello universitario va considerata come
una forma di transizione che ha lentamente preparato e fatto
maturare il rinnovamento avvenuto a partire dal 1926. Si
tratta di rinnovamento che si può considerare imposto dalla
evoluzione che gli studi e le applicazioni della statistica
registravano non solo in Italia, ma in tutti i Paesi del
mondo. Tale rinnovamento può considerarsi avvenuto in due
successive fasi.
La prima fase è segnata dalla istituzione, nell'università
di Roma, nel 1936, delle facoltà di scienze statistiche,
demografiche ed attuariali (1) sorta con la fusione delle due
suddette scuole ("scuola di scienze statistiche ed attuariali"
e "scuola di statistica").
La nuova facoltà nella struttura dei suoi insegnamenti ha
segnato un rinnovamento profondo non solo nel campo specifico
dell'organizzazione didattica, ma soprattutto nella nuova
impostazione scientifico-professionale della preparazione e
della formazione degli statistici. Infatti, la facoltà è stata
fin dall'inizio organizzata per rilasciare tre titoli di
studio e cioè: un diploma di statistica dopo un solo biennio
di studi; dopo un quadriennio, non una sola laurea, ma due
diverse lauree, e cioè una laurea in scienze statistiche ed
attuariali ed una laurea in scienze statistiche e demografiche
assolutamente nuova. L'istituzione di tale nuova laurea in
scienze statistiche ha rappresentato una importante
innovazione didattico-scientifica e professionale, ed ha
segnato l'inizio di un'autentica apertura verso ampie
applicazioni della statistica alle moderne branche
(1) Regio decreto 13 febbraio 1936, n. 466.
Pag. 6
della scienza sociale, ed anche alle prestazioni di
servizi professionali inerenti ai nuovi problemi della società
moderna.
Il processo evolutivo degli studi statistici universitari è
stato poi interrotto dalla guerra e, successivamente, dal
rinnovamento pressoché completo del corpo dei docenti
verificatosi tra il 1948 ed il 1953 per raggiunti limiti di
età di quei docenti che avevano avviato l'evoluzione degli
studi di statistica a livello universitario. Nel 1962 si attua
una riforma della facoltà (2) con l'istituzione di due corsi
di laurea quadriennali completamente distinti, quello per gli
statistici attuari e quello per gli statistici demografi, e
quindi con la eliminazione del primo biennio propedeutico
comune.
Questa riforma conferisce un ulteriore slancio all'apertura
di nuovi corsi di laurea nelle scienze statistiche. Numerose
scuole di statistica, nelle università di Padova, Bologna e
Palermo, riformano il loro ordine degli studi e si avviano, in
gran parte, verso l'istituzione di corsi di laurea o
addirittura si trasformano in facoltà.
Attualmente, infatti, è già in funzione da qualche anno (3)
una facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali
nell'università di studi di Padova come
trasformazione ed ampliamento della preesistente scuola di
statistica. Tale facoltà è abilitata al rilascio di tre titoli
di studio: il diploma in statistica, la laurea in scienze
statistiche ed economiche, la laurea in scienze statistiche e
demografiche. Pertanto, con quella di Padova e di Roma, sono
due le facoltà di scienze statistiche, demografiche ed
attuariali esistenti in Italia. Ma le lauree in scienze
statistiche sono rilasciate anche da altre università come a
Bologna presso la facoltà di economia e commercio (4), a
Palermo ancora presso la facoltà di economia e commercio (5) e
a Siena presso la facoltà di scienze economiche e bancarie
(6).
Pertanto, riepilogando, i corsi di laurea attualmente
riconosciuti dalle vigenti disposizioni sono tre:
laurea in scienze statistiche ed attuariali;
laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche ed economiche;
che vengono effettuati presso le università di Bologna Padova
Messina, Palermo Roma Siena Trieste e Firenze come nel quadro
che segue:
Università Corsi di laurea
Scienze statistiche ed economiche
Padova ........ Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed economiche
Roma .......... Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche ed economiche
Scienze statistiche e demografiche
Palermo ........ Scienze statistiche ed economiche
Messina ........ Scienze statistiche e demografiche
Siena .......... Scienze statistiche ed economiche
Trieste ........ Scienze statistiche ed attuariali
Firenze ........ Scienze statistiche ed attuariali
(2) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1961, n. 101.
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio
1968, n. 850, e decreto del Presidente della Repubblica 27
settembre 1970, n. 835.
(4) Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1969, n. 664.
(5) Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre
1969, n. 982.
(6) Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
1970, n. 707.
Pag. 7
Non può essere taciuto il fatto che presso i competenti
organi ministeriali sono all'approvazione corsi di laurea in
scienze statistiche con nuove specializzazioni presso le
stesse università sopra menzionate, nonché presso altre
università con le denominazioni già correnti.
Oltre alle lauree in scienze statistiche, vi sono i diplomi
in statistica che anche interessano ai fini della presente
descrizione, e che, come già detto, vengono rilasciati dopo un
corso di studi biennale. Attualmente sono otto le università
che hanno una scuola di statistica con struttura autonoma
(Bari, Bologna, Firenze, Messina, Milano università statale,
Milano università Sacro Cuore, Trieste, TeramoChieti) e tre le
università che hanno il corso di diploma aggregato a facoltà
(Padova, Palermo e Roma).
Il fare menzione del diploma di statistica ha una specifica
giustificazione, in quanto ha una propria valenza
professionale. Dal prossimo anno accademico il diploma
biennale sarà sostituito da tre diplomi triennali in: 1)
Statistica, 2) Statistica e informatica per la pubblica
amministrazione, 3) Statistica e informatica per la gestione
delle imprese.
A questo si aggiunge che altre università, oltre quelle
menzionate, hanno, in maniera analoga, progettato
l'istituzione di corsi di laurea o di diploma in scienze
statistiche. Ciò mostra come sia elevato il fermento volto a
stabilire un indirizzo didattico ad alto livello scientifico e
professionale per la formazione di studiosi, tecnici e
professionisti dotati di una nuova e moderna preparazione.
Infine, l'evoluzione subìta negli anni recenti
dall'insegnamento delle discipline statistiche è comprovata
dal fatto che numerosi corsi di specializzazione o di
perfezionamento, o dottorati di ricerca, sono stati istituiti
presso alcune università per fornire una preparazione
specifica in determinati settori. Si tratta dei corsi di
specializzazione in statistica sociale, in ricerca operativa,
in statistica sanitaria e del corso di perfezionamento in
applicazioni informatiche ed elettroniche, istituiti presso la
facoltà di scienze statistiche di Roma, nonché della Scuola di
perfezionamento in statistica, calcolo delle probabilità e
scienze attuariali presso l'università di Bocconi di Milano e
la Scuola di perfezionamento in scienze attuariali presso la
facoltà di economia e commercio di Torino.
Non certamente in subordine si trovano poi le molteplici
attività di alcuni organismi scientifici e professionali che
affrontano quotidianamente l'oneroso problema degli studi per
il progresso della conoscenza e quello dell'aggiornamento
professionale. Essi affiancano e molto spesso stimolano
l'istruzione pubblica fornendo materiale oggetto di analisi,
spunti da approfondire, studi da acquisire, nuove metodologie
e nuove applicazioni delle tecniche statistiche.
E' sufficiente ricordare brevemente le più
significative.
Tra gli organismi di più antica data (ultraventicinquennali
perlomeno) sono:
la Società italiana di statistica (SIS);
la Società italiana di economia, demografia e
statistica;
l'Istituto italiano degli attuari;
il Comitato italiano per lo studio dei problemi della
popolazione (CISPP).
Menzione a parte va fatta dell'Associazione nazionale
laureati in scienze statistiche, fondata a Roma nel 1953 e che
nel marzo 1987 ha preso il nome di Associazione Nazionale
Statistici (ANASTAT), dandosi un nuovo statuto. Essa ha fra
gli scopi quello di curare i rapporti tra i laureati ed i
docenti delle facoltà di provenienza, nonché quello di curare
l'inserimento professionale dei suoi iscritti attraverso una
politica di informazione e di sollecitazione delle autorità
pubbliche e delle amministrazioni private potenzialmente
sensibili alla utilizzazione di questi nuovi tecnici. Inoltre,
l'ANASTAT svolge un'attività di aggiornamento sulla
problematica della categoria e ne cura gli interessi.
Pag. 8
4. Ma proprio perché l'espansione delle applicazioni della
statistica è crescente, la disciplina giuridica della
professione di statistico va considerata come una questione di
pubblico interesse. E ciò tanto più che si tratta di una
professione che deve svolgersi nel quadro di rigorosi princìpi
deontologici, in quanto chi dirige o progetta un'indagine deve
rispondere non solo della veridicità dei dati ma anche della
coerenza delle deduzioni con le ipotesi assunte e con le stime
e le valutazioni di cui occorre di solito servirsi nelle
ricerche statistiche. In queste condizioni il ricercatore
statistico professionista deve essere non solo un competente,
ma anche un "garante" del buon uso di una metodologia che può
prestarsi ad alterazioni arbitrarie dei risultati. S'impone
quindi l'intervento del legislatore per la emanazione di
quelle norme con le quali si è provveduto, in analoghi casi,
alla disciplina giuridica delle professioni.
Si pensi al funzionamento del Sistema statistico nazionale
ed al relativo programma statistico, che deve coordinare gli
uffici di statistica istituiti presso tutti gli enti
pubblici.
* * *
Onorevoli colleghi, per il complesso dei motivi esposti,
ispirati a rigorosa professionalità, sia ritenuto opportuno
presentare alla vostra attenzione - così come altri colleghi
hanno fatto al Senato - una proposta di legge per
l'ordinamento della professione di statistico.
La proposta di legge è divisa in sette capi:
capo I: oggetto della professione;
capo II: albo degli statistici;
capo III: diritti e doveri dello statistico;
capo IV: Consiglio dell'ordine;
capo V: Consiglio nazionale degli statistici;
capo VI: assemblea degli iscritti - elezioni -
ricorsi;
capo VII: disposizioni transitorie e finali.
CAPO I. - Oggetto della professione.
Nell'articolo 1 viene specificato che il titolo di dottore
statistico spetta al professionista in possesso della laurea
in scienze statistiche (7) che abbia superato l'esame di Stato
per l'abilitazione professionale. L'esercizio della
professione è, poi, subordinato all'iscrizione all'albo degli
statistici.
Nell'articolo 2 si definisce l'oggetto della professione.
Esso consta di quattro parti. Nella prima parte si chiarisce
che formano oggetto dell'attività professionale degli
statistici le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione
ed interpretazione dei dati nonché all'impostazione di studi e
ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi
natura.
Pur non essendo espressamente richiamate nel testo della
proposta di legge, sono fatte salve le competenze esclusive di
altri ordinamenti professionali. Così dicasi - esempio
evidente di possibile sovrapposizione di competenze - di
quelle analisi statistico-attuariali che vengono fatte con
tecnica statistica, ma che sono utilizzate ai fini
dell'approntamento dei bilanci tecnici degli istituti
assicurativi, di competenza esclusiva degli iscritti
all'ordine degli attuari. Parimenti, non rientrano nel settore
di competenza degli statistici la raccolta e
(7) Ricordiamo che le lauree in scienze statistiche hanno
diverse denominazioni. Esse attualmente sono: laurea in
scienze statistiche ed attuariali, laurea in scienze
statistiche e demografiche, laurea in scienze statistiche ed
economiche. Sono allo studio altre specializzazioni. Per non
precludere la possibilità di accesso nell'ordine professionale
a quei laureati in possesso di un titolo di studio avente come
ceppo originario sempre le scienze statistiche ma denominato
diversamente, a seconda del settore specifico di competenza,
si usa, in generale, la dizione di laurea in scienze
statistiche, che comprende le attuali specializzazioni e
quelle che saranno istituite.
Pag. 9
la elaborazione dei dati contabili che le aziende sono tenute
ad effettuare per i bilanci ed ai fini fiscali e tributari, di
pertinenza, questi, dei commercialisti e dei periti
commerciali. Viceversa, sono di competenza degli statistici
quelle operazioni effettuate su dati aziendali (produzione,
giacenze, vendite, per genere, territorio, rappresentanze,
eccetera) che possono portare alla conoscenza della posizione
aziendale sul mercato, ovvero quelle indagini comunemente note
come ricerche di mercato condotte con le tecniche campionarie
tendenti a dare allo staff dirigenziale di un'azienda la
base conoscitiva per una programmazione della propria
produzione o per l'introduzione di nuovi prodotti.
Nella seconda parte dell'articolo 2 sono riportate, in via
generica, le fasi di intervento dello statistico che vanno da
quella iniziale di ideazione e progettazione di uno studio o
ricerca, a quella comprendente tutte le operazioni per
l'esecuzione del lavoro, per arrivare a quella finale relativa
alla tabulazione dei dati, all'integrazione, comparazione ed
interpolazione per l'eliminazione delle imperfezioni del
materiale, e all'analisi metodologica mediante scelta di
opportuni parametri statistici.
L'intervento dello statistico si deve considerare concluso
con le elaborazioni e descrizioni metodologiche sull'indagine
svolta senza entrare nel merito delle competenze del settore
in cui l'analisi è stata effettuata e senza, soprattutto,
dover esprimere pareri sulla opportunità di prendere certe
decisioni. A titolo esemplificativo: una ricerca
sull'efficacia di un certo farmaco su un dato gruppo di
pazienti, condotta con tecnica probabilistica, si esaurisce
con l'analisi delle risultanze, con l'accettazione o il
rifiuto delle ipotesi di lavoro secondo i livelli di
attendibilità stabiliti. Quale deve essere l'interpretazione
da un punto di vista medico e biologico è un fatto che esula
dal campo dell'attività del professionista, che non deve
essere necessariamente in grado di esprimersi compiutamente su
un settore non di sua specifica competenza. Analogamente: una
analisi di mercato, condotta con una ricerca campionaria, si
limita, da un punto di vista statistico, alla esposizione dei
dati ottenuti, alla determinazione degli errori e quindi del
livello di attendibilità. All'interrogativo: "quali decisioni
prendere a seguito di tali conclusioni?" lo statistico non è
tenuto a rispondere, a meno che non sia espressamente
richiesto nel contratto di prestazione d'opera. Ciò, infatti,
esula dalla competenza di molte attività professionali (si
pensi al radiologo che fa una diagnosi, ma non dà un terapia
avverso un certo fatto patologico osservato; si pensi al
biologo che fa un'analisi chimica sulle urine,
sull'espettorato o su parti di tessuti umani; si pensi, ancora
al chimico che effettua l'analisi di certi campioni di vino o
di olio adulterati. Il biologo e il chimico terminano il loro
intervento con la esposizione delle loro conclusioni. Saranno
poi altri professionisti, quali il medico ed il giudice, a
valutare i risultati esposti).
Nella terza parte dell'articolo 2 sono riportate in
dettaglio le attività professionali dello statistico. Molte
delle voci riportate sono sufficientemente esplicite tanto da
non meritare alcuna nota chiarificatrice. Tuttavia è bene
precisare che nella lettera b), laddove si parla di
impostazione metodologica delle ricerche di mercato, si
intende che l'intervento dello statistico è previsto in tutti
quei casi in cui ci siano da effettuare ed elaborare
valutazioni quantitative. Sono escluse, ad esempio, la
conduzione di ricerche motivazionali di pertinenza dello
psicologo o la determinazione dei messaggi pubblicitari di
pertinenza dei tecnici della pubblicità, mentre sono
appannaggio dello statistico eventuali elaborazioni sulla
significatività delle ricerche motivazionali ovvero
valutazioni sull'efficacia del mezzo pubblicitario
adottato.
In quanto alla lettera d), relativa alla
sperimentazione farmacologica, medica e biologica, va
sottolineato che spesso vengono immessi in vendita al pubblico
nuovi medicinali, ovvero sono adottate terapie senza che esse
abbiano una convalida sperimentale determinata attraverso
Pag. 10
opportuni test di significatività sui piccoli
campioni.
Nella lettera g) si fa menzione degli schemi di
estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio condotte con
tecniche probabilistiche. Lo statistico deve intervenire e
dare il suo parere tecnico sulla procedura adottata al fine di
assicurare una perfetta aleatorietà del sorteggio tenendo
conto dei fattori in gioco. Si pensi, ad esempio, alle
estrazioni casuali delle lotterie nazionali oppure alle
estrazioni per l'assegnazione di alloggi nelle cooperative
edilizie dove si deve tener conto di un certo numero di
elementi.
Alla lettera h) si accenna alla utilizzazione di
opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione
della moneta, quando siano implicati l'acquisizione od il
mutamento di diritti. Tale è il caso di certi contratti di
affitto o contratti di appalto che recano clausole di
rivalutazione dei prezzi o dei costi in funzione appunto del
diminuito potere di acquisto della moneta attraverso il tempo.
E' ovvio che i criteri di applicazione di questo principio
presuppongono un rigorismo tecnico nella scelta degli indici
al fine di eliminare sperequazioni nel godimento dei diritti
reali spettanti ad un singolo individuo o ad una
collettività.
Nella quarta ed ultima parte dell'articolo 2 si chiarisce
che l'elencazione di cui al comma 3 non è limitativa ma
essenzialmente esemplificativa e che quindi non sono
pregiudicate altre attività che rientrano nel settore di
competenza dello statistico.
L'articolo 3 tratta le competenze esclusive dello
statistico che intervengono in una serie di casi riportati
alle lettere a), b) e c). Infatti, fermo
rimanendo il principio generale che ogni attività
professionale può essere svolta personalmente senza
l'intervento del professionista, nel caso si chieda un
supporto responsabile è necessario il lavoro del
professionista.
Nella fattispecie, un elemento di primo piano è costituito
dal segreto professionale che vincola l'esecutore di un lavoro
statistico e che garantisce l'interesse, la riservatezza e la
personalità di ogni singola unità oggetto della ricerca. Detta
segretezza è prevista in modo chiaro nel decreto legislativo
n. 322 del 1989.
Più specificamente, per quanto riguarda la lettera a)
dell'articolo 3, l'esclusiva presenza dello statistico è
richiesta in occasione di perizie ordinate dalla magistratura
o da enti pubblici o quando sorga la necessità di decidere
ricorsi o controversie presso organi dello Stato o di enti
pubblici. In quanto elementi caratterizzanti la figura del
professionista (competenza specifica, rigorismo tecnico e
segreto professionale), essi offrono una sicura garanzia, per
la magistratura e per gli altri organi della pubblica
amministrazione, della corretta interpretazione dei fatti
obiettivi.
Alla lettera b) si riafferma l'intervento dello
statistico nella impostazione metodologica delle ricerche di
marketing, spesso affidate a personale non adeguato al
compito, e che gettano discredito sulle scienze statistiche.
Questo criticabile comportamento prende molto spesso avvio da
indagini campionarie, reali o pretese tali, nelle quali non
viene salvaguardata la riservatezza dell'intervistato in
quanto le informazioni fornite in buona fede servono poi per
successive "azioni promozionali" nelle quali si sollecitano
individualmente i soggetti a seconda delle risposte fornite.
Tutto ciò crea sfiducia nelle ricerche statistiche e molto
spesso spinge gli intervistati a fornire informazioni non
veritiere. Lo statistico invece si rende garante di questa
riservatezza individuale (definita amabilmente dagli inglesi
privacy) impedendo che si possano identificare i singoli
interpellati. Egli è tenuto perciò a determinare le tecniche
di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche,
i criteri di classificazione, di aggregazione e di
elaborazione dei risultati, nonché le forme di pubblicazione e
comunicazione dei risultati stessi in modo tale che opportuni
provvedimenti tecnici vestano le operazioni menzionate con la
garanzia della tutela del segreto statistico.
Nella lettera c) dell'articolo 3 sono riportati
alcuni punti per i quali specificamente si richiede
l'intervento esclusivo
Pag. 11
dello statistico. Al primo punto si fa riferimento a quei
casi in cui risultanze statistiche, generalmente rilevate su
un ristretto numero di casi, vengono, con un procedimento di
estrapolazione, estese all'intera collettività, divenendo poi
di dominio pubblico sotto la veste di resoconti di attività
demografica, economica, sociale o politica.
A volte sono prese iniziative legislative o normative, a
carattere globale o locale, per formulare od annullare
provvedimenti prendendo lo spunto da dati statistici sulla cui
attendibilità e significato il legislatore non è competente a
giudicare. Tali dati, poi, risultano il più delle volte
osservati sotto ottiche diverse o faziose, che distorcono la
reale dimensione dei problemi in esame portando ad una
interpretazione dei fatti spesse volte distorta se non
addirittura errata. Anche in merito alle applicazioni delle
norme giuridiche, laddove si tende al riconoscimento o al
disconoscimento di certi diritti sulla base di informazioni
statistiche, che possono avallare usi e consuetudini, troppo
spesso vengono adottati criteri interpretativi che prescindono
da un certo rigore metodologico. Si pensi alla determinazione
del criterio di "morale corrente" che nella sua accezione
giuridica consente un vastissimo campo interpretativo proprio
per la mancanza d'informazioni quantitative sulle tendenze
della collettività in fatto di comportamento.
Questi ed analoghi temi sono l'oggetto dei punti da 2 a 5
della lettera c).
Un discorso più approfondito merita, viceversa, il punto 6
della stessa lettera c). In esso si dichiara
espressamente che l'intervento dello statistico è richiesto in
esclusiva quando i dati ottenuti da un'indagine "vengono
utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o
privata, in modo da influenzare la pubblica opinione". Troppo
spesso leggiamo sulla stampa i risultati di certe indagini che
le redazioni di giornali o periodici approntano con fini
prettamente articolistici. Tali indagini sono fatte su un
ristrettissimo numero di casi, senza seguire alcun criterio
metodologico. Vengono portate all'attenzione del pubblico
cifre e considerazioni emergenti da un campione contenente in
partenza larghi margini di errore, che vengono interpretati
con l'enfasi tipica del giornalista in modo da influenzare
l'opinione pubblica. Un ordinamento della professione di
statistico permetterebbe anche la fine di questi abusi che
contribuiscono a gettare discredito e sfiducia su una materia
che è invece alla base conoscitiva di ogni fenomeno.
Stabilito nel comma 1 in quali casi è necessario o
imprescindibile l'intervento dello statistico, nel comma 2
dell'articolo 3 viene fatta menzione di come si concretizza
tale esclusività professionale: le relazioni conclusive che
accompagnano i lavori e che rendono noti i risultati delle
indagini statistiche ed i criteri tecnici seguiti per
l'approntamento e l'esecuzione del lavoro devono essere in
accordo con il principio della tutela del segreto
professionale a salvaguardia degli interessi della popolazione
e dei soggetti statistici.
CAPO II. - Albo degli statistici.
L'articolo 4 tratta della obbligatorietà dell'iscrizione
all'albo e all'elenco speciale per i capi degli uffici di
statistica.
L'articolo 5 definisce i requisiti formali per l'iscrizione
nell'albo.
Alla lettera a) si indica come condizione
imprescindibile il possesso della laurea in scienze
statistiche in una delle sue specializzazioni, attuali o
future. Non viene ammessa l'equipollenza con altre lauree
anche se in forma generica o specifica possa farsi riferimento
alle discipline statistiche, in quanto si presuppone che i
laureati aderenti all'ordine provengono tutti da una stessa
matrice: le scienze statistiche. Solo queste sono
propedeutiche allo svolgimento di qualsiasi tema nei settori
più diversi. La specializzazione (nelle discipline
demografiche, attuariali, economiche, sociali, eccetera) è
solo un'applicazione specifica di dette metodologie
statistiche.
Alla lettera c) dello stesso articolo 5 viene
richiesta la cittadinanza italiana ma non la residenza in
Italia, in quanto numerosi
Pag. 12
laureati in scienze statistiche lavorano e risiedono
all'estero ma sono ugualmente interessati all'adesione
all'ordine professionale. Inoltre sono ammessi anche i
cittadini stranieri purché con lo Stato di appartenenza esista
il trattamento reciproco; ciò in considerazione del fatto che
i corsi di laurea in statistica sono frequentati da non pochi
stranieri.
Nel comma 2 dell'articolo 5 è stata vietata l'iscrizione
simultanea in più albi statistici qualora vengano istituiti
due o più ordini degli statistici. Non essendo stabiliti
vincoli legati alla residenza o al domicilio professionale, lo
statistico è libero di scegliersi l'ordine che crede più
opportuno.
Il comma 4 prevede per i professori universitari di ruolo,
insegnanti materie del gruppo statistico metodologico od
applicativo, in deroga al tipo di laurea conseguito, la
possibilità dell'iscrizione all'albo.
In relazione al comma 5 è opportuno dare qualche
informazione sull'abilitazione delle discipline statistiche
che non fornisce alcuna garanzia giuridica e che è stata
istituita anch'essa nel lontano 1930. Tale abilitazione viene
attualmente conseguita dopo aver superato un apposito esame di
Stato, in assenza di una vera abilitazione all'esercizio della
professione di statistico.
In epoca non lontana sono state avanzate due proposte di
legge per il riconoscimento di questa abilitazione: la prima
(contraddistinta con il numero 3273) venne presentata alla
Camera dei deputati il 1^ luglio 1966 dagli onorevoli Alba,
Fornale, Leone Raffaele, Buttè; la seconda, anch'essa
presentata alla Camera dei deputati (numero 2391) in data 20
marzo 1970. L'iniziativa di quest'ultima proposta di legge fu
dei deputati Maggioni e Miotti Carli Amalia. Entrambe le
proposte erano, in termini sostanzialmente identici,
favorevoli al riconoscimento dell'abilitazione nelle
discipline statistiche come abilitazione all'esercizio della
libera professione di statistico. Questa possibilità era
riservata, nell'intenzione dei proponenti, ai laureati in
scienze statistiche e demografiche, ai laureati in scienze
statistiche ed attuariali ovvero ad altri laureati, purché in
possesso del diploma in statistica.
Con la proposta di legge sulla istituzione dell'ordine e
della professione di statistico si vuole superare questa
impostazione del tutto parziale del problema. Infatti, in
primo luogo si faceva riferimento alle sole lauree in scienze
statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed
attuariali trascurando quelle in scienze statistiche ed
economiche. In secondo luogo, si proponeva il riconoscimento
di una abilitazione quale abilitazione all'esercizio di una
libera professione che, in realtà, giuridicamente ancora non
esiste.
Viceversa, la soluzione suggerita per la categoria
interessata è per molti versi avveniristica e precorre i tempi
nel senso che certe difficoltà tipiche dell'esercizio di una
libera professione nei tempi odierni sono state affrontate ed
hanno portato ad una identificazione non già della "libera
professione", ma della "professione". Infatti, non può
trascurarsi il fatto che lo statistico per poter operare ha
bisogno di un supporto tecnico e documentaristico non
indifferente, tale cioè che difficilmente può essere
costituito dal singolo. Si pensi alla mole degli annuari e
alle fonti statistiche che devono essere sempre a disposizione
per ogni lavoro statistico, come pure alla necessità di
adeguate attrezzature di calcolo che possono andare dai
piccoli calcolatori da tavolo ai grandi elaboratori
elettronici con elevate prestazioni. Questo fa sì che
individualmente non è facile reperire i mezzi per poter
lavorare in maniera autonoma.
La grande maggioranza dei laureati in scienze statistiche
svolge la professione alle dipendenze di enti od
amministrazioni. Ecco quindi il bisogno di rivedere il
concetto di prestazione professionale. Quando si parla di
libera professione si ha in mente il modo di operare in
maniera autonoma esplicando le proprie capacità nel settore di
competenza, mettendo a disposizione le proprie energie
intellettuali. Il termine "libero" sta ad identificare solo i
termini del rapporto tra prestazione di
Pag. 13
opera e committente e non già la qualità dell'opera stessa
fornita dal professionista. Anche il laureato alle dipendenze
di un ente o di una impresa privata è un "professionista" in
quanto dedica la sua capacità e la sua preparazione allo
svolgimento di certi compiti che gli vengono affidati. Da lui
si esige un lavoro che abbia la stessa validità di quello
svolto da un "libero professionista". Ciò che cambia è il
rapporto con il "datore di lavoro" che per il dipendente ha un
carattere continuativo, non forfettario, soggetto a numerosi
vincoli di natura legislativa in merito al lavoro subordinato
e garantito da certe forme previdenziali ed assistenziali. Il
libero professionista, viceversa, con il ricavato del proprio
impegno deve remunerare il lavoro e il capitale impiegato e
provvedere da solo alla copertura di certi rischi di natura
sanitaria, previdenziale, assicurativa e così di seguito. Come
si vede, la dicotomia menzionata non deve influenzare la
qualità del lavoro prestato dallo statistico in quanto il
professionista (sia libero che dipendente) è un tecnico, che
utilizza la sua capacità organizzativa, le conoscenze
metodologiche e la propria esperienza professionale per
svolgere determinati incarichi. Alla luce di queste
considerazioni, l'ordinamento della professione di statistico,
di cui all'allegato testo, è inteso a riconoscere e tutelare
l'opera dello statistico indipendentemente dal rapporto
giuridico esistente con il committente dell'opera stessa.
L'adesione all'ordine professionale è, poi, una sicura
garanzia che tale opera è svolta secondo certi canoni tecnici
sulla base di opportune conoscenze metodologiche e con
l'obiettività che la deontologia professionale presuppone.
Nell'ordinamento professionale di statistico viene
menzionata la possibilità di iscrizione in un elenco speciale
già previsto per altre professioni orientate verso la
statistica. Ciò riguarda principalmente coloro che lavorano
alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o private con un
rapporto di impiego stabile.
L'articolo 6 fornisce le indicazioni sulle modalità di
iscrizione all'albo, sulla documentazione da presentare e
sulle tasse da versare.
L'articolo 7 sancisce la possibilità di iscrizione da parte
dello statistico anche ad altri ordini professionali, diversi
dallo statistico, come ad esempio l'ordine degli attuari,
l'ordine dei commercialisti, eccetera, qualora (ovviamente)
possieda i prescritti requisiti.
Nell'articolo 8 sono stabiliti i casi nei quali si procede
alla cancellazione dall'albo professionale, che può avvenire
d'ufficio da parte del Consiglio dell'ordine o su richiesta di
parte tramite l'intervento del pubblico ministero. Non è stato
espressamente menzionato, fra le cause della cancellazione, il
decesso in quanto nella lettera b) del comma 1 è
implicito che in tale status si perde la cittadinanza ed
il godimento dei diritti civili.
L'articolo 9, relativo alla tenuta ed all'aggiornamento
dell'albo, merita qualche chiarimento. In primo luogo, va
fatto rilevare che sono previsti due tipi di albo: quello
tenuto dal Consiglio dell'ordine e quello nazionale tenuto dal
Consiglio nazionale degli statistici. I due albi sono
coincidenti nel caso di un solo ordine mentre sono distinti
quando siano istituiti più ordini. L'albo predisposto dal
Consiglio dell'ordine infatti ha valore territoriale entro i
limiti di competenza del consiglio stesso. Esso contiene due
tipi di registrazione: la prima cronologica secondo l'ordine
di iscrizione, la seconda alfabetica.
Il Consiglio dell'ordine cura la revisione annuale
dell'albo nelle sue due registrazioni e ne invia copia al
Consiglio nazionale degli statistici per la formazione
dell'albo nazionale. Questo è diviso in tre sezioni: nella
prima sono compresi tutti gli iscritti in ordine alfabetico
con a fianco l'ordine di appartenenza ed il numero di
iscrizione nell'ordine; nella seconda parte gli iscritti sono
inseriti in ordine cronologico di iscrizione all'albo
nazionale. Nell'ultima parte, divisa in tanti gruppi quanti
sono gli ordini professionali, gli statistici sono ordinati
secondo la progressione nell'albo nazionale. Questa
costituzione dell'albo dell'ordine e dell'albo nazionale
Pag. 14
in più sezioni ha una precisa motivazione per
stabilire alcuni diritti dei professionisti. A titolo
esemplicativo, qualora si verifichi il trasferimento da un
ordine ad un altro, l'anzianità di iscrizione deve essere
rispettata e perciò si provvederà ad inserire lo statistico
nella graduatoria del nuovo ordine con l'anzianità globale
maturata e non a partire dalla data di accettazione del
trasferimento. Ovviamente nessun problema sussiste per quanto
riguarda l'albo nazionale in quanto il trasferimento implica
solo l'inserimento del nominativo nella graduatoria di un
ordine piuttosto che di un altro. Nel caso ipotetico di uno
statistico che abbia quindici anni di anzianità di iscrizione
nell'ordine di Roma, qualora egli si trasferisca all'ordine di
Milano, nell'albo di Roma verrà ovviamente cancellato e verrà
inserito nella graduatoria dell'albo di Milano con quindici
anni di anzianità. Nell'albo nazionale, infine, la graduatoria
di anzianità rimane immutata, cambierà solamente l'ubicazione
dello statistico che non sarà più menzionato nella sezione
relativa all'ordine di Roma bensì in quella dell'ordine di
Milano.
CAPO III. - Diritti e doveri dello statistico.
Dei diritti dello statistico al rimborso delle spese e al
pagamento degli onorari fa menzione l'articolo 10. Le tariffe
e le relative modifiche sono predisposte dal Consiglio
nazionale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, e sono
presentate al Ministero di grazia e giustizia per la
ratifica.
Il diritto all'esercizio della professione non ha
limitazioni territoriali in quanto un iscritto in un ordine
può esercitare anche in una sede che non rientra nella
competenza dell'ordine di appartenenza.
Per salvaguardare il diritto della magistratura di
costituire l'elenco dei propri periti in ogni sede
generalmente secondo il criterio della disponibilità in
loco, particolari vincoli potrebbero successivamente essere
predisposti a cura del Consiglio dell'ordine onde limitare
l'eccessiva mobilità dei periti. Nel caso sorgano
controversie, il Consiglio dell'ordine competente è quello di
appartenenza dell'iscritto. Il dettaglio della casistica
possibile sarà meglio specificato nel regolamento di
applicazione della legge istitutiva dell'ordine
professionale.
Nell'articolo 11 è sancito che lo statistico deve
esercitare la professione con dignità e decoro ed è tenuto al
rispetto del segreto professionale.
L'articolo 12 stabilisce i diversi tipi di sanzioni
disciplinari che si possono irrogare nei confronti degli
statistici colpevoli di abuso o mancanza nell'esercizio della
professione.
L'articolo 13 definisce i casi di avvertimento. La censura
(articolo 14), la sospensione dall'albo (articolo 15) e la
radiazione (articolo 16) completano il complesso dei
provvedimenti disciplinari. L'articolo 17 regolamenta il
rapporto esistente tra procedimento disciplinare e giudizio
penale.
Nell'articolo 18 sono stabilite le competenze territoriali
in merito ai giudizi disciplinari e le competenze gerarchiche
nel caso in cui l'incolpato sia membro del Consiglio
dell'ordine o del Consiglio nazionale.
Nell'articolo 19 si fa menzione delle procedure da adottare
per la notifica, l'accertamento e l'inflizione del carico
disciplinare contemplando anche il caso di irreperibilità
dell'incolpato.
I casi di reiscrizione per i cancellati ed i radiati
dall'albo sono previsti dall'articolo 20.
CAPO IV. - Consiglio dell'ordine.
Con l'articolo 21, relativo alla composizione e sede del
Consiglio dell'ordine, all'istituzione di altri ordini, ed
alla fusione di due o più ordini, si apre il titolo IV della
proposta di legge. In merito a tale articolo i punti più
importanti da mettere in evidenza sono:
a) il numero dei consiglieri è di nove, qualunque
sia il numero degli iscritti;
Pag. 15
b) il Consiglio dell'ordine dura in carica quattro
anni dalla data di elezione e non già dalla data di
insediamento;
c) le cariche vengono stabilite in seno al
Consiglio dell'ordine;
d) il Consiglio dell'ordine ha sede in Roma.
Nel comma 2 si fa cenno alla possibilità di costituire
altri ordini quando almeno cento iscritti ne facciano
richiesta al Consiglio nazionale. Cento è il limite che viene
stabilito quale sufficiente per il funzionamento di un ordine;
qualora gli iscritti ad un ordine scendano al di sotto di tale
numero, il Consiglio nazionale può ordinare la fusione di
detto ordine con altri. Il Ministro di grazia e giustizia
adotta il conseguente provvedimento.
L'articolo 22 stabilisce le funzioni del Consiglio
dell'ordine e del suo presidente.
Nell'articolo 23, invece, sono fissati i criteri per le
convocazioni del Consiglio dell'ordine.
Il Consiglio dell'ordine, quando non è in grado di
funzionare, può essere sciolto. Il tal caso viene nominato un
commissario a cui viene demandato il compito di indire nuove
elezioni e di provvedere agli affari correnti. Tutto ciò è
menzionato nell'articolo 24.
CAPO V. - Consiglio nazionale degli statistici.
Il Consiglio nazionale degli statistici è composto di nove
membri (articolo 25), salvo il caso che vengano istituiti più
ordini. In tale evenienza si applicano le disposizioni
previste dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
relativo alla composizione dei Consigli nazionali.
Nell'articolo 26 sono fissati i compiti del Consiglio
nazionale e del suo presidente.
CAPO VI. - Assemblea degli iscritti - Elezioni -
Ricorsi.
La convocazione dell'assemblea degli iscritti viene curata
dal Consiglio dell'ordine in via ordinaria una volta all'anno
ed in via straordinaria secondo le modalità stabilite
dall'articolo 27. La comunicazione individuale, quando il
numero degli statistici appartenenti all'ordine supera le
cinquecento unità, può essere sostituita dalla pubblicazione
dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno
uno dei quotidiani economici nazionali per due volte
consecutive.
Le modalità per lo svolgimento dell'assemblea degli
iscritti sono chiarite nell'articolo 28.
Gli articoli 29, 30 e 31 concernono rispettivamente
l'elettorato, le elezioni del Consiglio dell'ordine e le
elezioni del Consiglio nazionale. Per quanto concerne queste
ultime in particolare si stabilisce (articolo 31) che presso
gli ordini si procede alla nomina dei rappresentanti nel
Consiglio nazionale secondo un criterio di proporzionalità
legato al numero degli iscritti in ciascun ordine con un
quorum di almeno un rappresentante per ordine.
Poiché le votazioni per la nomina dei consiglieri sia nel
Consiglio dell'ordine che nel Consiglio nazionale rivestono
una rilevante importanza, il numero dei votanti non può essere
inferiore ad un quinto degli iscritti, in seconda convocazione
(articolo 32). Qualora non si raggiunga il quorum
previsto, a distanza di un mese dovrà essere effettuata
un'altra ed ultima convocazione straordinaria. Qualora non si
raggiunga nemmeno in questo caso la rappresentanza prescritta,
si apre un procedimento a carico del Consiglio dell'ordine a
cura del Consiglio nazionale.
Sulle operazioni di voto e di scrutinio è esplicito
l'articolo 33. Nell'articolo 34 sono fissate, poi, le modalità
per la comunicazione agli interessati della elezione, per
l'accettazione della carica e per l'opzione nel caso di nomina
e per il Consiglio dell'ordine e per il Consiglio
nazionale.
Si prevede la sostituzione di un membro eletto dei casi
previsti dall'articolo 35 con il candidato che risulta primo
nella graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria non
consenta di ricoprire il numero dei posti vacanti, è
necessario effettuare elezioni suppletive con l'intesa che il
Pag. 16
nuovo eletto indipendentemente dalla data di nomina rimarrà
in carica fino alla data di scadenza del collegio già
insediato.
Gli articoli 36, 37 e 38, che dettano le norme sul modo di
operare di fronte ad un ricorso avverso le deliberazioni del
Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale, sono
sufficientemente espliciti.
CAPO VII. - Disposizioni transitorie e finali.
L'articolo 39 fissa i criteri per l'iscrizione nell'albo in
sede di prima formazione. Possono, cioè, presentare domanda i
laureati in scienze statistiche che abbiano una pratica
professionale di almeno due anni continuativi di lavoro dopo
il conseguimento della laurea. Sono ammessi senza formalità,
ma solo su semplice esibizione della domanda e dei documenti
di rito, i laureati in scienze statistiche e nell'elenco
speciale i diplomati in statistica e gli altri laureati che
abbiano già conseguito l'abilitazione nelle discipline
statistiche.
Sono ammessi ope legis gli iscritti all'ordine degli
attuari che ne facciano domanda.
Nell'articolo 40 è prescritto che, in sede di prima
formazione dell'albo, gli interessati aventi titolo devono
presentare domanda, corredata dalla documentazione richiesta,
ad un'apposita commissione (articolo 42) nominata dal Ministro
di grazia e giustizia. A coloro che faranno pervenire la
domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sarà
riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione sia nell'albo
dell'ordine che nell'albo nazionale.
La commissione è tenuta all'aggiornamento dell'albo
(articolo 41) fino a quando non sarà insediato il primo
Consiglio dell'ordine.
L'articolo 42 chiarisce la composizione ed il funzionamento
della commissione esaminatrice delle domande di iscrizione.
Essa ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è
composta di otto membri scelti tra i rappresentanti della
categoria iscritti all'Associazione nazionale statistici, tra
persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano
oggetto della professione di statistico e tra i titolari di
cattedra universitaria nelle discipline di natura statistica
(metodologica od applicata). La scelta di questi membri,
mentre da un lato deve essere intesa ad assicurare la
rappresentanza delle forze culturali interessate, dall'altro
non deve ricadere su componenti che hanno interessi o
motivazioni particolaristiche come, ad esempio, iscritti ad
altri ordini professionali. Sarebbe auspicabile che i membri
di questa commissione provenissero tutti dall'Associazione
nazionale statistici in quanto fra gli aderenti al sodalizio
non mancano validissimi rappresentanti, sia cattedratici, sia
persone con notevole esperienza professionale. Ciò
costituirebbe inoltre un giusto riconoscimento
all'Associazione nazionale statistici che per prima e da anni
ha sentito profondamente il problema della valorizzazione di
una professione e di una disciplina per molti versi
emarginate.
La commissione è presieduta da un magistrato d'appello con
diritto di voto ed ha come segretario, senza diritto di voto,
un magistrato o un cancelliere appartenente ai ruoli del
Ministero di grazia e giustizia.
Interessante e nuova è la procedura istituita per l'esame
delle domande di iscrizione. Ogni richiesta, corredata dei
documenti necessari, viene mandata all'esame separato di due
distinti membri della commissione i quali stendono relazioni
separate. La commissione, sentite le conclusioni delle due
relazioni, decide sulla ammissibilità del candidato. Il carico
delle domande da esaminare viene ripartito tra gli otto membri
della commissione in maniera uniforme e perfettamente casuale,
evitando che agli stessi due membri siano assegnate per
l'esame le stesse domande di ammissione. Questa procedura
dovrebbe consentire una pressoché perfetta obiettività di
giudizio in quanto si dovrebbe ovviare all'inconveniente delle
pressioni individuali essendo il parere di merito avanzato da
due distinte voci. Ovviamente i tempi di esame raddoppiano
rispetto alla soluzione dell'istruttoria di una domanda per
membro di commissione, ma il beneficio
Pag. 17
di una serena ed obiettiva valutazione compensa
ampiamente questo lieve inconveniente a tutto vantaggio
dell'insieme dei professionisti statistici i quali, una volta
insediati nell'ordine, dovranno essere i seri rappresentanti
di una categoria di sicuro avvenire e di grande
responsabilità.
La parte restante dell'articolo 42 stabilisce i termini
operativi per il funzionamento della commissione, ivi comprese
le modalità per la prima formazione dell'albo.
Qualora un candidato veda rifiutata la domanda di
iscrizione nell'albo degli statistici, può ricorrere ad una
commissione di appello entro trenta giorni dalla data di
notifica del rigetto della domanda. L'articolo 43 infatti
stabilisce che gli interessati possono avanzare ricorso ad
un'apposita commissione composta in totale da undici membri,
presieduta da un magistrato d'appello. Analogamente alla
precedente, le funzioni di segretario sono affidate a
magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
Ovviamente, è implicito che i componenti di questa seconda
commissione dovranno essere distinti dai membri della
precedente commissione d'esame.
Una volta terminato l'esame delle domande e formato l'albo
degli iscritti, entro un mese dalla data di deposito
dell'albo, il Ministro di grazia e giustizia nomina un
commissario straordinario con l'incarico di svolgere le
pratiche occorrenti per la convocazione della prima assemblea
degli iscritti e le elezioni del Consiglio dell'ordine e del
Consiglio nazionale. E' questo il contenuto dell'articolo 44
che precisa inoltre i compiti del commissario riguardo alle
convocazioni e allo svolgimento delle votazioni.
Nell'articolo 45 è stabilito in maniera perentoria ed
inderogabile che le norme transitorie in merito alla
iscrizione dei possessori della abilitazione nelle discipline
statistiche e degli iscritti nell'ordine degli attuari e di
coloro che, non essendo in possesso del prescritto titolo di
studio, abbiano almeno dieci anni di attività professionale
documentabile, hanno una validità che in nessun caso può
eccedere due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge in esame.
Infine, nell'articolo 46 è stabilito in un anno il termine
entro cui dovranno essere emanate le norme regolamentari per
il funzionamento dell'ordine.
| |