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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3368
DDL0223-0005
Progetto di legge Camera n. 223 - testo presentato - (DDL12-223)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C223. TESTIPDL
...C223.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. OGGETTO DELLA PROFESSIONE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC223 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Competenze esclusive dello statistico).
      1.  Le attività indicate nell'articolo 2 sono attribuite
  alla competenza esclusiva del dottore in statistica quando le
  operazioni da eseguire:
        a)  attengano a perizie ordinate dalla magistratura
  o da enti pubblici o siano richieste, anche nell'interesse di
  privati, per decidere ricorsi o controversie presso organi
  dello Stato e di enti pubblici o, comunque, siano soggette al
  giuramento del perito;
        b)  comportino la raccolta e la elaborazione di
  informazioni statistiche sulla cui fonte, individuale e
  collettiva, sia prescritta per legge o regolamento la tutela
  del segreto o, comunque, quando tale tutela venga assicurata
  dall'ente pubblico o privato che promuove l'indagine.  In tali
  casi, la determinazione delle tecniche di raccolta e di
  elaborazione delle informazioni statistiche e di elaborazione
  dei risultati, nonché delle forme della loro pubblicazione e
  comunicazione spetta al dottore in statistica il quale deve
  introdurre norme e procedure tecniche che conferiscano alle
  operazioni caratteri compatibili con la suddetta tutela del
  segreto;
        c)  mirino ad ottenere risultati statistici:
        1) che debbano o possano essere generalizzati a
  collettività nell'interesse pubblico o privato, o
  costituiscano un resoconto di attività economica, sociale,
  politica e di sviluppo;
 
                              Pag. 21
 
        2) che servano a giustificare, formare od annullare
  provvedimenti di carattere normativo o di politica economica a
  livello nazionale, provinciale o locale in genere;
        3) che siano utilizzati come presupposti di proposte o
  di applicazioni di norme giuridiche;
        4) che tendano a definire diritti, in assenza di una
  precisa normativa, o a mutarli o disconoscerli sia nell'ambito
  del diritto pubblico che di quello privato;
        5) che siano connessi all'esigenza di giudicare in
  merito alla giustizia e alla correttezza dell'applicazione di
  norme, convenzioni o decisioni di qualsiasi tipo e natura
  nell'interesse di collettività sociali;
        6) che siano utilizzati, attraverso canali di
  informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la
  pubblica opinione.
    2.  Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e
  nell'ambito delle competenze professionali dello statistico
  previste dall'articolo 2, le relazioni conclusive che
  accompagnano i lavori devono essere firmate da uno statistico
  e devono contenere l'indicazione dei procedimenti adottati e
  dei criteri tecnici seguiti per l'approntamento e l'esecuzione
  del lavoro.
                         Capo  II.
                    ALBO DEGLI STATISTICI
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-223 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0223 TOTPAG=0049 TOTDOC=0048 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=009 PAGFIN=0021 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=022300 00 FASCIDC=12DDL0223 SORTNAV=0022300 000 00000 ZZDDLC223 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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