| (Competenze esclusive dello statistico).
1. Le attività indicate nell'articolo 2 sono attribuite
alla competenza esclusiva del dottore in statistica quando le
operazioni da eseguire:
a) attengano a perizie ordinate dalla magistratura
o da enti pubblici o siano richieste, anche nell'interesse di
privati, per decidere ricorsi o controversie presso organi
dello Stato e di enti pubblici o, comunque, siano soggette al
giuramento del perito;
b) comportino la raccolta e la elaborazione di
informazioni statistiche sulla cui fonte, individuale e
collettiva, sia prescritta per legge o regolamento la tutela
del segreto o, comunque, quando tale tutela venga assicurata
dall'ente pubblico o privato che promuove l'indagine. In tali
casi, la determinazione delle tecniche di raccolta e di
elaborazione delle informazioni statistiche e di elaborazione
dei risultati, nonché delle forme della loro pubblicazione e
comunicazione spetta al dottore in statistica il quale deve
introdurre norme e procedure tecniche che conferiscano alle
operazioni caratteri compatibili con la suddetta tutela del
segreto;
c) mirino ad ottenere risultati statistici:
1) che debbano o possano essere generalizzati a
collettività nell'interesse pubblico o privato, o
costituiscano un resoconto di attività economica, sociale,
politica e di sviluppo;
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2) che servano a giustificare, formare od annullare
provvedimenti di carattere normativo o di politica economica a
livello nazionale, provinciale o locale in genere;
3) che siano utilizzati come presupposti di proposte o
di applicazioni di norme giuridiche;
4) che tendano a definire diritti, in assenza di una
precisa normativa, o a mutarli o disconoscerli sia nell'ambito
del diritto pubblico che di quello privato;
5) che siano connessi all'esigenza di giudicare in
merito alla giustizia e alla correttezza dell'applicazione di
norme, convenzioni o decisioni di qualsiasi tipo e natura
nell'interesse di collettività sociali;
6) che siano utilizzati, attraverso canali di
informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la
pubblica opinione.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e
nell'ambito delle competenze professionali dello statistico
previste dall'articolo 2, le relazioni conclusive che
accompagnano i lavori devono essere firmate da uno statistico
e devono contenere l'indicazione dei procedimenti adottati e
dei criteri tecnici seguiti per l'approntamento e l'esecuzione
del lavoro.
Capo II.
ALBO DEGLI STATISTICI
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