| (Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo e
all'elenco speciale annesso all'albo).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i capi degli uffici di statistica previsti nel
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, devono essere iscritti
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all'albo degli statistici o all'elenco speciale di cui
all'articolo 5. Le amministrazioni interessate provvedono
entro due anni a conformarsi a quanto stabilito dal presente
articolo.
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