| (Requisiti per l'iscrizione all'albo degli
statistici e all'elenco speciale).
1. Per essere iscritti all'albo degli statistici è
necessario:
a) essere in possesso della laurea in scienze
statistiche in una delle sue varie specializzazioni. Non sono
ammesse equipollenze con altri tipi di laurea anche se nel
titolo siano riportati in forma generica o specifica
riferimenti alle scienze statistiche, salvo quanto previsto
dal comma 5 per l'iscrizione all'elenco speciale;
b) essere abilitato all'esercizio della professione
di statistico;
c) essere cittadino italiano o italiano
appartenente ai territori non politicamente uniti all'Italia
ovvero cittadino di uno Stato il quale ammetta condizioni di
reciprocità;
d) godere dei diritti civili;
e) essere di specchiata condotta morale.
2. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi
nel caso della istituzione di più ordini ai sensi
dell'articolo 21, comma 2.
3. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il
richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare
ovvero è sospeso dall'albo.
4. Possono essere iscritti, indipendentemente dal possesso
del requisito di cui alla lettera a) del comma 1, i
professori universitari di ruolo delle università statali o
equiparate e i liberi docenti confermati
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nelle materie del gruppo statistico metodologico od
applicativo. Sull'elenco delle materie ammesse decide il
Consiglio nazionale degli statistici sentito il parere del
Consiglio dell'ordine.
5. Possono essere iscritti all'elenco speciale annesso
all'albo degli statistici i diplomati in statistica e i
laureati che abbiano sostenuto, nei propri corsi di studio,
gli esami nelle discipline statistiche ed economiche, ai sensi
dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1930,
n. 1748, i quali abbiano altresì superato l'esame di Stato di
cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e al regolamento
sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni, approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive
modificazioni.
6. Si applicano, per gli scopi della presente legge, le
disposizioni di cui al regio decreto-legge 24 marzo 1930 n.
436, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1930 n. 1748.
7. Il Governo, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, adotta, nel termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge ed in concomitanza con l'adozione del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 46, un regolamento di
attuazione contenente le nuove modalità e le materie d'esame
per l'abilitazione nelle discipline statistiche, adeguandole
alle norme della presente legge.
8. Agli iscritti all'elenco speciale, annesso all'albo
degli statistici, si applicano le disposizioni concernenti gli
iscritti all'Albo degli statistici.
9. Le competenze degli iscritti all'elenco speciale,
annesso all'albo degli statistici, saranno definite nel
regolamento di esecuzione previsto nell'articolo 46, sentito
in proposito il Consiglio nazionale degli statistici.
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