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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3370
DDL0223-0007
Progetto di legge Camera n. 223 - testo presentato - (DDL12-223)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C223. TESTIPDL
...C223.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I. OGGETTO DELLA PROFESSIONE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC223 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Requisiti per l'iscrizione all'albo degli
              statistici e all'elenco speciale).
      1.  Per essere iscritti all'albo degli statistici è
  necessario:
        a)  essere in possesso della laurea in scienze
  statistiche in una delle sue varie specializzazioni.  Non sono
  ammesse equipollenze con altri tipi di laurea anche se nel
  titolo siano riportati in forma generica o specifica
  riferimenti alle scienze statistiche, salvo quanto previsto
  dal comma 5 per l'iscrizione all'elenco speciale;
        b)  essere abilitato all'esercizio della professione
  di statistico;
        c)  essere cittadino italiano o italiano
  appartenente ai territori non politicamente uniti all'Italia
  ovvero cittadino di uno Stato il quale ammetta condizioni di
  reciprocità;
        d)  godere dei diritti civili;
        e)  essere di specchiata condotta morale.
    2.  Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi
  nel caso della istituzione di più ordini ai sensi
  dell'articolo 21, comma 2.
    3.  Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il
  richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare
  ovvero è sospeso dall'albo.
    4.  Possono essere iscritti, indipendentemente dal possesso
  del requisito di cui alla lettera  a)  del comma 1, i
  professori universitari di ruolo delle università statali o
  equiparate e i liberi docenti confermati
 
                              Pag. 23
 
  nelle materie del gruppo statistico metodologico od
  applicativo.  Sull'elenco delle materie ammesse decide il
  Consiglio nazionale degli statistici sentito il parere del
  Consiglio dell'ordine.
    5.  Possono essere iscritti all'elenco speciale annesso
  all'albo degli statistici i diplomati in statistica e i
  laureati che abbiano sostenuto, nei propri corsi di studio,
  gli esami nelle discipline statistiche ed economiche, ai sensi
  dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1930,
  n. 1748, i quali abbiano altresì superato l'esame di Stato di
  cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e al regolamento
  sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
  professioni, approvato con decreto del Ministro della pubblica
  istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 271 del 2 novembre 1957, e successive
  modificazioni.
    6.  Si applicano, per gli scopi della presente legge, le
  disposizioni di cui al regio decreto-legge 24 marzo 1930 n.
  436, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
  1930 n. 1748.
    7.  Il Governo, su proposta del Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica, adotta, nel termine
  di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge ed in concomitanza con l'adozione del regolamento di
  esecuzione di cui all'articolo 46, un regolamento di
  attuazione contenente le nuove modalità e le materie d'esame
  per l'abilitazione nelle discipline statistiche, adeguandole
  alle norme della presente legge.
    8.  Agli iscritti all'elenco speciale, annesso all'albo
  degli statistici, si applicano le disposizioni concernenti gli
  iscritti all'Albo degli statistici.
    9.  Le competenze degli iscritti all'elenco speciale,
  annesso all'albo degli statistici, saranno definite nel
  regolamento di esecuzione previsto nell'articolo 46, sentito
  in proposito il Consiglio nazionale degli statistici.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-223 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0223 TOTPAG=0049 TOTDOC=0048 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=006 PAGFIN=0023 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=022300 00 FASCIDC=12DDL0223 SORTNAV=0022300 000 00000 ZZDDLC223 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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