| (Cancellazione dall'albo).
1. Il Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta
del pubblico ministero, pronunzia la cancellazione
dall'albo:
a) nei casi di rinunzia dell'iscritto;
b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
dell'articolo 5;
c) nei casi di morosità e di irreperibilità per un
periodo superiore ai due anni.
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2. Nei casi elencati alle lettere b) e c) del
comma 1, il Consiglio dell'ordine pronunzia la cancellazione
dopo aver sentito l'interessato, quando ciò sia possibile. Nel
caso di irreperibilità dell'interessato, le comunicazioni
avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci
giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e nell'albo del
comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.
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