| (Tenuta e aggiornamento dell'albo).
1. Il Consiglio dell'ordine provvede alla tenuta
dell'albo e dell'annesso elenco speciale di cui al comma 5
dell'articolo 5, e alla loro revisione all'inizio di ogni
anno.
2. La registrazione nell'albo degli statistici e
nell'elenco speciale contiene il cognome ed il nome, la data
ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo
dell'iscritto, la data di iscrizione ed il titolo in base al
quale è avvenuta.
3. L'albo e l'elenco speciale devono contenere un elenco
progressivo secondo l'anzianità di iscrizione ed un elenco
alfabetico di tutti gli iscritti che riporta il numero
d'ordine di iscrizione.
4. Il Consiglio dell'ordine trasmette copia dell'albo e
dell'elenco speciale al Consiglio nazionale degli statistici
che provvede alla stesura dell'albo nazionale.
5. L'albo nazionale e l'elenco speciale devono
contenere:
a) l'elenco alfabetico di tutti gli iscritti con
indicazione dell'ordine di appartenenza e del numero
d'iscrizione all'ordine;
b) l'elenco progressivo di tutti gli iscritti
secondo l'anzianità di iscrizione nell'albo nazionale;
c) l'elenco diviso in tante sezioni quanti sono gli
ordini. In ogni sezione gli statistici sono classificati
secondo la progressione di iscrizione nell'albo nazionale e
nell'elenco speciale.
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Capo III.
DIRITTI E DOVERI DELLO STATISTICO
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