| (Diritti dello statistico -
Tariffa professionale).
1. Lo statistico ha diritto al pagamento degli onorari
per l'attività professionale svolta, nella misura stabilita
dalla tariffa professionale. Egli ha diritto inoltre al
rimborso delle spese sostenute per l'opera svolta.
2. La tariffa professionale degli onorari e delle indennità
nonché i criteri per il rimborso delle spese agli statistici
sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
su proposta del Consiglio nazionale degli statistici, sentito
il parere del Consiglio dell'ordine.
3. Lo statistico ha diritto ad esercitare la professione in
tutto il territorio dello Stato anche nel caso che,
verificandosi le condizioni previste nell'articolo 21, comma
2, si faccia luogo alla costituzione di più ordini.
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