| (Sospensione dall'albo).
1. La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può
essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro
professionale; essa è disposta con delibera del Consiglio
dell'ordine.
2. Oltre ai casi di sospensione previsti dal codice penale,
comportano di diritto la sospensione dall'albo, o dall'elenco
speciale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per un
periodo non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori
dei casi previsti nell'articolo 16 della presente legge; il
ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di
una delle misure di sicurezza non detentive previste
dall'articolo 215, secondo comma, numeri 1, 2 e 3, del codice
penale;
c) l'emissione di un avviso di garanzia;
d) l'applicazione provvisoria di una pena
accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a
norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.
3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo la
sospensione è immediatamente esecutiva, anche qualora
l'interessato proponga ricorso, e non è soggetta al limite di
durata stabilito nell'articolo 12, comma 1, lettera c),
della presente legge.
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