| (Radiazione).
1. La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco
speciale può essere disposta quando all'iscritto è inflitta,
con sentenza
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irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non
colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la dignità
professionale.
2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo, o
dall'elenco speciale:
a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di
durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla
professione per uguale durata;
c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi
indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale,
o l'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e
di custodia.
3. Il procedimento per la radiazione è promosso dal
Consiglio dell'ordine che, entro dieci giorni dalla relativa
deliberazione, trasmette al Consiglio nazionale degli
statistici gli atti e la documentazione. Il Consiglio
nazionale apre un nuovo dibattito, udito l'interessato, dopo
aver nominato un consigliere relatore.
4. Adottata la deliberazione definitiva di radiazione, il
Consiglio dell'ordine competente ed il Consiglio nazionale
degli statistici provvedono alla cancellazione dello
statistico sottoposto a procedimento disciplinare
rispettivamente dall'albo di appartenenza e dall'albo
nazionale.
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